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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 28061/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 6100/25 [OSCURATO:PERSONA] TINDAFtA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione per la ritenuta tenuità del fatto, contestato ai sensi dell'art. 392 cod. pen.); Premesso che con ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data 5 febbraio 2025, l'originario atto di appello presentato dall'imputato attraverso il suo legale rappresentante è stato convertito in ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso attraverso cui si censura la sentenza impugnata con riferimento alla offensività della condotta contestata è manifestamente infondato perché, per quanto breve, il mancato esercizio del proprio diritto da parte della persona offesa non dà comunque conto della rivendicata inoffensività della condotta, anche considerando il fatto che nella specie il rispristino della immediata disponibilità del bene è stata realizzato contestualmente alla presenza delle forze dell'ordine allertate dal Lentini; Ritenuta dunque la inammissibilità cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 6100/25 [OSCURATO:PERSONA] TINDAFtA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (di assoluzione per la ritenuta tenuità del fatto, contestato ai sensi dell'art. 392 cod. pen.); Premesso che con ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data 5 febbraio 2025, l'originario atto di appello presentato dall'imputato attraverso il suo legale rappresentante è stato convertito in ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso attraverso cui si censura la sentenza impugnata con riferimento alla offensività della condotta contestata è manifestamente infondato perché, per quanto breve, il mancato esercizio del proprio diritto da parte della persona offesa non dà comunque conto della rivendicata inoffensività della condotta, anche considerando il fatto che nella specie il rispristino della immediata disponibilità del bene è stata realizzato contestualmente alla presenza delle forze dell'ordine allertate dal Lentini; Ritenuta dunque la inammissibilità cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 28061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris