CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.594/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,Sezione Staccata di Livorno, n. 947 / 10 / 20 16 , depositata i n data 24 maggio2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Ricorso in primo grado - Tempestività - Prova della notifica dell’avviso impugnato -Deposito CAD - In udienza davanti alla CTR -Rinvio per acquisire fascicoli dei gradi di merito Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T8H01F602419, con il quale recuperava ad imposizione, a fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, maggior reddito per l’anno di imposta 2007 (rideterminato in Euro 122.128,00 a fronte di Euro 22.388,00 dichiarati), in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva (un immobile e due autovetture). Impugnato l’avviso, la Commissione tributaria provinciale di Livorno dichiarò inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto (il 27 maggio 2013 a fronte della notifica dell’avviso avvenuta il 21 dicembre 2012). 2. Il contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata di Livorno, che confermava la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. 3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motiv i . L’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la « violazione di legge. Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 8 L. 890/1982 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Omessa prova del perfezionamento della notifica». Lamenta, in particolare, che l’Agenzia solo all’udienza di discussione in appello aveva depositato la CAD, dando prova dell’avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piego contenente l’atto impugnato, in data 12 dicembre 2012 e, per l’e ffetto, dell’avvenuto perfezionamento della notifica il 22 dicembre 2012(ex art. 8 comma 4 l. 890/1982). Il detto documento doveva però considerarsi tardivamente depositato e, quindi, inammissibile. 2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di merito. 3. Preliminarmente la Corte, constatata l’assenza dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi e rilevata la necessità di visionarli ai fini della decisione delprimo motivo di ricorso, a nche a lla luce delle considerazioni esposte nel controricorso, dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, mandando la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi di merito. Così deciso in