CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 12 maggio 2016, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di rapina. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia fisionomica-antropomorfica e la mancata riduzione della pena dopo il vaglio dibattimentale; osserva che la Corte di appello aveva basato la sua pronuncia anche sul risultato della consulenza fisionomica-antromopomorfica fatta effettuare dal Pubblico Ministero, senza motivare sui dubbi espressi dal consulente in dibattimento. 1.2 Il difensore eccepisce violazione della legge processuale penale in relazione al mancato accoglimento della perizia fisionomica-antropometrica in sede dibattimentale e la carenza assoluta di motivazione sul mancato accoglimento della perizia richiesta in appello ex art. 603 cod.proc.pen. 1.3 Il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di presenziare sia all'udienza del 2 dicembre che a quella del 9 dicembre; l'autorizzazione per recarsi all'udienza del 9 dicembre, benchè resa in data 6 dicembre, gli era stata notificata solo il 13 dicembre, tardivamente; sussisteva quindi una nullità assoluta ed insanabile che interessava la presenza dell'imputato in udienza, non autorizzato tempestivamente (veniva richiamata la sentenza di questa Corte n. 29459 del 2013). 1.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] susseguente al reato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 Partendo dall'eccezione procedurale, la difesa del ricorrente rinnova l'eccezione già coltivata nei precedenti gradi di merito e correttamente disattesa dai Giudici della cognizione; la doglianza difensiva si incentra sulla doverosità o meno della notifica del provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza - territorialmente competente in relazione all'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare - abbia concesso la autorizzazione a recarsi in udienza.Sul punto questo Collegio intende dare continità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il provvedimento di autorizzazione all'allontanamento dalla detenzione domiciliare per comparire dinanzi all'autorità giudiziaria ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., reso dal magistrato di sorveglianza su istanza di parte, non è soggetto a specifiche regole procedurali né ad obbligo di comunicazione, l'omissione della quale non dà luogo a nullità, costituendo onere dell'interessato attivarsi per conoscere l'esito della propria istanza" (Sez. 6, Sentenza n. 34075 del 29/09/2020, D'Addio, Rv. 279948 - 01). Nella motivazione della citata sentenza viene efficacemente spiegato che l'art. 22 disp.att.cod.proc.pen., che prevede che "Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario...." nulla prescrive quanto alla comunicazione/notificazione dei provvedimenti assunti dal giudice alle parti, prevendendo soltanto la comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente Occorre, pertanto, avere riguardo alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in tema di provvedimenti del giudice sulle richieste delle parti e, in particolare, all'art. 121, comma 1, del codice di rito, il quale stabilisce che "Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni" e che l'ultimo comma dell'art. 125 stesso codice, in relazione a tutti i provvedimenti diversi da quelli espressamente regolamentati dalla legge, stabilisce che siano "adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente"; si deve quindi rilevare come in nessuna di tali diposizioni sia contemplato l'obbligo, a pena di nullità del provvedimento, di notifica all'interessato del provvedimento assunto dal giudice de plano. Pertanto, vista la mancata previsione legislativa di un obbligo di comunicazione a carico del giudice del provvedimento reso sulla richiesta di cui al citato art. 22, non può che ritenersi sussistente a carico dell'istante un onere di accedere all'ufficio pubblico con tempestività al fine di acquisire nozione dell'eventuale provvedimento di accoglimento del giudice, dovendo rimettersi alla diligenza dell'interessato che ha proposto la richiesta di verificare il sopraggiungere della risposta (in questo senso, v. in motivazione (Sez. 6, n.A 38673 del 07/10/2011, Romeo, Rv. 25084801; conf. Sez. 6, n. 29848 del 24/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25325201) Ne discende che non può derivare alcuna nullità dalla mancata comunicazione dell'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare, (stante l'assenza di un obbligo, a pena di nullità, di comunicazione della sorte dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen.) e quindi della mancata comparizione dell'imputato all'udienza. Corretta è stata, pertanto, la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto essere onere dell'imputato e della sua difesa quello di informarsi sul'esito della richiesta di presenziare all'udienza. 1.2 Quanto ai primi due motivi di ricorso, si deve rilevare che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" può essere esercitato qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ma la valutazione di tale indispensabilità attiene al merito della decisione, e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità; la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione sulla responsabilità dell'imputato, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto come uno dei due rapinatori sia dal teste Romoli che dal teste Rocchi, rilevando anche l'aggancio delle celle telefoniche di [OSCURATO:PERSONA] in orari compatibili con quelli della rapina. A tale proposito, si deve ribadire come secondo l'orientamento di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione" (Sez.1, sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M.e altri, Rv. 271227; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 3724 del 25/11/2015, Perna e altri, Rv. 267723); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova non ammessa non avrebbe avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base di quanto sopra osservato. 1.3 Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato i plurimi precedenti penali del ricorrente, tra cui ben cinque condanne per rapina: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pertanto giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che è quindi ' insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del