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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 30688/2026

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[OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso,vista la memoria di replica della difesa, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol'eccezione di incompetenza territoriale devoluta a seguito di annullamento con rinvio dispostocon sentenza rescindente di questa Corte n. 5929 del 30/01/2026, ed ha confermato il decretodi sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627 comma 3, artt. 8 e 9 cod. proc. pen., 648-ter.1.cod. pen.; inosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente n.5929/2026; erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale neldelitto di autoriciclaggio realizzato con condotte frammentate e progressive; violazione di leggein relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

La difesa osserva che questa Corte, con la sentenzarescindente, aveva richiesto una espressa valutazione del Tribunale sull’effetto decettivo dasarebbe sottratto alla verifica, non spiegando le ragioni per le quali ritenesse la cessione idoneaa configurare la tipica condotta dell’autoriciclaggio, in assenza del successivo atto dicomunicazione alla Agenzia delle Entrate.

Sul punto, la difesa lamenta una inappropriatasovrapposizione fra opponibilità civilistica della cessione e decettività rilevante ai fini penali.Si assume che, al contrario, l’ostacolo decettivo della condotta si avrebbe con ilmutamento della titolarità del credito e non con la sua comunicazione al debitore ceduto(l’Agenzia delle Entrate).

In particolare, si osserva che la comunicazione alla Agenzia delleEntrate della avvenuta cessione costituirebbe un post factum del tutto ininfluente rispetto allaconsumazione del delitto di autoriciclaggio che ha carattere istantaneo.

Errata sarebbe stata lavalorizzazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui al punto 3 del contratto di cessionedel credito di imposta, dal momento che il perfezionamento, cui si fa riferimento in quellapattuizione, riguarderebbe un adempimento esecutivo che non interferisce in alcun modo conl’effetto traslativo della cessione da ricondurre senza dubbio al momento della stipula delcontratto.

Sull’individuazione del luogo della stipula in Roma, si osserva che esso costituisceelemento noto, non contestato e non dubitabile; al riguardo, si censura l’affermazione contenutanella impugnata ordinanza secondo cui, in ragione del fatto che il contratto sarebbe statosottoscritto in un contesto illecito, non sarebbe affidabile l’indicazione del luogo indicato in calce.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione degli artt. 2701 e 2704 cod. civ. in relazione agliartt. 8 e 9 cod. proc. pen.; erronea declaratoria di incertezza del luogo di sottoscrizione dellescritture private di cessione del credito; violazione dei criteri legali e del riparto degli oneriprobatori in tema di determinazione della competenza territoriale: la difesa rileva che leindicazioni contenute in una scrittura privata - e fra queste, quella relativa al luogo di stipula diun contratto - fanno piena prova fino a querela di falso in assenza di contestazione dellasottoscrizione da parte di colui contro il quale essa è prodotta.

Sulla base del richiamo al principiodi valutazione probatoria civilistico, la difesa rileva che l’individuazione del luogo di stipula delcontratto di cessione in Roma non può essere oggetto di dubbi o di contestazioni nella presentesede.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri suppletivi di competenza territoriale einosservanza del principio di gradualità nell'applicazione dei criteri di cui all’art. 9 cod. proc. pen.;violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; la difesa osserva che, nel caso in esame, sarebbe statodel tutto pretermesso dal Tribunale del riesame l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e che, purvolendo accedere alla tesi secondo cui solo con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate sisarebbe determinato l’effetto decettivo, sarebbe indubitabile che una parte dell’azione, eprecisamente la cessione del contratto, si sarebbe consumata in Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte, con cui i motivi di ricorso,2.

Con ordinanza in data 16/09/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previorigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, per essere competente il G.i.p. del Tribunale di Roma, ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data01/08/2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla società [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati ascritti ai capi 6 e 7 dell’imputazione provvisoria e, in caso di accertata insufficienza delledisponibilità liquide della predetta società, il sequestro per equivalente dei beni intestati aCapacchione Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen. (a seguito diriqualificazione da parte del Tribunale dell’originario addebito di cui all’art. 640-bis cod. pen.),10-quater d. lgs. n. 74/2000 (oggi art. 84 d. lgs. n. 173/24), 648-ter.1 cod. pen., ascrittigli qualeamministratore di fatto della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aventi per oggetto la creazione e cessionea titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fittizi.3.

