CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2014
Cassazione n. 21604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2313 / 20 15 propost i da: [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Trofarello (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 280 (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntament e, come da procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Montanaro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; tele[OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Torino e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; tele[OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 14 - COVAR 14 , in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] accertamento maggiore TIA – Quota fissa e quota variabile dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Carignano (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31/3L, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), i quali difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria, ex artt. 136 c.p.c. agli indirizzi di posta certificata [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] e al numero di [OSCURATO:TELEFONO],ed elettivamente domiciliato presso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, come da procuraa margine del controricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1278/22 / 20 1 4 emessa d a l la CTR Piemonte in data 06/11/2014e notif icata il 20/11/2014 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento emessi dalla Covar 14 per maggiori imposte Tia e tributo provinciale dovute per gli anni 2006 e 2007 su aree di un immobile industriale sito in Torino. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino, con separate sentenze, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo che si dovesse applicare la Tia in quota fissa su mq. 15.704,80 (rectius, 15.695,80), costituiti dall’area produttiva (di mq. 4.923) e dal deposito esterno (di mq. 13.934,80) ed al netto dell’area esente di mq. 3.162, e in quota variabile su mq. 13.934,80, costituita dalla sola area a deposito (e cioè mq. 15.121, cui andavano sottratti mq. 1.186,20 quale area da considerare pertinenziale-accessoria). 3. Sulla impugnazione della società contribuente, la CTR Piemonte, riuniti gli appelli, li rigettava, ritenendo che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile, la TIA andasse applicata sui locali ed aree scoperte da chiunque utilizzate ad uso privato a qualsiasi usoadibiti e a prescindere dal fatto che essi producessero o meno rifiuti (con l’eccezione delle aree che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali medesimi), e che la ratio della normativa è quella di colpire la potenzialità della produzione dei rifiuti in locali ad aree legate alla presenza umana, dovendosi in siffatta evenienza presumere, salva prova contraria, che nelle stesse si producano rifiuti. Accoglieva, invece, gli appelli incidentali della Covar 14, ritenendo che l’area su cui insistevano locali adibiti a magazzino, autorimessa, mensa, ingresso uffici, sala riunione, non potesse obiettivamente considerarsi pertinenziale o accessoria, trattandosi di locali che erano parte integrante dello stabilimento. 4. Avverso la detta sentenza ha propostoricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 14 –Covar 14 ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con memoria del 15.4.2022. Invero, nel contenzioso tributario, perché risulti fondata l'eccezione di giudicato è necessario che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo; ne consegue che -posto che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - non è configurabile la preclusione da giudicato allorché il precedente giudicato si riferisca, come nel caso di specie, ad un'annualità diversa dal periodo di tassazione considerato nella impugnata sentenza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19152 del 15/12/2003; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 17564 del 2023). Tale orientamento non si pone in contrasto con la pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendicui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).Non può, infatti, escludersi che, mentre in una data annualità vengano prodotti rifiuti urbani o agli stessi assimilabili,in un’altra vengano prodotti rifiuti speciali non assimilati o assimilabili (quali gli imballaggi di tipo terziario) e che, comunque, sia diverso il rapporto proporzionale (in termini di prevalenza o esclusività) tra gli stessi. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “nullità della sentenza ai sensi degli artt. 36 e 62 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte, 4), c.p.c., per aver la CTR adottato un criterio (quello della imposizione tributaria legata alla “presenza umana” sulle superfici), proposto dalla controparte, del tutto estraneo alla normativa legislativa di riferimento. 2.1. Il motivo è infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132 comma 6, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al la decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata(cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). La motivazione resa dalla CTR non si colloca al di sotto del cd. minimo costituzionale, atteso che ha fondato la sua decisione su due argomenti congrui dal punto di vista logico: 1) che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile, la TIA andasse applicata sui locali ed aree scoperte da chiunque utilizzati ad uso privato a qualsiasi uso adibiti e a prescindere dal fatto che essi producessero o meno rifiuti (con l’eccezione delle aree che costituivano accessorio o pertinenza dei locali medesimi); 2) che la ratio della norma(tiva) è quella di colpire la potenzialità della produzione dei rifiuti in locali ad aree legate alla presenza umana, dovendosi in siffatta evenienza presumere, salva prova contraria, che nelle stesse si producano rifiuti. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “violazione ed errata applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 546/1992, 23 Cost., 10, 21, 35 ss. e 49 d.lgs. n. 22/1997 e 195 e 226 d.lgs. n. 152/2006 e del d.P.R. n. 158/1999”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che non risultavano imponibili superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati (e non assimilabili) a quelli urbani quali quelli da essa prodotti (trattandosi di rifiuti industriali e di imballaggio terziario). 3.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, premesso che lo stesso regolamento TIA del Covar 14 (pag. 13 del controricorso) opera una distinzione tra i rifiuti assimilabili e quelli non assimilati agli urbani, prevedendo, quanto a questi ultimi, che sono soggetti alla sola parte fissa, con esclusione della parte variabile, trova applicazione il principio, già enunciato da questa Sezione, secondo cui la tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell'interesse dell'intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14038 del 23/05/2019). Ne consegue che, anche qualora la contribuente avesse dimostrato di aver prodotto negli anni in contestazione (2006 e 2007) “di regola” rifiuti non assimilabili agli urbani, comunque sarebbe stata tenuta a versare la quota fissa del tributo. Di contro, l’odierna ricorrente non ha formulato alcuna censura avverso la distinzione operata dalla CTR a pagina 10 della sentenza (tra aree/locali – capannoni, labor atori ed officina della superficie di mq. 4.923 - in cui erano prodotti rifiuti non assimilati ed aree – magazzini, autorimessa, mensa, locali comuni e deposito esterno della superficie di mq. 15.121 –in cui erano prodotti rifiuti assimilati), cui ha fatto seguito la condivisione della procedura adottata dall’ente accertatore per i conteggi (nel senso dell’applicazione della quota fissa su mq. 16.882 –al netto delle zone esenti di mq. 3.162 – e della quota variabile sulla sola area di produzione di rifiuti assimilati di mq. 15.151). Senza tralasciare che, in tema di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, poiché questa regola, già vigente con riferimento alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di cui la T.I.A. rappresenta una mera variante successiva, risulta specificamente desumibile per tale tributo dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale, dopo aver stabilito, al comma terzo, una applicazione generalizzata della tariffa, fa salvo, al comma 14, il riconoscimento di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012). E che la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 25/05/2016). In quest’ottica, l'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21957 del 12/07/2022, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11035 del 19/04/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1975 del 26/01/2018). Del resto, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli da imballaggi secondari (nel regime applicabile ratione temporis fino all'abrogazione del d.lgs. n. 22 del 1997 per effetto dell'art. 264 del d.lgs. n. 152 del 2006), non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti solidi urbani ove non sia attivata la raccolta differenziata, ma ad essi si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4793 del 11/03/2016). Orbene, a fronte delle affermazioni della CTR, la contribuente si è limitata a sostenere che nel caso di specie “risulta pacifica la produzione di rifiuti speciali (industriali e di imballaggio terziario) sulle superfici in contestazione” (pag. 30 del ricorso), senza indicare dove questa allegazione sarebbe stata formulata e, soprattutto, sulla base di quali documenti tempestivamente prodotti si dovrebbe desumere. 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 546/1992, 3, 23, 41 e 76 Cost., 10, 21, 35 ss. e 49 d.lgs. n. 22/1997 e 195 e 226 d.lgs. n. 152/2006, del d.P.R. n. 158/1999, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, e della l. 6 febbraio 1996, n. 52”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non essere la diversa interpretazione delle norme sulla TIA (che vorrebbe l’applicabilità della stessa anche in relazione a superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili) conforme ai principi costituzionali. 4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Va premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8033 del 20/03/2023). In ogni caso, la CTR non ha affermato che la tassa rifiuti sia applicabile anche a quelli non assimilati (o assimilabili) ai rifiuti urbani, ma ha, da un lato, operato una distinzione tra le aree in cui si producono rifiuti assimilati e quelle in cui si producono rifiuti non assimilati e, dall’altro, evidenziato che queste ultime sono soggette solo all’applicazione della quota fissa del tributo. Del resto, come visto nell’analizzare il secondo motivo, la contribuente non ha dedotto nè, tanto meno, provato di produrre in via esclusiva rifiuti non assimilabili e, in presenza di una produzione promiscua (di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili), non si aveva diritto, sulla base dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, ad una totale esenzione, ma solo, semmai, all’applicazione di una percentuale di riduzione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at