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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08879/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere costituito da generiche doglianze in punto di fatto, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, le censure difensive non risultano essere stata previamente dedotte nei motivi di appello,come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1); che, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunciarsi sulla prova della responsabilità e sulla qualificazione giuridica, così confermando quanto ampiamente esplicitato dal primo giudice e non contestato dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere costituito da generiche doglianze in punto di fatto, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, le censure difensive non risultano essere stata previamente dedotte nei motivi di appello,come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1); che, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunciarsi sulla prova della responsabilità e sulla qualificazione giuridica, così confermando quanto ampiamente esplicitato dal primo giudice e non contestato dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gen
Sentenza Cassazione n. 08879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris