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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45077/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6663/2018 del 19/09/2019 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevata la ritualità delle notifiche; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato memorie; lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso avversario, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado, pari ad euro 9.648,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 27/04/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 multa oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili per il reato di truffa aggravata.

I fatti originano dalla querela di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. per la pretesa truffa posta in essere a loro danno ad opera del Ruffin mediante artifizi e raggiri consistiti nel far credere alle persone offese di poter acquistare immobili di pregio in Milano da acquisire ad aste giudiziarie mediante i suoi buoni uffici, ottenendo acconti a tale scopo non restituiti.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

2.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di truffa per assenza degli elementi costitutivi del reato.

La Corte territoriale non ha considerato il fatto che l'unica attività dell'imputato è stata quella di affermare l'esistenza di procedure esecutive relative a determinati immobili e della sua capacità di intervenire nelle stesse per ottenere l'acquisizione in proprietà, con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto condannare l'imputato solo in presenza di prove certe in merito alla totale invenzione della situazione di fatto dallo stesso prospettata.

Non si ravvede quale possa essere stato l'elemento che ha inciso sulla libertà di scelta delle persone offese nell'adesione alla prospettazione effettuata dall'imputato: è emerso, infatti, che le persone offese si sono "fidate" della presentazione ricevuta da un comune amico e non certo dalle parole o dalle azioni del Ruffin; e le stesse, sono sempre state nelle condizioni di verificare quanto sostenuto dal Ruffin, atteso il lasso temporale rilevante durante il quale, peraltro, in più occasioni sono stati effettuati i versamenti di denaro.

2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen.

Si evidenzia come il mero ufficio o la relazione d'opera non configura sic et simpliciter l'aggravante in parola, per la quale si richiede una particolare assenza di scudo da parte della persona offesa, un abbassamento della difesa proprio per il particolare rapporto di fiducia che contribuisce ad attenuare nella persona offesa quel meccanismo naturale di diffidenza e di conseguente verifica della situazione prospettata dall'agente; il Ruffin, inoltre, è soggetto totalmente sconosciuto a tutte le persone offese con le quali entra in contatto tramite terza persona, comune conoscente. /P 2

2.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tardività della querela.

Il momento di percezione dell'illecito è certamente antecedente al 27/12/2013, coincidente con la dazione dell'assegno poi protestato.

La Corte territoriale non motiva sulle doglianze difensive ed apoditticamente riferisce la coincidenza tra il protesto dell'assegno ed il momento di consapevolezza della truffa nella mente delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

3. Manifestamente infondato è il primo motivo, relativo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.

Le doglianze involgono palesemente il merito, attingendo al concetto di mancanza di prova.

In realtà, incombeva sul Ruffin l'onere di provare la realtà delle procedure esecutive, avendone l'accusa provato l'inesistenza.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.

La mediazione rientra in una prestazione d'opera.

Ed invero l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera.

Ne consegue che sono riconnpresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di "facere" e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione (cfr., Sez. 2, n. 24102 del 11/03/2011, Carrara, Rv. 250881).

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla ritenuta tardività della querela nell'ipotesi di derubricazione in truffa semplice ex art. 640 cod. pen.

I 3 Il termine per la querela non poteva che decorrere dal tempo del mancato incasso dell'assegno, episodio questo che ha definitivamente svelato la sussistenza del danno patrimoniale in capo alla persona offesa, evidenziando gli aspetti penalistici della vicenda che, prima di allora, avrebbe potuto assumere solo un rilievo civilistico: per questo motivo, la querela è da considerarsi tempestiva.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in complessivi euro 5.622,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 5.622,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6663/2018 del 19/09/2019 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevata la ritualità delle notifiche; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato memorie; lette le conclusioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso avversario, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado, pari ad euro 9.648,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 27/04/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 multa oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili per il reato di truffa aggravata. I fatti originano dalla querela di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. per la pretesa truffa posta in essere a loro danno ad opera del Ruffin mediante artifizi e raggiri consistiti nel far credere alle persone offese di poter acquistare immobili di pregio in Milano da acquisire ad aste giudiziarie mediante i suoi buoni uffici, ottenendo acconti a tale scopo non restituiti. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di truffa per assenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte territoriale non ha considerato il fatto che l'unica attività dell'imputato è stata quella di affermare l'esistenza di procedure esecutive relative a determinati immobili e della sua capacità di intervenire nelle stesse per ottenere l'acquisizione in proprietà, con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe dovuto condannare l'imputato solo in presenza di prove certe in merito alla totale invenzione della situazione di fatto dallo stesso prospettata. Non si ravvede quale possa essere stato l'elemento che ha inciso sulla libertà di scelta delle persone offese nell'adesione alla prospettazione effettuata dall'imputato: è emerso, infatti, che le persone offese si sono "fidate" della presentazione ricevuta da un comune amico e non certo dalle parole o dalle azioni del Ruffin; e le stesse, sono sempre state nelle condizioni di verificare quanto sostenuto dal Ruffin, atteso il lasso temporale rilevante durante il quale, peraltro, in più occasioni sono stati effettuati i versamenti di denaro. 2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen. Si evidenzia come il mero ufficio o la relazione d'opera non configura sic et simpliciter l'aggravante in parola, per la quale si richiede una particolare assenza di scudo da parte della persona offesa, un abbassamento della difesa proprio per il particolare rapporto di fiducia che contribuisce ad attenuare nella persona offesa quel meccanismo naturale di diffidenza e di conseguente verifica della situazione prospettata dall'agente; il Ruffin, inoltre, è soggetto totalmente sconosciuto a tutte le persone offese con le quali entra in contatto tramite terza persona, comune conoscente. /P 2 2.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tardività della querela. Il momento di percezione dell'illecito è certamente antecedente al 27/12/2013, coincidente con la dazione dell'assegno poi protestato. La Corte territoriale non motiva sulle doglianze difensive ed apoditticamente riferisce la coincidenza tra il protesto dell'assegno ed il momento di consapevolezza della truffa nella mente delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziata in premessa la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo, relativo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Le doglianze involgono palesemente il merito, attingendo al concetto di mancanza di prova. In realtà, incombeva sul Ruffin l'onere di provare la realtà delle procedure esecutive, avendone l'accusa provato l'inesistenza. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. La mediazione rientra in una prestazione d'opera. Ed invero l'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono riconnpresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di "facere" e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione (cfr., Sez. 2, n. 24102 del 11/03/2011, Carrara, Rv. 250881). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla ritenuta tardività della querela nell'ipotesi di derubricazione in truffa semplice ex art. 640 cod. pen. I 3 Il termine per la querela non poteva che decorrere dal tempo del mancato incasso dell'assegno, episodio questo che ha definitivamente svelato la sussistenza del danno patrimoniale in capo alla persona offesa, evidenziando gli aspetti penalistici della vicenda che, prima di allora, avrebbe potuto assumere solo un rilievo civilistico: per questo motivo, la querela è da considerarsi tempestiva. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in complessivi euro 5.622,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 5.622,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 23/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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