Il Tribunale cautelare, per quanto qui rileva, ha rigettato l’eccezione difensiva diincompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per esserecompetente il G.i.p. del Tribunale di Roma, osservando che la consumazione del delitto diautoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimentotelematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto in luogo ignoto.

Secondo la difesa,invece, la consumazione deve essere fatta coincidere con il contratto di cessione del creditoavvenuto in Roma e oggetto di produzione documentale, costituendo l’inserimento nel sistemadei relativi dati una mera modalità esecutiva del negozio.4.

La Corte di cassazione, in seguito a ricorso dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], ha annullatol’ordinanza impugnata (sentenza rescindente, Sez. 2, n. 173/2026 del 20/01/2026), ritenendoassorbente il motivo relativo all’eccezione difensiva di incompetenza territoriale e rilevandoquanto segue: - l'ordinanza non ha affrontato la questione se l’atto di cessione del credito diderivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendereobiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n.16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02), determinando l’immutazione deltitolare/creditore; - l’ordinanza non ha spiegato in quale modo la comunicazione all’Agenzia delleEntrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell’ente cessionario, si rapportial negozio principale concorrendo alla dissimulazione (così p. 4 sentenza rescindente, Sez. 2, n.173/2026 del 20/01/2026); - la disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare,la disposizione dell’art. 1264 cod. civ., prevede che la cessione ha effetto nei confronti deldebitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata; - il Tribunalecautelare avrebbe dovuto valutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezionedifensiva, di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negoziostipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficaciaverso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione;- ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio,questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti cheabbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nelluogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez.2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del08/04/2021, Brotini, Rv. 282019–01).5.

Il Tribunale cautelare, con l’ordinanza in scrutinio, ha rigettato l’eccezione diincompetenza ed ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando ampiamente sulladiversa valenza della “pubblicità” dell’atto negoziale di trasferimento del credito d’imposta fittiziosul piano degli effetti civilistici del negozio e su quello dei risvolti penali della condotta, ritenendo,in sostanza, che l'atto negoziale sottoscritto tra le parti, di per sé idoneo a produrre iltrasferimento del credito d'imposta, tuttavia, in mancanza di una successiva “pubblicità” (nellaspecie la comunicazione alla Agenzia delle Entrate), non generi “l'offesa tipizzata dalla fattispecieincriminatrice di cui all’art. 648-ter, primo comma, cod. pen. e costituita dalla concretarealizzazione di un ostacolo alla identificazione dell'origine delittuosa del bene” (p. 5 ordinanzaimpugnata).6.

Ritiene il Collegio che, a prescindere dalle valutazioni sulla rilevanza della sola cessionedel contratto quale momento consumativo del delitto di autoriciclaggio, risulti dirimente, nel casoin esame, la considerazione del Tribunale del riesame, non illogica e condivisibile, sull’incertezzadel luogo (e della data) di stipula della cessione del credito tra le parti: viene rimarcata la nonscontata attendibilità del luogo e della data riportati in calce alle scritture private in oggetto, cherisulterebbero sottoscritte in Roma, segnalando che si tratta di contratti di cessione del creditoprivi di qualsiasi forma di pubblica registrazione od autenticazione dalle quali ricavare concertezza data e luogo di sottoscrizione e che, oltretutto, tali documenti sono stati sottoscrittinell'ambito di operazioni fraudolente finalizzate all'ottenimento di indebiti crediti d'imposta, conconseguenti perplessità sulla affidabilità dei dati, come appunto il luogo di sottoscrizione (pp. 9-10 ordinanza impugnata).

