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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35101/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.

I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; inoltre risultano manifestamente infondati perché afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dìmostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (qh J spese processuali e della somma di euro tremilgYla cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, con contestuale rigetto dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando per quest'ultima misura che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole a causa della pericolosità sociale del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando erronea applicazione dell'art. 47, con conse- guente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. I motivi di ricorso non sono infatti consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; inoltre risultano manifestamente infondati perché afferenti ad un vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dìmostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (qh J spese processuali e della somma di euro tremilgYla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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