CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 23939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ROMANIA avverso la sentenza in data 10/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- NOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna personalmente la sentenza in data 10/05/2022 della Corte di appello di Genova. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). Lo stesso vale anche quando il difensore si limiti ad autenticare la sottoscrizione, per come avvenuto nel caso in esame. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]