Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 726/2024
ECLI:EU:T:2024:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0228(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 febbraio 2024 –
Zakłady [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑228/23)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Dimethyl fumarate [OSCURATO:PERSONA] – dimetilfumarato – Lettera della Commissione che trae le conseguenze da una sentenza della Corte – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Atti ipotetici – Irricevibilità manifesta»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che esprime un’opinione provvisoria di tale istituzione e che verte sull’interpretazione e le conseguenze di una sentenza della Corte – Esclusione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 1 e 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, artt. 10 e 81)
(v. punti 24‑28, 41‑46, 50)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione – Irricevibilità manifesta
(Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 53 e 54)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del 17 marzo 2023, con il riferimento SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915860, vertente sull’interpretazione e sulle conseguenze della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da C‑438/21 P a C‑440/21 P
,
EU:C:2023:213
).
2)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro ogni decisione successiva alla decisione contenuta nella lettera della Commissione europea del 17 marzo 2023, con il riferimento SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915860, vertente sull’interpretazione e sulle conseguenze della sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da C‑438/21 P a C‑440/21 P
,
EU:C:2023:213
),), nella parte in cui proroga o sostituisce tale decisione, inclusa qualsiasi misura regolamentare di follow-up, nella parte in cui essa riguarda la ricorrente.
3)
[OSCURATO:PERSONA] S.A. è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.