Ne deriva che il luogo di sottoscrizione dei contratti, come del restoquello della loro comunicazione al cessionario, resta ignoto e che si rende necessario individuarela competenza territoriale superando sia la regola generale di cui all’art. 8 cod. proc. pen. (cheindividua la competenza per territorio in base al luogo in cui il reato è stato consumato) sia quelladi cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (che individua come competente il giudice dell'ultimoluogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione), dovendo applicare, pertanto, ilcriterio supplettivo previsto dall’art. 9 comma 2, cod. proc. pen. (giudice della residenza, delladimora o del domicilio dell'imputato): nel caso in esame, in ragione della residenza dell'indagatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] in Caserta, risulta così confermata la competenza del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in conclusione, di apparato argomentativo, non illogico e sufficiente, anche inossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, a fondare la configurabilità dellacompetenza territoriale in capo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].7.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso,vista la memoria di replica della difesa, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol'eccezione di incompetenza territoriale devoluta a seguito di annullamento con rinvio dispostocon sentenza rescindente di questa Corte n. 5929 del 30/01/2026, ed ha confermato il decretodi sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627 comma 3, artt. 8 e 9 cod. proc. pen., 648-ter.1.cod. pen.; inosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente n.5929/2026; erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale neldelitto di autoriciclaggio realizzato con condotte frammentate e progressive; violazione di leggein relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La difesa osserva che questa Corte, con la sentenzarescindente, aveva richiesto una espressa valutazione del Tribunale sull’effetto decettivo dasarebbe sottratto alla verifica, non spiegando le ragioni per le quali ritenesse la cessione idoneaa configurare la tipica condotta dell’autoriciclaggio, in assenza del successivo atto dicomunicazione alla Agenzia delle Entrate. Sul punto, la difesa lamenta una inappropriatasovrapposizione fra opponibilità civilistica della cessione e decettività rilevante ai fini penali.Si assume che, al contrario, l’ostacolo decettivo della condotta si avrebbe con ilmutamento della titolarità del credito e non con la sua comunicazione al debitore ceduto(l’Agenzia delle Entrate). In particolare, si osserva che la comunicazione alla Agenzia delleEntrate della avvenuta cessione costituirebbe un post factum del tutto ininfluente rispetto allaconsumazione del delitto di autoriciclaggio che ha carattere istantaneo. Errata sarebbe stata lavalorizzazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui al punto 3 del contratto di cessionedel credito di imposta, dal momento che il perfezionamento, cui si fa riferimento in quellapattuizione, riguarderebbe un adempimento esecutivo che non interferisce in alcun modo conl’effetto traslativo della cessione da ricondurre senza dubbio al momento della stipula delcontratto. Sull’individuazione del luogo della stipula in Roma, si osserva che esso costituisceelemento noto, non contestato e non dubitabile; al riguardo, si censura l’affermazione contenutanella impugnata ordinanza secondo cui, in ragione del fatto che il contratto sarebbe statosottoscritto in un contesto illecito, non sarebbe affidabile l’indicazione del luogo indicato in calce.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione degli artt. 2701 e 2704 cod. civ. in relazione agliartt. 8 e 9 cod. proc. pen.; erronea declaratoria di incertezza del luogo di sottoscrizione dellescritture private di cessione del credito; violazione dei criteri legali e del riparto degli oneriprobatori in tema di determinazione della competenza territoriale: la difesa rileva che leindicazioni contenute in una scrittura privata - e fra queste, quella relativa al luogo di stipula diun contratto - fanno piena prova fino a querela di falso in assenza di contestazione dellasottoscrizione da parte di colui contro il quale essa è prodotta. Sulla base del richiamo al principiodi valutazione probatoria civilistico, la difesa rileva che l’individuazione del luogo di stipula delcontratto di cessione in Roma non può essere oggetto di dubbi o di contestazioni nella presentesede.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri suppletivi di competenza territoriale einosservanza del principio di gradualità nell'applicazione dei criteri di cui all’art. 9 cod. proc. pen.;violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; la difesa osserva che, nel caso in esame, sarebbe statodel tutto pretermesso dal Tribunale del riesame l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e che, purvolendo accedere alla tesi secondo cui solo con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate sisarebbe determinato l’effetto decettivo, sarebbe indubitabile che una parte dell’azione, eprecisamente la cessione del contratto, si sarebbe consumata in Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte, con cui i motivi di ricorso,2. Con ordinanza in data 16/09/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previorigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, per essere competente il G.i.p. del Tribunale di Roma, ha confermato il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data01/08/2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla società [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati ascritti ai capi 6 e 7 dell’imputazione provvisoria e, in caso di accertata insufficienza delledisponibilità liquide della predetta società, il sequestro per equivalente dei beni intestati aCapacchione Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen. (a seguito diriqualificazione da parte del Tribunale dell’originario addebito di cui all’art. 640-bis cod. pen.),10-quater d. lgs. n. 74/2000 (oggi art. 84 d. lgs. n. 173/24), 648-ter.1 cod. pen., ascrittigli qualeamministratore di fatto della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aventi per oggetto la creazione e cessionea titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fittizi.3. Il Tribunale cautelare, per quanto qui rileva, ha rigettato l’eccezione difensiva diincompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per esserecompetente il G.i.p. del Tribunale di Roma, osservando che la consumazione del delitto diautoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimentotelematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto in luogo ignoto. Secondo la difesa,invece, la consumazione deve essere fatta coincidere con il contratto di cessione del creditoavvenuto in Roma e oggetto di produzione documentale, costituendo l’inserimento nel sistemadei relativi dati una mera modalità esecutiva del negozio.4. La Corte di cassazione, in seguito a ricorso dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], ha annullatol’ordinanza impugnata (sentenza rescindente, Sez. 2, n. 173/2026 del 20/01/2026), ritenendoassorbente il motivo relativo all’eccezione difensiva di incompetenza territoriale e rilevandoquanto segue: - l'ordinanza non ha affrontato la questione se l’atto di cessione del credito diderivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendereobiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n.16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 – 02), determinando l’immutazione deltitolare/creditore; - l’ordinanza non ha spiegato in quale modo la comunicazione all’Agenzia delleEntrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell’ente cessionario, si rapportial negozio principale concorrendo alla dissimulazione (così p. 4 sentenza rescindente, Sez. 2, n.173/2026 del 20/01/2026); - la disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare,la disposizione dell’art. 1264 cod. civ., prevede che la cessione ha effetto nei confronti deldebitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata; - il Tribunalecautelare avrebbe dovuto valutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all’eccezionedifensiva, di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negoziostipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficaciaverso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione;- ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio,questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti cheabbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nelluogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez.2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629–01; Sez. 2, n. 38105 del08/04/2021, Brotini, Rv. 282019–01).5. Il Tribunale cautelare, con l’ordinanza in scrutinio, ha rigettato l’eccezione diincompetenza ed ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando ampiamente sulladiversa valenza della “pubblicità” dell’atto negoziale di trasferimento del credito d’imposta fittiziosul piano degli effetti civilistici del negozio e su quello dei risvolti penali della condotta, ritenendo,in sostanza, che l'atto negoziale sottoscritto tra le parti, di per sé idoneo a produrre iltrasferimento del credito d'imposta, tuttavia, in mancanza di una successiva “pubblicità” (nellaspecie la comunicazione alla Agenzia delle Entrate), non generi “l'offesa tipizzata dalla fattispecieincriminatrice di cui all’art. 648-ter, primo comma, cod. pen. e costituita dalla concretarealizzazione di un ostacolo alla identificazione dell'origine delittuosa del bene” (p. 5 ordinanzaimpugnata).6. Ritiene il Collegio che, a prescindere dalle valutazioni sulla rilevanza della sola cessionedel contratto quale momento consumativo del delitto di autoriciclaggio, risulti dirimente, nel casoin esame, la considerazione del Tribunale del riesame, non illogica e condivisibile, sull’incertezzadel luogo (e della data) di stipula della cessione del credito tra le parti: viene rimarcata la nonscontata attendibilità del luogo e della data riportati in calce alle scritture private in oggetto, cherisulterebbero sottoscritte in Roma, segnalando che si tratta di contratti di cessione del creditoprivi di qualsiasi forma di pubblica registrazione od autenticazione dalle quali ricavare concertezza data e luogo di sottoscrizione e che, oltretutto, tali documenti sono stati sottoscrittinell'ambito di operazioni fraudolente finalizzate all'ottenimento di indebiti crediti d'imposta, conconseguenti perplessità sulla affidabilità dei dati, come appunto il luogo di sottoscrizione (pp. 9-10 ordinanza impugnata). Ne deriva che il luogo di sottoscrizione dei contratti, come del restoquello della loro comunicazione al cessionario, resta ignoto e che si rende necessario individuarela competenza territoriale superando sia la regola generale di cui all’art. 8 cod. proc. pen. (cheindividua la competenza per territorio in base al luogo in cui il reato è stato consumato) sia quelladi cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (che individua come competente il giudice dell'ultimoluogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione), dovendo applicare, pertanto, ilcriterio supplettivo previsto dall’art. 9 comma 2, cod. proc. pen. (giudice della residenza, delladimora o del domicilio dell'imputato): nel caso in esame, in ragione della residenza dell'indagatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] in Caserta, risulta così confermata la competenza del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in conclusione, di apparato argomentativo, non illogico e sufficiente, anche inossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, a fondare la configurabilità dellacompetenza territoriale in capo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]Agostini