CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 22624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 16/12/2021 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Catania ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale gli è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni previo accertamento della sua pericolosità ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 d. Igs. n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ricorre il proposto articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della pericolosità ai sensi degli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011. Lamenta anzitutto il ricorrente che la Corte avrebbe con motivazione meramente apparente svalutato il provvedimento con il quale nel 2019 gli è stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata in quanto ritenuto soggetto non più pericoloso. Giudizio questo che impedirebbe di valutare ai fini della valutazione di attualità della pericolosità del proposto i fatti precedenti alla data di adozione del suddetto provvedimento. Ulteriore difetto di motiva si registra per il ricorrente in merito alla autonoma valutazione agli stessi fini dei fatti oggetto del procedimento penale attualmente pendente nei confronti dell'Interlici e per i quali egli è attualmente sottoposto a misura cautelare non detentiva. Non di meno erroneamente la Corte avrebbe erroneamente condotto la propria valutazione secondo il canone della proclività al delitto, ritenuto illegittimo dal giudice delle leggi con sentenza n. 77 del 1980, anziché per l'appunto valutare l'attuale ed apprezzabile pericolosità del proposto. Ulteriore difetto assoluto di motivazione viene denunziato con il secondo motivo in ordine al rigetto delle richieste avanzate con il ricorso di merito di ridurre la durata della misura e l'entità della cauzione imposta all'Interlici, nonché alla contraddittorietà tra il contenuto della misura di prevenzione imposta e quella cautelare del divieto di dimora applicata dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è invero infondato ed a tratti inammissibile. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorso la Corte ha spiegato le ragioni della ritenuta neutralità del provvedimento di revoca della libertà vigilata alla luce dei fatti inediti coevi e successivi alla sua adozione che sono stati ritenuti espressivi di una mai sopita pericolosità del proposto. Conseguentemente le doglianze del ricorrente si traducono nella prospettazione di meri vizi di motivazione indeducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione. Insussistente è poi la denunziata erronea applicazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011, avendo per l'appunto il giudice del merito evidenziato gli elementi fondanti il giudizio di pericolosità dell'Interlici. Quanto alle ulteriori doglianze proposte con il motivo in esame, va osservato che certamente il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, Sentenza n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054). Ma l'autonoma valutazione del giudice della prevenzione - quando non si discosti, bensì aderisca a quella compiuta dal giudice della cognizione e non risulti che la decisione di quest'ultimo sia stata successivamente riformata - non deve tradursi in una compiuta rivisitazione di quella svolta in sede cautelare, essendo sufficiente che egli evidenzi le ragioni della propria condivisione del giudizio espresso dal giudice sulla cautela in ordine alla sintomaticità dei fatti imputati al proposto. Ed in tal senso deve ritenersi che nel provvedimento impugnato la Corte abbia sinteticamente, ma non per questo illegittimamente od apoditticamente, rivelato di voler condividere la valutazione formulata in sede cautelare facendola propria alla luce dei precedenti penali del proposto e del recente sequestro per detenzione abusiva di armi eseguito nei suoi confronti. 3. E' invece inammissibile il secondo motivo, giacchè già inammissibili per la loro genericità erano i motivi del ricorso di merito con riguardo alla durata della misura applicata ed all'entità della cauzione imposta all'Interlici, che si limitavano a sollecitare una nuova valutazione su tali punti, senza alcun contenuto di effettiva critica alla motivazione del provvedimento genetico. In tal senso del tutto coerente all'apoditticità delle censure è dunque la risposta fornita dalla Corte territoriale a tali sollecitazioni. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2022 Il Consigliere sten [OSCURATO:PERSONA] lo Zaza [OSCURATO:PERSONA]