CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6890 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, - intimata - avverso la sentenza n. 335/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impattò con la sua autovettura, mentre era alla guida della sua autovettura, contro un cinghiale, sulla Strada provinciale 80 al km 1+620 e adì, quindi, il Giudice di Pace di Pescara al fine di ottenere il risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pescara, dopo la costituzione in giudizio della Regione [OSCURATO:PERSONA] – che formulò eccezione di carenza di legittimazione passiva – disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, quantificati in euro duemiladuecento (€ 2.022,00) in favore dello Zaccagnini. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello e il Tribunale di l’Aquila, nel ricostituito contraddittorio con lo Zaccagnini e la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, ha accolto l’impugnazione, ed ha, pertanto, riformato la sentenza di prime cure, ritenendo che nella specie dovesse applicarsi l’art. 2043 cod. civ. e che lo Zaccagnini non aveva adeguatamente dato prova della responsabilità dell’ente Regione. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, da [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata alle parti. Risulta il deposito di memoria da parte del solo ricorrente. Ric. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale afferma che nella specie, sulla base della giurisprudenza di legittimità, ai fini della corretta qualificazione dell’azione risarcitoria proposta, deve farsi riferimento all’art. 2052 cod. civ. e, pertanto, la decisione del Tribunale di Pescara, quale giudice di appello, sarebbe errata. Ciò posto il Collegio ritiene che essendo stata la domanda risarcitoria per danno da fauna selvatica accolta dal Giudice di Pace sulla base di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e non dell’art. 2052 cod. civ., ed essendo stato l’appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] accolto per mancato assolvimento onere probatorio, in relazione agli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., e segnatamente della colpa, ne consegue che l’unico motivo del ricorso dello Zaccagnini, che invoca l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ. è inammissibile per essersi formato il giudicato interno sulla qualifica in termini di azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (come già in precedenza affermato da questa Corte in altra vicenda processuale e segnatamente da Cass. n. 25280 del 11/11/2020), così come prospettato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla questione della qualificazione dell’azione da parte del danneggiato. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00, oltre spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S