CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2023
Cassazione n. 07857/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in preambolo, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2021 con cui il Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, condannandolo, ritenuta la recidiva e applicata la riduzione per il rito, alla pena di dieci mesi di reclusione. 2. L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione dell'art. 83, commi 13 e 14, di. n. 18 del 2020. Come già lamentato nell'atto di appello, il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica per l'udienza del 10 marzo 2021, svoltasi dinanzi al Tribunale, stante la mancanza della duplice pec, una per il difensore domiciliatario e una per l'imputato. Si tratterebbe di una nullità assoluta, superata dal Giudice di appello con una motivazione meramente apparente. L'avvenuta richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato, precisa il ricorrente, non avrebbe determinato alcuna sanatoria dell'eccepita nullità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di mancata nuova valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della pericolosità sociale che riverbererebbe sulla impossibilità di ritenere integrato il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La motivazione della Corte territoriale sul punto sarebbe, infatti, viziata siccome ancorata a premesse fattuali errate: diversamente da quanto indicato dal Giudice di appello, i) Aiuto non è stato sottoposto a misura di prevenzione prima del 23 novembre 2019; ii) la rivalutazione della sua pericolosità sociale è stata avviata alla data del 10 luglio 2019 su iniziativa dei militari dell'Arma del Comune di residenza, non già dal Tribunale; iii) infine il decreto di rigetto della richiesta revoca della misura di prevenzione in data 5 febbraio 2020 non è divenuto irrevocabile, siccome impugnato dal sottoposto. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'obbligo di motivazione relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. La motivazione del Giudice di appello in punto di manifesta infondatezza della segnalata questione, integralmente riprodotta nel ricorso, sarebbe del tutto insoddisfacente, ciò tanto più a fronte di un caso - quale quello del ricorrente - in cui vi è stata la sottoposizione alla misura della custodia cautelare per quasi cinque anni, sino alla fase esecutiva di espiazione della pena. 2.4. Il quarto motivo riguarda l'omessa valutazione di un documento allegato dalla difesa nel corso del giudizio di merito. Al fine di provare l'assenza dell'elemento psicologico in capo ad Aiuto, la difesa aveva prodotto la visura camerale riguardante l'azienda agricola dove questi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era recato il giorno del controllo. Tale documento è stato completamente negletto dalla Corte che si è limitata a confermare la sussistenza del dolo sulla scorta delle dichiarazioni del teste appena citato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure non consentite e, comunque, manifestamente in fondate. 2. Quanto alla eccezione di natura processuale di cui al primo motivo, la stessa è stata scrutinata e correttamente risolta dalla Corte territoriale che ha, invero, evidenziato come l'imputato fosse stato già ritualmente citato per la celebrazione del processo a suo carico e la notifica relativa all'udienza di rinvio fosse stata inviata via pec al difensore di fiducia, anche per conto dell'imputato. Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, le notificazioni all'imputato sono eseguite mediante invio dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, non essendo necessaria, a tal fine, un'ulteriore notifica all'imputato, in quanto la disposizione di cui all'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per la sua natura eccezionale e derogatoria, assicura la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec e al suo assistito» (Sez. 2 n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Pirchio, Rv. 284418; Sez. 1 n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223). 3. Il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta l'erroneità delle premesse in fatto sulle quali è fondata la correttezza della motivazione in punto di rivalutazione della pericolosità sociale, è totalmente rivalutativo.3.1. Fermo è in sede di legittimità il principio di diritto - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui, in materia di misure di prevenzione personali, «la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale» (Sez. 1 n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Tampieri, Rv. 270655; Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rango, Rv. N. 262930). Occorre altresì tener conto delle implicazioni scaturenti dalla disciplina di recente introduzione, sulla cui rilevanza, anche ermeneutica, rispetto al complessivo assetto, si segnala l'indirizzo espresso dal consesso di legittimità, nella sua composizione più autorevole quando - affermando il principio secondo cui non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura - ha in motivazione sottolineato che rileva al riguardo il disposto dell'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, norma la quale - nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Si è, dunque, osservato che la riforma appena citata - nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere - ha avallato l'interpretazione secondo cui la detenzione di lunga durata (che sia, però, determinata da espiazione di pena) determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma che permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza della pericolosità dell'interessato. Al fine di diradare le inevitabili incertezze constatate nella prassi, la norma ha positivizzato il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, individuandolo in quello di due anni. Va poi evidenziato, per quanto qui rileva, che il comma 2-bis della stessa disposizione prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz'altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Conclusivamente sul punto, ritiene il Collegio che tale assetto normativo vada dunque interpretato nel solco ora richiamato e, cioè, differenziando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest'ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l'esigenza della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto. 3.2. Alla luce dell'evidenziato discrinnine, correttamente la Corte di appello ha ritenuto - con motivazione non manifestamente illogica - che la misura di prevenzione al momento della violazione fosse legittimamente in atto. È invero incontestato che, al momento della scarcerazione dalla detenzione domiciliare, il Tribunale di Bari avesse proceduto alla rivalutazione della pericolosità del sottoposto, correttamente negando - per le ragioni appena sunteggiate - l'operatività dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 14 d.lgs. n.159/2011. Su tale incontroversa circostanza non sono suscettibili di incidere le generiche ed eccentriche considerazioni svolte dal ricorrente su eventuali imprecisioni contenute nel provvedimento impugnato in punto di unica ovvero rinnovata sottoposizione alla misura di prevenzione e di soggetto cui ascrivere l'iniziativa sull'accertamento della pericolosità sociale, quest'ultimo inequivocabilmente svolto. 4. La censura relativa all'insufficienza della motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto n,nnanifestamentediondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 è a- specifica. A fronte delle diffuse ragioni esposte dal Giudice di appello, con le quali si sono richiamate le sentenze di legittimità che hanno chiarito la distinzione, nella materia che ci occupa, tra la detenzione in espiazione della pena e quella in custodia cautelare, la doglianza del ricorrente - che con essa non si confronta e che si limita a ribadirne la insuffcienza - è, invero, del tutto generica. 5. A non miglior sorte è destinato il quarto motivo, attinente all'asserita omessa valutazione di un documento prodotto dalla difesa e al profilo soggettivo del reato. E' qui sufficiente rilevare come costituisca principio affatto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «a integrare il delitto di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi da adempiere come tassativamente imposti e specificati per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la determinata, cosciente volontà d'inadempimento di detti obblighi; a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta incriminatrice» (così ex multis Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860 e, nella vigente disciplina, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262). Avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame, come correttamente argomentato dal Giudice di appello, non può prospettarsi alcun comportamento non voluto da parte del prevenuto, atteso quanto riferito dal teste Mezzapesa (p. 9 della sentenza impugnata) secondo il quale l'allontanamento in un Comune diverso da quello in cui Aiuto aveva l'obbligo di soggiorno avvenne su proposta di quest'ultimo, sicché la violazione dell'obbligo impostogli non può che essere considerata come condotta cosciente e volontaria. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali