CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 46723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ometteva la menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile. 2. Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge". P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parole: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo";- in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "Sentenza a motivazione semplificata", le parole:" condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge". Manda alla cancellerie per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023 L'esten