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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2023

ECLI:EU:T:2023:615
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0415_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 ottobre 2023 – Cipro/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI) (causa T‑415/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 2, a), ii)] (v. punti 21, 37, 38, 42, 53)

2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6) (v. punto 27)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI – Marchi denominativi ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 45, 48, 51, 65) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 326 del 29.8.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0415_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 ottobre 2023 – Cipro/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI) (causa T‑415/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 2, a), ii)] (v. punti 21, 37, 38, 42, 53) 2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6) (v. punto 27) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI – Marchi denominativi ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 45, 48, 51, 65) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 326 del 29.8.2022 .
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