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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2023

Cassazione n. 31613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 9 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4 e 455 cod. pen. (fatto commesso in Vita il 14 febbraio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del falso nummario grossolano, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da generiche doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla idoneità delle banconote a trarre in inganno una persona avente comune discernimento ed avvedutezza), e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; doglianze, peraltro, anche manifestamente infondate, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «In tema di falso nunnmario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio.» (Sez. 5, Sentenza n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 9 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4 e 455 cod. pen. (fatto commesso in Vita il 14 febbraio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del falso nummario grossolano, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da generiche doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla idoneità delle banconote a trarre in inganno una persona avente comune discernimento ed avvedutezza), e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; doglianze, peraltro, anche manifestamente infondate, atteso che per la giurisprudenza di legittimità «In tema di falso nunnmario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio.» (Sez. 5, Sentenza n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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