CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33782/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'elemento oggettivo del reato), il secondo motivo (sul dolo), il terzo motivo (in ordine all'art. 131- bis cod. pen.) e il quarto motivo (sulle attenuanti generiche) da critiche di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sulla responsabilità penale, in termini oggettivi e soggettivi; pagg. 5-6 sulle circostanze ostative alla applicazione della causa di non punibilità; pag. 7 sul diniego delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de