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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10690/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto -legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 11 maggio 2021 (dep. il 14 maggio 2021) la Corte di appello di Salerno - a seguito del gravame interposto da Grazia SORRENTINO e Gennaro CASAFREDDA - ha confermato la pronuncia in data 17 settembre 2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità degli imputati in concorso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e della sola Grazia SORRENTINO per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, li ha condannati ciascuno alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie fallimentari per la durata di due anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando un solo motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sia con riferimento alla responsabilità degli imputati per i delitti in imputazione, sia con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alla commisurazione della pena inflitta al CASAFREDDA. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono, in relazione all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, rimanendo assorbite le doglianze relative alle circostanze e alla determinazione della pena.

1. Nel corpo dell'unico motivo di ricorso, come anticipato, sono state prospettate plurime doglianze.

1.1. Nell'interesse di Grazia SORRENTINO sono state anzitutto mosse censure inerenti all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

La difesa ha rappresentato che: - la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l'imputata non ha mai depositato alcun bilancio o scrittura contabile della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante ella abbia depositato tempestivamente in cancelleria, per il tramite del proprio difensore, tutta la documentazione di cui disponeva e non si sia sottratta all'audizione da parte del curatore fallimentare; - sarebbe emerso in dibattimento che il 27 gennaio 2008, nella sede legale della società, si è verificato un incendio (a seguito del quale tutta la documentazione contabile fiscale e relativa alle carte di circolazione dei veicoli di proprietà della società è andata distrutta), per cui la SORRENTINO ha sporto denuncia contro ignoti; e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché, in contraddizione con la sentenza di primo grado, ne avrebbe affermato l'origine dolosa, anche se non ne sono stati identificati i responsabili, e non si comprenderebbe come, in mancanza di elementi che permettano di attribuire l'incendio agli imputati, abbia affermato che volontariamente la SORRENTINO ha tenuto condotte volte a celare (mediante la distruzione o la sottrazione di documentazione) le vicende della società amministrata; - non sarebbe stata resa - se non con pochissime battute - alcuna motivazione sul diniego della chiesta riqualificazione del fatto quale bancarotta documentale semplice (per omessa tenuta della contabilità), nonostante il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che dal 2008, data dell'incendio, fino alla data del fallimento la documentazione contabile non è stata più ricostruita né è stata istituita; - non vi sarebbe motivazione neppure sul prescritto elemento soggettivo del dolo specifico, che non può ritenersi presunto ma deve essere oggetto di puntuale accertamento; - alla riqualificazione avrebbe dovuto conseguire una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

In secondo luogo, sempre nell'interesse di Grazia SORRENTINO la sentenza di secondo grado è stata censurata con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, denunciandone il vizio di motivazione e deducendo che, in relazione a tale delitto: - la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare il capo di imputazione, senza neppure rendere una motivazione per relationem ed omettendo di indicare sulla scorta di quali dati probatori ha confermato la condanna dell'imputata; - non sarebbe stata raggiunta la prova né della dismissione volontaria dei veicoli da parte della SORRENTINO (quindi il Giudice di appello non disponeva di elementi probatori sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputata) né della cessione del ramo di azienda e della locazione di un terreno a titolo gratuito in favore di Gennaro CASAFREDDA, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e marito della SORRENTINO; - la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe stato tratto dal solo tenore eclatante dei fatti in imputazione.

1.1.1. Il delitto di bancarotta documentale è stato contestato all'imputata per aver sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (all'imputata, dunque, è stata ascritta l'ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., il cui elemento soggettivo, per l'appunto, è il dolo specifico), quantunque l'imputazione abbia altresì fatto riferimento all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (evento che rileva che rileva per la diversa ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, pure contemplata dall'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall.; cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cannmarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01).

Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata - al di là della menzione, a proposito dell'imputazione in discorso, tra gli atti non consegnati dall'imputata, «dell'atto costitutivo» (che non fa parte delle scritture contabili) «e degli altri documenti» non specificati - non è per nulla chiara nella parte in cui ha attribuito rilievo, al fine della sussistenza del delitto ascritto alla SORRENTINO, all'incendio (secondo la Corte di merito, verificatosi pochissimi mesi prima del fallimento) che ha determinato la distruzione della documentazione contabile, atteso che la stessa sentenza ha rilevato come non sia stato possibile - pur nella certa matrice dolosa - identificarne i responsabili; è contraddittoria nella parte in cui ha negato che sia stata consegnata qualsivoglia documentazione, perché essa stessa ha dato conto della consegna parziale della documentazione contabile da parte del legale della società fallita rilevando che nella specie sia stata possibile una limitata ricostruzione (per il periodo compreso tra il 2003 e il 20056) del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, non comprendendosi, allora, di quale delle diverse ipotesi di bancarotta documentale abbia ravvisato la sussistenza.

Tale ultimo profilo ha, ovviamente, rilevanza anche con riguardo al prescritto elemento soggettivo (come esposto, il dolo specifico per la prima ipotesi, il dolo generico per l'altra), del quale la sentenza impugnata si è limitata ad affermare l'elevata intensità, senza chiarirne la forma e così negando fondatezza alla prospettazione difensiva anche nella parte in cui ha chiesto la qualificazione del fatto ex art. 217 legge fall.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata si è limitata a fare riferimento in maniera apodittica alla vasta attività di dismissione e trasferimento dei beni dalla fallita alla società del marito della SORRENTINO, senza esporre alcunché in maniera puntuale.

In conclusione, è lacunosa e mancante la motivazione in forza della quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado in punto di responsabilità dell'imputata per entrambi i delitti a lei ascritti.

1.2. Con riguardo, poi, a Gennaro CASAFREDDA, la difesa ha rappresentato: - di aver dedotto con il gravame: • le ragioni per cui egli non poteva essere ritenuto amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, dunque, responsabile in concorso del delitto di bancarotta per distrazione (in particolare, evidenziando che le condotte considerate distrattive sono state poste in essere molti mesi prima del fallimento, il che dovrebbe riverberarsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; ed adducendo che il suo rapporto di coniugio con la SORRENTINO sarebbe un argomento inconferente rispetto alla sua responsabilità penale); • e l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, che da una parte aveva attribuito al CASAFREDDA la responsabilità del reato di bancarotta per distrazione (affermando parte che anche l'extraneus può concorrervi), dall'altra aveva escluso la responsabilità del CASAFREDDA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ritenendo che non si potesse escludere che quest'ultimo reato dovesse riferirsi a un segmento della vicenda complessiva gestito dalla sola SORRENTINO); - e che la Corte di appello non avrebbe compiutamente argomentato sulle doglianze in discorso.

1.2.1. Anche in relazione all'affermazione di responsabilità del SORRENTINO la sentenza impugnata deve essere annullata.

La statuizione di conferma della prima pronuncia, per l'imputato, si fonda su una motivazione lacunosa, se non del tutto assertiva.

La Corte di appello, infatti, si è limitata ad affermare che nella specie «sarebbe evidente che il CASAFREDDA, coniuge (convivente= v. decreto di citazione) della SORRENTINO, ha pienamente concertato con la prima i passaggi distrattivi finalizzati al trasferimento» di tutti i beni della fallita a quella di cui l'imputato era titolare.

In altri termini, la sentenza impugnata ha fatto leva sul rapporto di coniugio tra i coimputati e sulla destinazione dei beni, senza un'effettiva e compiuta argomentazione sui motivi di gravame.

2. Rimangono assorbite le rimanenti censure relative: - al rigetto del motivo di appello con il quale, nell'interesse della SORRENTINO, si era dedotta l'irrituale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; - alla rideterminazione della pena irrogata al CASAFREDDA, anche alla luce dell'illegittima applicazione nei suoi confronti della circostanza aggravante della commissione di più fatti dì bancarotta; - al mancato riconoscimento, in favore di entrambi gli imputati, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto -legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 11 maggio 2021 (dep. il 14 maggio 2021) la Corte di appello di Salerno - a seguito del gravame interposto da Grazia SORRENTINO e Gennaro CASAFREDDA - ha confermato la pronuncia in data 17 settembre 2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità degli imputati in concorso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e della sola Grazia SORRENTINO per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, li ha condannati ciascuno alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie fallimentari per la durata di due anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando un solo motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sia con riferimento alla responsabilità degli imputati per i delitti in imputazione, sia con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alla commisurazione della pena inflitta al CASAFREDDA. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono, in relazione all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati, rimanendo assorbite le doglianze relative alle circostanze e alla determinazione della pena. 1. Nel corpo dell'unico motivo di ricorso, come anticipato, sono state prospettate plurime doglianze. 1.1. Nell'interesse di Grazia SORRENTINO sono state anzitutto mosse censure inerenti all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa ha rappresentato che: - la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l'imputata non ha mai depositato alcun bilancio o scrittura contabile della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante ella abbia depositato tempestivamente in cancelleria, per il tramite del proprio difensore, tutta la documentazione di cui disponeva e non si sia sottratta all'audizione da parte del curatore fallimentare; - sarebbe emerso in dibattimento che il 27 gennaio 2008, nella sede legale della società, si è verificato un incendio (a seguito del quale tutta la documentazione contabile fiscale e relativa alle carte di circolazione dei veicoli di proprietà della società è andata distrutta), per cui la SORRENTINO ha sporto denuncia contro ignoti; e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché, in contraddizione con la sentenza di primo grado, ne avrebbe affermato l'origine dolosa, anche se non ne sono stati identificati i responsabili, e non si comprenderebbe come, in mancanza di elementi che permettano di attribuire l'incendio agli imputati, abbia affermato che volontariamente la SORRENTINO ha tenuto condotte volte a celare (mediante la distruzione o la sottrazione di documentazione) le vicende della società amministrata; - non sarebbe stata resa - se non con pochissime battute - alcuna motivazione sul diniego della chiesta riqualificazione del fatto quale bancarotta documentale semplice (per omessa tenuta della contabilità), nonostante il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che dal 2008, data dell'incendio, fino alla data del fallimento la documentazione contabile non è stata più ricostruita né è stata istituita; - non vi sarebbe motivazione neppure sul prescritto elemento soggettivo del dolo specifico, che non può ritenersi presunto ma deve essere oggetto di puntuale accertamento; - alla riqualificazione avrebbe dovuto conseguire una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, sempre nell'interesse di Grazia SORRENTINO la sentenza di secondo grado è stata censurata con riferimento all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, denunciandone il vizio di motivazione e deducendo che, in relazione a tale delitto: - la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare il capo di imputazione, senza neppure rendere una motivazione per relationem ed omettendo di indicare sulla scorta di quali dati probatori ha confermato la condanna dell'imputata; - non sarebbe stata raggiunta la prova né della dismissione volontaria dei veicoli da parte della SORRENTINO (quindi il Giudice di appello non disponeva di elementi probatori sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputata) né della cessione del ramo di azienda e della locazione di un terreno a titolo gratuito in favore di Gennaro CASAFREDDA, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e marito della SORRENTINO; - la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe stato tratto dal solo tenore eclatante dei fatti in imputazione. 