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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 46723/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ometteva la menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile.

2. Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il §

3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge".

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il §

3. 1 con le seguenti parole: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo";- in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "Sentenza a motivazione semplificata", le parole:" condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge".

Manda alla cancellerie per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ometteva la menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile. 2. Il collegio, rilevato l'errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo"; - in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "sentenza a motivazione semplificata", le parole "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge". P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: - dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parole: "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo";- in dispositivo, dopo le parole "Cassa delle ammende", e prima delle parole "Sentenza a motivazione semplificata", le parole:" condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge". Manda alla cancellerie per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023 L'esten
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