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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 23179/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 2 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato il gravame da lui proposto contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 1 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale partenopeo in relazione ad imputazione provvisoria per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per alcuni reati-fine.

Con l'unico motivo di doglianza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso avviso all'indagato - detenuto della data di rinvio dell'udienza di riesame, inizialmente fissata per il 27 ottobre 2021 e differita al 2 novembre a causa della tardività dell'avviso al difensore.

Lamenta quest'ultimo che anche l'indagato avrebbe avuto diritto all'avviso del differimento, potendo egli chiedere di partecipare all'udienza a norma dei commi 6 e 8 dell'art. 309 cod.proc.pen., oppure ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo.

L'omesso avviso determina, secondo il ricorrente, un'ipotesi di nullità assoluta.

2. Successivamente lo stesso difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

Trattasi tuttavia di atto che, non essendo sottosc:ritto direttamente dall'interessato, deve essere firmato da soggetto cui l'interessato medesimo abbia conferito procura speciale, che tuttavia nel caso di specie non risulta rilasciata dal Russo al suo difensore.

Ne consegue che l'atto di rinuncia é invalido e dunque inefficace (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

3. Nel merito, il ricorso é inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato.

Dall'esposizione (pervero alquanto imprecisa) del motivo di lagnanza, é dato desumere che oggetto della stessa sia la mancata reiterazione dell'avviso all'imputato dell'udienza inizialmente fissata il 27 ottobre 2021 e rinviata unicamente per sanare il vizio di notifica riguardante il difensore.

Orbene, come del resto osservato dallo stesso ricorrente, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, con riguardo al testo attualmente vigente dell'art. 309 cod.proc.pen., che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491).

Dalla prospettazione del ricorrente nulla emerge circa la formulazione di richieste di partecipazione all'udienza da parte dell'indagato - peraltro regolarmente avvisato per la prima udienza -, né all'atto della presentazione del gravame, né in epoca successiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 309 cod.proc.pen..

Il rinvio era stato disposto esclusivamente per sanare la tardività dell'avviso al difensore, di tal che alcun nuovo avviso all'imputato era dovuto: era onere di quest'ultimo, eventualmente, formulare richiesta di partecipazione all'udienza successiva, nel qual caso sarebbe stato necessario disporne la traduzione; ma, anche alla stregua delle argomentazioni poste a base del ricorso, non risulta che tale onere sia stato assolto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissbilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non é necessario provvedere agli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen., atteso che l'interessato risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 2 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato il gravame da lui proposto contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 1 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale partenopeo in relazione ad imputazione provvisoria per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per alcuni reati-fine. Con l'unico motivo di doglianza si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso avviso all'indagato - detenuto della data di rinvio dell'udienza di riesame, inizialmente fissata per il 27 ottobre 2021 e differita al 2 novembre a causa della tardività dell'avviso al difensore. Lamenta quest'ultimo che anche l'indagato avrebbe avuto diritto all'avviso del differimento, potendo egli chiedere di partecipare all'udienza a norma dei commi 6 e 8 dell'art. 309 cod.proc.pen., oppure ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo. L'omesso avviso determina, secondo il ricorrente, un'ipotesi di nullità assoluta. 2. Successivamente lo stesso difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Trattasi tuttavia di atto che, non essendo sottosc:ritto direttamente dall'interessato, deve essere firmato da soggetto cui l'interessato medesimo abbia conferito procura speciale, che tuttavia nel caso di specie non risulta rilasciata dal Russo al suo difensore. Ne consegue che l'atto di rinuncia é invalido e dunque inefficace (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). 3. Nel merito, il ricorso é inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. Dall'esposizione (pervero alquanto imprecisa) del motivo di lagnanza, é dato desumere che oggetto della stessa sia la mancata reiterazione dell'avviso all'imputato dell'udienza inizialmente fissata il 27 ottobre 2021 e rinviata unicamente per sanare il vizio di notifica riguardante il difensore. Orbene, come del resto osservato dallo stesso ricorrente, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, con riguardo al testo attualmente vigente dell'art. 309 cod.proc.pen., che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491). Dalla prospettazione del ricorrente nulla emerge circa la formulazione di richieste di partecipazione all'udienza da parte dell'indagato - peraltro regolarmente avvisato per la prima udienza -, né all'atto della presentazione del gravame, né in epoca successiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 309 cod.proc.pen.. Il rinvio era stato disposto esclusivamente per sanare la tardività dell'avviso al difensore, di tal che alcun nuovo avviso all'imputato era dovuto: era onere di quest'ultimo, eventualmente, formulare richiesta di partecipazione all'udienza successiva, nel qual caso sarebbe stato necessario disporne la traduzione; ma, anche alla stregua delle argomentazioni poste a base del ricorso, non risulta che tale onere sia stato assolto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissbilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non é necessario provvedere agli avvisi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen., atteso che l'interessato risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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