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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14727/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati ascrittigli di violazione dell'obbligo di divieto di soggiorno inerenti alla sorveglianza speciale (capo A) di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e di falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale (capo B); e che con la memoria difensiva pervenuta in atti si insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che tutti i sette motivi di ricorso proposti - inerenti la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, la mancata assunzione di prova decisiva e l'insussistenza dei reati per difetto dell'elemento soggettivo - sono indeducibili giacché prospettano deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché non consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto - così i particolare quella che adduce genericamente che l'imputato si trovasse nel luogo vietato per lavorare, circostanza addotta, sempre genericamente, anche ai fini della particolare tenuità del fatto, pure erroneamente invocata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 14727/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris