Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 23385/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 23142-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZA' LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEGL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONATO Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - DOMENICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUGANE' FRANCO, BUGANE' ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZIREDENTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttielett ivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pres so l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Al termine di una vicenda processuale per equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1995, la Corte d'Appello di Perugia - nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 17203 del 18.08.2020, ha rigettato la domanda.

1.1. La Corte di rinvio ha accertato che già nel 1997 la giurisprudenza amministrativa - senza alcuna possibilità di diversa interpretazione - aveva definito la questione posta nell'ambito della controversia presupposta (riguardante il diritto al percepimento degli arretrati a favore di ex carabinieri e finanzieri)in senso sfavorevole alle pretese avanzate dai ricorrenti.

Pertanto, a giudizio della Corte d’Appello di Perugia, i ricorrenti avevano perso interesse al giudizio presupposto, essendo ormai certo il suo esito negativo:la consapevolezza dell'inconsistenza delle proprie tesi nel giudizio a quo determina l'infondatezza della domanda riparatoria, poiché alcun patema d'animo è ravvisabile per la pendenza della lite il cui esito era già consolidato in senso negativo fin dal momento della sua instaurazione, con indirizzo consolidatosi poco Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - tempo dopo e comunque entro il triennio di ragionevole durata del procedimento amministrativo.

2. Avverso detto decretoAnna Fiori e gli altri soggetti in epigrafe indicatiricorrono per la cassazione, con quattro motivi.

Resisteil Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001 vigente al momento della proposizione del ricorso -violazione dell'art. 11 delle disp. sulla legge in generale, e degli artt. 24, 25, 111, 117 Cost.

I ricorrenti contestano il potere del giudice dell'equa riparazionedi sindacare la fondatezza delle argomentazioni esposte ed invocate dalle parti nel giudizio presupposto, poiché tale potere deriva da una modifica legislativa entrata in vigore nell’ordinamento italiano solo con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l’art. 2, legge n. 89 del 2001, introducendo il comma 2-quinquies (lett. a), quindi in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso per equa riparazione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

Errore sui presupposti di giudizio e motivazione meramente apparente.

I ricorrenti contestano l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla sentenza del T.A.R. che chiudeva il giudizio presupposto: laddove, infatti, la Corte d'Appello cita giurisprudenza che riguarda il diritto all'equiparazione del trattamento economico tra Polizia di Stato, Carabinieri e Finanzieri (di cui alla legge n. 216 del 1992), l'invocazione dei ricorrenti innanzi al T.A.R. riguardava, diversamente, il diritto agli arretrati.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione di giudicato e degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., 101 cod. proc. civ., comma 2, 111 Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - Cost. e 395, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.

I ricorrenti censurano l'equiparazione tra temerarietà e soccombenza effettuata nel decreto impugnato.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, e degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione EDU.

I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata per aver ritenuto che l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti emersa nel giudizio presupposto possa escludere il diritto all'equo indennizzo. 5 Il primo e il quarto motivo sono connessi e vanno trattati insieme.

Essi sono infondati.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la modifica dell'art. 2, comma 2-quinquies della legge n. 89 del 2001 recata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (e successivamente dalla legge n. 208 del 2015) rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva «diritto vivente» (così Cass. Sez. 1, n. 9938 del 26.04.2010 -Rv. 612722-01; Cass. Sez. 1, n. 18780 del 20.08.2010 - Rv. 614330 – 01; Cass. Sez. 1, n. 2385 del 01.02.2011), alla cui stregua l'equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna exart. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14.10.2019 -Rv. 655463-01).

Nel solco di questo orientamento, è stata tracciata la linea di confine tra l’infondatezza della pretesa, e la manifesta consapevolezza di tale infondatezza.

Nel primo caso, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 6 - i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo.

Nel secondo caso, invece, in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza che si traduca in abuso del processo, viene assegnato al giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, il potere di autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. Sez. 2, n. 24120 del 13.10.2017; Cass. n. 9100/16; Cass. n. 12131/15), con la conseguente esclusione del diritto all'indennizzo derivante da ragioni di carattere obiettivo per l'assenza di un'effettiva situazione di danno non patrimoniale, il quale resta conseguenza normale, ma non per questo automatica e necessaria, della violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 2, n. 12131 del 2015, punto 1.1.).

Pertanto, anche prima della entrata in vigore della riforma del 2012 l’assenza di patema d’animo escludeva il diritto all’indennizzo e il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare -e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis - anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. ordinanza n. 25286/2019 cit. in motivazione). 6 Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi attengono all’accertamento svolto dalla Corte territoriale con riferimento al merito delle questioni Ric. 2021 n. 23142 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 - 7 - presupposte e all’atteggiamento assunto dai ricorrenti nel corso del giudizio presupposto, che esclude il dolo o la colpa grave.

Essisono infondati: come già esposto, anche precedentemente alla riforma del 2012, l'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto ostava al riconoscimento dell'indennizzo, qualora fosse stato accertatoche di tale infondatezza la parte aveva consapevolezza, originaria o sopravvenuta, ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole, come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole.

Il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può , dunque, valutare – non limitandosi a «leggere» la pronuncia del giudizio presupposto, ma evidentemente anche interpretandola - anche ipotesi di temerarietà che, per qualunque ragione nel processo presupposto , non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. 665/17; conf.

Cass. n. 22150/16; Cass. 9552/18, nonché Cass. 11939/17).

Il provvedimento impugnato non si è discostato da tali principi.

5. In definitiva, il ricorso, va respinto con addebito di spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23142-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZA' LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEGL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONATO Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - DOMENICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUGANE' FRANCO, BUGANE' ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIZZIREDENTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttielett ivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pres so l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Al termine di una vicenda processuale per equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1995, la Corte d'Appello di Perugia - nel giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia di questa Corte n. 17203 del 18.08.2020, ha rigettato la domanda. 1.1. La Corte di rinvio ha accertato che già nel 1997 la giurisprudenza amministrativa - senza alcuna possibilità di diversa interpretazione - aveva definito la questione posta nell'ambito della controversia presupposta (riguardante il diritto al percepimento degli arretrati a favore di ex carabinieri e finanzieri)in senso sfavorevole alle pretese avanzate dai ricorrenti. Pertanto, a giudizio della Corte d’Appello di Perugia, i ricorrenti avevano perso interesse al giudizio presupposto, essendo ormai certo il suo esito negativo:la consapevolezza dell'inconsistenza delle proprie tesi nel giudizio a quo determina l'infondatezza della domanda riparatoria, poiché alcun patema d'animo è ravvisabile per la pendenza della lite il cui esito era già consolidato in senso negativo fin dal momento della sua instaurazione, con indirizzo consolidatosi poco Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - tempo dopo e comunque entro il triennio di ragionevole durata del procedimento amministrativo. 2. Avverso detto decretoAnna Fiori e gli altri soggetti in epigrafe indicatiricorrono per la cassazione, con quattro motivi. Resisteil Ministero dell'Economia e delle Finanze con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001 vigente al momento della proposizione del ricorso -violazione dell'art. 11 delle disp. sulla legge in generale, e degli artt. 24, 25, 111, 117 Cost. I ricorrenti contestano il potere del giudice dell'equa riparazionedi sindacare la fondatezza delle argomentazioni esposte ed invocate dalle parti nel giudizio presupposto, poiché tale potere deriva da una modifica legislativa entrata in vigore nell’ordinamento italiano solo con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l’art. 2, legge n. 89 del 2001, introducendo il comma 2-quinquies (lett. a), quindi in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso per equa riparazione. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Errore sui presupposti di giudizio e motivazione meramente apparente. I ricorrenti contestano l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla sentenza del T.A.R. che chiudeva il giudizio presupposto: laddove, infatti, la Corte d'Appello cita giurisprudenza che riguarda il diritto all'equiparazione del trattamento economico tra Polizia di Stato, Carabinieri e Finanzieri (di cui alla legge n. 216 del 1992), l'invocazione dei ricorrenti innanzi al T.A.R. riguardava, diversamente, il diritto agli arretrati. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di giudicato e degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., 101 cod. proc. civ., comma 2, 111 Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - Cost. e 395, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano l'equiparazione tra temerarietà e soccombenza effettuata nel decreto impugnato. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, e degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione EDU. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata per aver ritenuto che l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti emersa nel giudizio presupposto possa escludere il diritto all'equo indennizzo. 5 Il primo e il quarto motivo sono connessi e vanno trattati insieme. Essi sono infondati. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la modifica dell'art. 2, comma 2-quinquies della legge n. 89 del 2001 recata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (e successivamente dalla legge n. 208 del 2015) rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva «diritto vivente» (così Cass. Sez. 1, n. 9938 del 26.04.2010 -Rv. 612722-01; Cass. Sez. 1, n. 18780 del 20.08.2010 - Rv. 614330 – 01; Cass. Sez. 1, n. 2385 del 01.02.2011), alla cui stregua l'equa riparazione da non ragionevole durata del processo non compete a chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese e, ciò, anche prescindere dalla pronuncia, nel giudizio presupposto, di una condanna exart. 96 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14.10.2019 -Rv. 655463-01). Nel solco di questo orientamento, è stata tracciata la linea di confine tra l’infondatezza della pretesa, e la manifesta consapevolezza di tale infondatezza. Nel primo caso, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 6 - i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo. Nel secondo caso, invece, in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza che si traduca in abuso del processo, viene assegnato al giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla legge n. 208 del 2015, il potere di autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. Sez. 2, n. 24120 del 13.10.2017; Cass. n. 9100/16; Cass. n. 12131/15), con la conseguente esclusione del diritto all'indennizzo derivante da ragioni di carattere obiettivo per l'assenza di un'effettiva situazione di danno non patrimoniale, il quale resta conseguenza normale, ma non per questo automatica e necessaria, della violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass. Sez. 2, n. 12131 del 2015, punto 1.1.). Pertanto, anche prima della entrata in vigore della riforma del 2012 l’assenza di patema d’animo escludeva il diritto all’indennizzo e il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare -e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis - anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. ordinanza n. 25286/2019 cit. in motivazione). 6 Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi attengono all’accertamento svolto dalla Corte territoriale con riferimento al merito delle questioni Ric. 2021 n. 23142 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 7 - presupposte e all’atteggiamento assunto dai ricorrenti nel corso del giudizio presupposto, che esclude il dolo o la colpa grave. Essisono infondati: come già esposto, anche precedentemente alla riforma del 2012, l'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto ostava al riconoscimento dell'indennizzo, qualora fosse stato accertatoche di tale infondatezza la parte aveva consapevolezza, originaria o sopravvenuta, ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole, come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole. Il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può , dunque, valutare – non limitandosi a «leggere» la pronuncia del giudizio presupposto, ma evidentemente anche interpretandola - anche ipotesi di temerarietà che, per qualunque ragione nel processo presupposto , non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. 665/17; conf. Cass. n. 22150/16; Cass. 9552/18, nonché Cass. 11939/17). Il provvedimento impugnato non si è discostato da tali principi. 5. In definitiva, il ricorso, va respinto con addebito di spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida
Sentenza Cassazione n. 23385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris