CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6957/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate inROMA [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3539/2017 depositata il29/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Società per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. ricorre per undici motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, contro la sentenza del 27 luglio 2017, numero 3539, con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha così deciso: «I. Accoglie parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5251/14, che viene riformata e, per l’effetto: [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme eccedenti il canone di 250,00 € mq/anno stabilito da ENAC con provvedimento del 2.10. 2007 nella misura di seguito determinata: € 83.076,09 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; € 24.291,52 per [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].; € 21.24,87 per [OSCURATO:SOCIETA].; € 172.306,82 per [OSCURATO:SOCIETA]., con interessi legali dalla domanda giudiziale all’effettivo saldo; III. Accertato che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha diritto a ottenere € 65.126,69 a titolo risarcitorio, con ulteriori interessi legali dalla domanda al saldo, condanna [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla restituzione di € 115.050,64, oltre interessi di legge, a favore di SEA, pari alla differenza in eccesso percepita in esecuzione della sentenza di primo grado; iv. Condanna in ogni caso le società appellante a restituire a SEA quanto in eccesso eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado», regolando infine le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione hanno resistito con controricorso e spiegato «ricorso incidentale autonomo » per nove motivi, resistito dalla ricorrente con controricorso. 3. ― Sono state depositate memorie da entrambe le parti . [OSCURATO:PERSONA] 4. ― La ricorrente riassume così i propri motivi. Primo motivo: Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] (ad 360 comma 1 n. 1 c.p.c.). Si è andato recentemente consolidando un orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale. Secondo motivo: 2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all' art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.. La Corte d'Appello non ha esaminato e deciso la censura di SEA in relazione all'utilizzabilità affermata dal Tribunale del provvedimento A 377 dell'AGCM quale prova privilegiata nel presente giudizio. Tale questione è stata oggetto di ampia discussione tra le parti. Terzo motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. e 116 cpc in relazione all'utilizzabilità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio (art. 360, ccomma 1, n. 4 c.p.c.). La Corte ha violato gli artt. 112 cpc, 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. avendo omesso del tutto di pronunciarsi sul motivo d'appello di SEA riguardante l'attribuzione da parte del Tribunale del valore di prova privilegiata al provvedimento dell'AGCM sopra richiamato. Quarto motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., e 116 c.p.c. in relazione all'utilizzabilità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato quale prova privilegiata nel giudizio (art. 360 n. 4 c.p.c.). Qualora la Corte di Cassazione dovesse, invece, ritenere che la sentenza impugnata si sia implicitamente espressa circa l'infondatezza della posizione espressa da SEA in merito all'inutizzabilità del provvedimento A377 dell'AGCM quale prova privilegiata nel presente giudizio, la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza impugnata avrebbe violato gli artt. 132 c.p.c. e 116 c.p.c. come interpretati dalla giurisprudenza, non avendo rilevato che il predetto provvedimento riguarda altra fattispecie, altri soggetti, e quindi non è utilizzabile nel presente giudizio. Quinto motivo: Violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Sull' errato presupposto dell'esistenza di una prova privilegiata costituita dal provvedimento dell'AGCM, la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi della (denegata) condotta anticoncorrenziale di SEA che, diversamente, sarebbe stato onere delle cont roparti provare. Ciò, per altro verso, ha comportato una indebita inversione dell'onere della prova a carico di SEA. Sesto motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7, 10, 13, All. A del D.Lgs 18/99 e degli artt. 2, 4, 14, 16 della Direttiva CE 96/67, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2907 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 250/1997 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte d'Appello ha violato la normativa nazionale e comunitaria sull'handling ritenendola applicabile, con un'inammissibile interpretazione analogica, alle controparti, s ebbene le stesse fossero prive dei requisiti necessari, in particolare della necessaria certificazione emessa da ENAC che, in un caso ([OSCURATO:PERSONA]), l'Ente stesso aveva espressamente rifiutato di rilasciare. La Corte d'Appello ha quindi attribuito alle controparti il diritto di vedersi applicati i corrispettivi regolamentati per l'uso degli uffici previsti dalle medesime norme. Inoltre, la Corte d'Appello, nel ricondurre le attività svolte dalle controparti all'interno della predetta normativa, ha esercitato un potere discrezionale amministrativo