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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 01015/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27088/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis, 482-477 cod. pen. e 13 d.lgs. 286/1998.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, sul presupposto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, del pari la pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27088/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis, 482-477 cod. pen. e 13 d.lgs. 286/1998. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, sul presupposto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, del pari la pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 01015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris