CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato adAntonio Frattini la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione al reato dicui agli artt. 110 e 648 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo diricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte del giudicante dellecondizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporrericorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza».4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura,ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]