che compete esclusivamente ad ENAC. Settimo motivo: Carenza di giurisdizione per violazione dei principi sul riparto di giurisdizione, in particolare gli artt. 103 Cost., 113 Costo e art. 7 c.p.a. in relazione all'art 360 comma 1, n. 1, c.p.c. La decisione della Corte di Appello di qualificare l'attività di [OSCURATO:PERSONA] quale handling aeroportuale costituisce anche una violazione dei principi sul riparto di giurisdizione posto che la Corte ha, nella sostanza, riformato un provvedimento dell'Ente di Vigilanza al pari di un giudice amministrativo. Ottavo motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. e 111 Cost. per motivazione apparente (art. 360 c.l n. 4 cpc). La sentenza presenta tre profili di nullità per motivazione apparente in relazione alle censure svolte da SEA sulla sentenza di primo grado riguardanti l'interpretazione di alcuni contratti stipulati negli anni tra SEA e le controparti, il carattere di essential facility degli uffici aeroportuali, la valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Nono motivo: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. e 111 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata presenta due profili di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e motivazione omessa e inesistente, riguardanti i motivi d'appello articolati da SEA in relazione: i) all'erroneità del parametro di quantificazione della misura del danno, ii) alle eccezioni di nullità per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità delle domande di risarcimento danno e all'inesistenza dell'elemento soggettivo della colpa. La Corte d'Appello ha implicitamente rigettato i predetti motivi di censura senza dedurre alcuna argomentazione a sostegno della propria decisione. Decimo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dei principi codicistici sull'interpretazione dei contratti, in particolare l'art. 1362 c.c., degli artt. 2043 e 2056 C. 3 c.c. in relazione all' ari. 360 C. 1 n. 3 cpc La Corte d'Appello ha confermato la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale in capo a SEA sebbene quest'ultima avesse, di contro, dimostrato sotto più profili la propria buona fede e correttezza. La Corte sembra aver fatto derivare la colpa di SEA dalla pretesa conoscenza delle attività svolte da Airline, Swissport, Worldair, [OSCURATO:PERSONA] che ha ricavato da una interpretazione errata dei contratti. In relazione a [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello non ha neppure affermato in che cosa consisterebbe la condotta omissiva di SEA, né la ragione per l a qualela stessa avesse il potere/dovere di disapplicare la decisione di ENAC. Undicesimo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 TFUE, dell'art. 33 L. 287/90 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.. La Corte d'Appello ha disatteso l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere le domande di nullità e di risarcimento danni fondate sul preteso abuso di posizione dominante affermando la rilevanza comunitaria del giudizio sulla base di argomentazioni errate e prive di dimostrazione. 5. ― Il ricorso incidentale contiene i seguenti motivi: i) violazione dell’articolo 112 c.p.c., manifesta illegittimità della sentenza per vizio di ultrapetizione; ii) violazione degli articoli 359 e 189 c.p.c.; iii) violazione degli articoli 1339, 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE nonché in relazione alla pronuncia della Corte di giustizia del 5 luglio 2007 in causa C-181/06; iv) violazione degli articoli 1418, 2033, 2946 c.c., in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE e 102 TFUE anche in relazione alla pronuncia della Corte di giustizia del 5 luglio 2007 in causa C- 181/06, omissione di pronuncia in violazione dell’articolo 112 c.p.c.; v) violazione degli articoli 1175, 1374, 1375, 2946 c.c., anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE E 102 TFUE; vi) violazione degli articoli 1175, 1374, 1375 e 2946 c.c., anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE E 102 TFUE, sotto altro profilo; vii) violazione degli articoli 1175, 1374, 1375 e 2946 c.c., anche in relazione agli articoli 16 della direttiva 96/67/CE E 102 TFUE, sotto l’ulteriore profilo; viii) violazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., errore di fatto manifesto, motivazione manifestamente insufficiente e contraddittoria e quindi da considerarsi mancante; ix) violazione degli articoli 2947 e 2935 c.c. sotto altro profilo. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― Il ricorso principale è inammissibile. 6.1. ― È inammissibile il primo mezzo, in recepimento del dictum di Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2022, numero 1599, pronunciata su identica censura in parallelo ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di altre società che avevano proposto analoga domanda. 6.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; da ult. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200). Nel caso di specie il mezzo addebita alla sentenza impugnata di non aver «esaminato e deciso la censura di SEA in relazione all'utilizzabilità» del provvedimento AGCM A 377, il che non ha nulla a che vedere con l’omessa considerazione di un fatto storico. 6.3. ― È inammissibile il terzo mezzo. Esso infatti non si misura con la motivazione addotta dal giudice di merito, che, tra l’altro richiamando per relationem la motivazione del Tribunale, ha con tutta chiarezza reputato che il provvedimento AGCM fosse dotato di efficacia probatoria privilegiata nel giudizio dinanzi ad essa introdotto. 6.4. ― È inammissibile il quarto mezzo. Vale premettere che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso» (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176). Sicché, per quanto volta a rimettere in discussione l’efficacia probatoria del provvedimento AGCM, il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.. Per il resto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso in esame la denuncia di violazione dell’articolo 132 c.p.c. è totalmente avulsa dal contenuto della sentenza impugnata, che, alle pagine 10-11, ha palesato le ragioni in forza della quali ha ritenuto che il provvedimento AGCM fosse riferibile anche alle società in quella sede appellate, ivi compresa [OSCURATO:SOCIETA]. (v. in particolare il § 26 a pagina 11). Quanto alla violazione dell’articolo 116 c.p.c., è agevole rammentare che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione di detta norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1° marzo 2022, n. 6774 tra le tantissime): il che non ha nulla a che vedere con la censura in questo caso spiegata, la quale investe in pieno la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello al fine di reputare la riconducibilità della fattispecie oggetto di causa a quella decisa dall’AGCM. 6.5. ― È inammissibile il quinto mezzo. Non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato, in generale, che la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). In altre parole, nel caso considerato non ha in realtà alcun senso discorrere di violazione dell’articolo 2697 c.c., dal momento che la norma è posta allo scopo di stabilire chi, tra le parti in lite, debba provare determinati fatti e, conseguentemente, sopportare gli effetti della mancata dimostrazione del fatto da provare, con la conseguenza che una sua violazione non è neppure astrattamente pensabile quando il giudice, lungi dal decidere la causa in applicazione del principio dell’onere della prova, fondi la propria statuizione sul materiale istruttorio acquisito al giudizio: il che è in questo caso accaduto, sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado. 6.6. ― Il sesto mezzo è inammissibile. Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). Nel caso di specie, la censura non si cimenta affatto con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma consiste nella critica della valutazione del materiale istruttorio svolta dalla Corte territoriale nel ritenere che l’attività delle originarie società attrici rientrasse in quelle prese in considerazione dal provvedimento più volte menzionato. Quanto alla necessità di certificazione dell’ente di vigilanza per lo svolgimento di attività di handling, è sufficiente limitarsi a ribadire che la questione è stata già esaminata: «L'applicazione del corrispettivo regolamentato non è collegata alla certificazione del vettore ma solo alla circostanza obiettiva che l'ufficio sia utilizzato per attività operativa, come accertato in fatto dai Giudici del merito; quali che siano le ragioni per cui ENAC non ha ritenuto necessario certificare NCA [la società nell’occasione attrice: n.d.r.] per le attività da esse svolte, esse non rilevano nel giudizio perché non vi è nessuna norma che subordini l'applicazione del canone corretto, equo e non discriminatorio alla certificazione ENAC per i servizi in questione» (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176), nel che rimane assorbita anche l’affermazione secondo cui il giudice avrebbe esercitato un potere discrezionale non suo. 6.7. ― Il settimo motivo è inammissibile, essendo stata la questione di giurisdizione sollevata, sotto il profilo in esame, soltanto in questa sede, sicché sulla titolarità della giurisdizione in capo al giudice adito ― che, ovviamente, si radica in funzione del petitum sostanziale e non della motivazione che il giudice abbia reso su una domanda appartenente alla sua giurisdizione ― si è formato il giudicato interno. 6.8. ― L’ottavo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha motivato, anche rinviando per relationemalla sentenza di primo grado, sul perché le originarie attrici svolgessero attività di handling riconducibile al provvedimento AGCM più volte citato (pagine 10-11) nella sentenza impugnata , ed ancora una voltala ricorrente prescinde dal reale contenuto del provvedimento impugnato, tanto più che il giudice del merito, il quale attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). 6.9. ― Il nono motivo è inammissibile. Ancora una volta la ricorrente si disinteressa della motivazione addotta dai giudici di merito, in primo e secondo grado, i quali hanno evidenziato come il danno dedotto e provato dovesse essere rapportato al corrispettivo di € 250 mq/anno, già praticato ad altri handlers, dunque ad un parametro che tra l’altro la Corte territoriale ha dichiarato essere «non oggetto di specifiche contestazioni» (pagina 14 della sentenza impugnata). 6.10. ― Il decimo motivo è inammissibile. