CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27088/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Taurianova il 29/12/1987 avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza del 14 novembre 2019 del Tribunale di Palmi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in qualità di amministratore della cooperativa Terraverde soc. coop. a r.l. dichiarata fallita il 21 marzo 2014, unificati a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla predetta aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché alle peneaccessorie fallimentari per la durata di dieci anni In particolare, la Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo denuncia la violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". La censura è tuttavia infondata. Il Tribunale non ha, nel dispositivo, proceduto a riqualificare la bancarotta documentale come semplice, invece che fraudolenta, come contestata. Nella motivazione si fa riferimento all'art. 217 I. fall. quanto all'omessa tenuta delle scritture contabili. Deve, allora, osservarsi che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza 2dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01). Deve, quindi, ritenersi che, in mancanza della menzione in dispositivo della riqualificazione giuridica del fatto, il riferimento all'art. 217 I.fall. sia dovuto ad un mero refuso. Né il ricorrente ha denunciato con l'appello il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado. Ne consegue che, essendo diverso e maggiore il termine di prescrizione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il reato non è estinto per prescrizione. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 7 LUG 2026 oggi.[OSCURATO:PERSONA] nna E3 monte 3