1.1.1. Il delitto di bancarotta documentale è stato contestato all'imputata per aver sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (all'imputata, dunque, è stata ascritta l'ipotesi prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., il cui elemento soggettivo, per l'appunto, è il dolo specifico), quantunque l'imputazione abbia altresì fatto riferimento all'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (evento che rileva che rileva per la diversa ipotesi di fraudolenta tenuta della contabilità, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, pure contemplata dall'art. 216, comma 1, n. 2), seconda parte, legge fall.; cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cannmarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata - al di là della menzione, a proposito dell'imputazione in discorso, tra gli atti non consegnati dall'imputata, «dell'atto costitutivo» (che non fa parte delle scritture contabili) «e degli altri documenti» non specificati - non è per nulla chiara nella parte in cui ha attribuito rilievo, al fine della sussistenza del delitto ascritto alla SORRENTINO, all'incendio (secondo la Corte di merito, verificatosi pochissimi mesi prima del fallimento) che ha determinato la distruzione della documentazione contabile, atteso che la stessa sentenza ha rilevato come non sia stato possibile - pur nella certa matrice dolosa - identificarne i responsabili; è contraddittoria nella parte in cui ha negato che sia stata consegnata qualsivoglia documentazione, perché essa stessa ha dato conto della consegna parziale della documentazione contabile da parte del legale della società fallita rilevando che nella specie sia stata possibile una limitata ricostruzione (per il periodo compreso tra il 2003 e il 20056) del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, non comprendendosi, allora, di quale delle diverse ipotesi di bancarotta documentale abbia ravvisato la sussistenza. Tale ultimo profilo ha, ovviamente, rilevanza anche con riguardo al prescritto elemento soggettivo (come esposto, il dolo specifico per la prima ipotesi, il dolo generico per l'altra), del quale la sentenza impugnata si è limitata ad affermare l'elevata intensità, senza chiarirne la forma e così negando fondatezza alla prospettazione difensiva anche nella parte in cui ha chiesto la qualificazione del fatto ex art. 217 legge fall. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata si è limitata a fare riferimento in maniera apodittica alla vasta attività di dismissione e trasferimento dei beni dalla fallita alla società del marito della SORRENTINO, senza esporre alcunché in maniera puntuale. In conclusione, è lacunosa e mancante la motivazione in forza della quale la Corte territoriale è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado in punto di responsabilità dell'imputata per entrambi i delitti a lei ascritti. 1.2. Con riguardo, poi, a Gennaro CASAFREDDA, la difesa ha rappresentato: - di aver dedotto con il gravame: • le ragioni per cui egli non poteva essere ritenuto amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, dunque, responsabile in concorso del delitto di bancarotta per distrazione (in particolare, evidenziando che le condotte considerate distrattive sono state poste in essere molti mesi prima del fallimento, il che dovrebbe riverberarsi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; ed adducendo che il suo rapporto di coniugio con la SORRENTINO sarebbe un argomento inconferente rispetto alla sua responsabilità penale); • e l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, che da una parte aveva attribuito al CASAFREDDA la responsabilità del reato di bancarotta per distrazione (affermando parte che anche l'extraneus può concorrervi), dall'altra aveva escluso la responsabilità del CASAFREDDA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ritenendo che non si potesse escludere che quest'ultimo reato dovesse riferirsi a un segmento della vicenda complessiva gestito dalla sola SORRENTINO); - e che la Corte di appello non avrebbe compiutamente argomentato sulle doglianze in discorso. 1.2.1. Anche in relazione all'affermazione di responsabilità del SORRENTINO la sentenza impugnata deve essere annullata. La statuizione di conferma della prima pronuncia, per l'imputato, si fonda su una motivazione lacunosa, se non del tutto assertiva. La Corte di appello, infatti, si è limitata ad affermare che nella specie «sarebbe evidente che il CASAFREDDA, coniuge (convivente= v. decreto di citazione) della SORRENTINO, ha pienamente concertato con la prima i passaggi distrattivi finalizzati al trasferimento» di tutti i beni della fallita a quella di cui l'imputato era titolare. In altri termini, la sentenza impugnata ha fatto leva sul rapporto di coniugio tra i coimputati e sulla destinazione dei beni, senza un'effettiva e compiuta argomentazione sui motivi di gravame. 2. Rimangono assorbite le rimanenti censure relative: - al rigetto del motivo di appello con il quale, nell'interesse della SORRENTINO, si era dedotta l'irrituale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; - alla rideterminazione della pena irrogata al CASAFREDDA, anche alla luce dell'illegittima applicazione nei suoi confronti della circostanza aggravante della commissione di più fatti dì bancarotta; - al mancato riconoscimento, in favore di entrambi gli imputati, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla
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