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125). Nel caso in esame, lungi dall’indicare gli specifici criteri interpretativi che il giudice di merito avrebbe violato, e come li avrebbe violati, la ricorrente non fa che rimettere ancora una volta in discussione la ricostruzione del fatto operata dalla Corte d’appello, nel ritenere, conformemente al Tribunale, che le originarie attrici svolgessero attività di handling , sul che la decisione impugnata è dotata di motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale ed è come tale insindacabile in questa sede. Per il resto, il mezzo predica l’insussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurazione di responsabilità aquiliana a partire dalla premessa che gli operatori non svolgessero attività di handling , e dunque mira a rimettere in discussione l’accertamento fatto, in palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità. 6.11. ― L’undicesimo mezzo è inammissibile. Come già affermato da Cass. 5 luglio 2019, n. 18176, in situazione sovrapponibile, la censura, lungi dal proporre la dichiarata denuncia di violazione di legge, contiene una critica, peraltro del tutto generica, alla motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato in ordine alla rilevanza comunitaria della violazione concorrenziale per cui è causa, con apprezzamento ancora una volta non sindacabile in sede di legittimità. 7. ― Il ricorso incidentale va respinto. 7.1. ― Il primo mezzo è infondato. Le ricorrenti incidentali lamentano che la Corte d’appello avrebbe applicato la prescrizione quinquennale quantunque non dedotta dall’interessata. Ma è cosa nota che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte, come nella specie, ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 27 ottobre 2021, n. 30303, tra le tante). 7.2. ― Il se condo motivo è infondato. Si sostiene che l’eccezione di prescrizione quinquennale sarebbe stata sollevata soltanto in comparsa conclusionale, ma il rilievo non è conducente, in applicazione del principio sopra richiamato, tenuto conto che l’atto d’appello aveva investito la Corte territoriale della questione dell’esattezza del termine di prescrizione applicato dal primo giudice. 7.3. ― I motivi dal terzo al settimo – accomunati dalla funzione di censurare l’applicazione, da parte della Corte d’appello, della prescrizione breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale –sono inammissibili. Sono le stesse originarie attrici a riferire di avere agito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base del provvedimento dell’AGCM, lamentando che la società avesse imposto tariffe ingiustificatamente gravose e discriminatorie, relative alla subconcessione di uffici operativi in aeroporto. Pertanto si è trattato di un’azione c.d. follow on fondata sull’accertamento dell’AGCM. Ora, non è dubitabile che siffatto illecito antitrust sia collocato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel comparto aquiliano, in ragione della lesione dell’interesse «ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretantesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell’offerta» (Cass. n. 2305/2007). Tale impostazione è stata sempre successivamente seguita e si colloca appunto a fondamento dell’applicazione costante, nella materia, del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947, comma 1, c.c. (v., da ultimo, Cass. n. 5381/2020). Il giudice del merito ha quindi deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso ora in esame non offre argomenti per ritornare sulla materia, con conseguente inammissibilità exarticolo 360-bis, n. 1, c.p.c.. 7.4. ― L’ottavo motivo è inammissibile. Premesso che questa Corte ha già stabilito che, in tema di illecito anticoncorrenziale, il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust non necessariamente coincide con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30783), occorre dire che il tema dell’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nelle cause di risarcimento antitrust è stato già reiteratamente affrontato da questa Corte ed è stato affermato che l’exordium praescriptionis, secondo il criterio generale fissato dall’art. 2935 c.c., si ha solo dal momento in cui il titolare del diritto ha la concreta possibilità di esercitarlo, momento da rapportarsi all’esteriorizzazione del danno (Cass. n. 7677/2020). Nel caso qui in esame, la Corte territoriale ha fissato la decorrenza della prescrizione al 20 dicembre 2004, dal momento che le appellanti avevano avuto contezza del torto anticoncorrenziale già con la denuncia e richiesta di incontro rivolta alla controparte in tale data. Si tratta di accertamento di merito, in iure conforme all’insegnamento di questa Corte e per il resto insindacabile, giacché: «L’accertamento, devoluto al giudice del merito, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione, è insindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 4269/1974). 7.5. Inammissibile ex art. 360 - bis , n. 1, c.p.c. è infine l’ultimo motivo, con cui si assume che l’illecito concorrenziale in questione avrebbe natura di illecito permanente. Si tratta, invece, di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, giacché ciò che perdura non è la condotta di illecito, cristallizzatasi nel praticare tariffe eccessive, ma sono soltanto i suoi effetti, che durano nel tempo in relazione alla durata del contratto. Anche questo punto è già stato chiarito da Cass. n. 5381/2020, che qui si richiama. 8. ― Al rigetto del ricorso principale e dell’incidentale segue compensazione integrale delle spese di questo giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente princip