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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14140/2022

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e difeso,giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCastrovillari, con studio in Rossano (Cs), al [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (C.F.:SPANTN75E12II579X);- ricorrente-controMinistero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12- controricorrente –-avverso il decreto n. 2559/2020 emesso dalla Corte d’appello di BolognaNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022in data 08/06/2020 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fattoRubini Stefano, con ricorso depositato il 17.1.2020, chiedeva laliquidazione dell’indennizzo dovutogli, ex art. 2 l. n. 89/2001, perl’eccessiva durata del procedimento penale (non ancora “pervenuto adefinizione") promosso nei suoi confronti davanti al Tribunale di Bolognaper rispondere del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere designato della corte d’appello di Bologna, con decreto del24.1.2020, rilevato che, per verificare l’asserita mancata conclusione delprocesso penale presupposto, era necessario acquisire copia del verbaledell’udienza dibattimentale del 6.11.2019 e degli eventuali atti successivi,disponeva che il ricorrente integrasse la documentazione prodotta.Al provvedimento dava esecuzione il Rubini, depositando il verbale dellasuddetta udienza del 6.11.2019 e della contestuale sentenza n.5200/2019 del Tribunale di Bologna dichiarativa dell’estinzione dei reati alui ascritti per intervenuta prescrizione, l’atto di appello proposto avversotale sentenza e la ‘'dichiarazione testimoniale" di [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere designato, con decreto del 29/31.1.2020, rigettava ilricorso, rilevando che il Rubini non aveva superato la presunzione diinsussistenza del lamentato pregiudizio fissata dall’art. 2, comma 2sexies, lett. a), l. n. 89/2001, stante il mancato riscontro della rinunciadell'imputato alla prescrizione e l‘irrilevanza, ai fini della “prova di undanno” indennizzabile ex Legge Pinto", della “dichiarazione da ultimoprodotta del padre del difensore in questo procedimento e nelprocedimento penale, che riferisce soggettivi stati d'animo e dichiarazionidello stesso imputato".[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto,lamentando che il primo giudice aveva errato nel ritenere non superata lapresunzione di cui al citato art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001,sussistendo agli atti la prova contraria documentale da lui fornita, ovverola ‘'autocertificazione firmata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] medico-chirurgo, eNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022da [OSCURATO:PERSONA], che conviveva col ricorrente, che comporta laveridicità dei patemi d'animo in capo al Rubini, preoccupazione di nondormire la notte per questo processo penale …".Il Ministero della Giustizia si costituiva contestando il fondamentodell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Bologna rigettaval’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:- dal verbale dell’udienza dibattimentale del 6.11.2019 risultava che ildifensore del Rubini, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, come il P.M.,"N.D.P. per prescrizione” e il Tribunale di Bologna, con la contestualesentenza n. 5200/2019, si era pronunciato in tal senso dando atto dellamancanza di “elementi idonei a far ritenere che i fatti contestati nonsussistano, non costituiscano reato o che l’imputato non lì abbiacommessi”;- il suddetto verbale smentiva, dunque, che il Rubini, non presenteall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse rinunciato alla prescrizione;- tale rinuncia non risultava neppure dall'atto di appello avverso lasentenza penale allegato all’opposizione “Pinto”;- né il Rubini poteva sostenere che della sentenza penale in questione nonsi sarebbe dovuto tener conto in quanto, non essendo ancora passata ingiudicato, “una prescrizione non vi era" alla data di presentazione delricorso ‘Pinto’’, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/2018, aveva dichiaralo l’illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n.89/2001 nella parte in cui non aveva previsto che la domanda di equariparazione potesse essere proposta in pendenza del processopresupposto;- il tempo occorso per la conclusione dei processo penale di cui il Rubini sidoleva (calcolato in “oltre 6 anni”) gli aveva consentito di beneficiare dellaprescrizione, evitando il rischio di una condanna, e il predetto non avevadedotto, né tanto meno fornito, adeguati elementi di giudizio per superarela presunzione juris tantum di mancanza del danno lamentato fissata dallacitata norma;Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022- parimenti ininfluenti erano le dichiarazioni “sostitutive di certificazione” afirma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e di tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che ilprimo si era limitato a riferire de relato (per esserne stato informato dalfiglio avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'opponente) di "patemi d'animo” edisturbi del sonno lamentati dal Rubini sin “da quando gli venneconsegnata la chiusura delle indagini sino alla sentenza”, mentre ilsecondo aveva dichiarato che il Rubini era solito contattare più volte algiorno il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo molto preoccupato delprocesso per truffa a suo carico e che a causa di ciò "non dormiva la notteper paura di essere condannato e con palpitazioni le sere prima delleudienze";- sennonché tali dichiarazioni, che non valevano certo a provare uno statopatologico del Rubini causato dai fatti conseguenti alla querela sporta neisuoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] (essendo necessaria a tal fine unaadeguata documentazione medica di riscontro), avrebbero potutoeventualmente confermare una circostanza dei tutto normale, ovvero chechi, come il Rubini, era sottoposto al procedimento penale, era seriamentepreoccupato per il suo esito e che ciò potesse incidere negativamentesulle sue abitudini di vita.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sullabase di tre motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.Ritenuto in diritto1.

Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), l. n. 89/2001 perasserito contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cuiagli artt. 3 e 10 Cost., anche in relazione all’art. 6 CEDU.1.1.

La questione è manifestamente infondata.Di recente, questa stessa Sezione, in una fattispecie del tutto simile aquella in esame, ha affermato, con argomentazioni pienamenteNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022condivisibili e che possono senz’altro estendersi al caso di specie, che, intema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 (in vigore dall'1 gennaio 2016), sollevatasul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere lapresunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizionematurata antecedentemente all'1 gennaio 2016, violerebbe il principio dieffettività della tutela indennitaria, atteso che, con la norma in oggetto,non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presuppostodell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenutadichiarazione di estinzione del reato (che - va rimarcato - rappresenta unaforma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l'imputato chenon scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa, essendo fattasalva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivopregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione delreato (Sez. 2, Sentenza n. 16076 del 28/07/2020).

Pertanto, la normasospettata di incostituzionalità si profila ragionevole nella sua oggettivaportata e nella sua concezione finalistica in correlazione alla previsionedell'accollo della prova contraria sull'esistenza del pregiudizio alla parteche invoca - con domanda proposta successivamente al 1° gennaio 2016 -il relativo indennizzo, qualora l'esito di detto processo sia stato quello diestinzione del reato per prescrizione.

Da tanto deriva l'insussistenza diogni violazione dei parametri costituzionali prospettata dal ricorrente.Invero, si è al cospetto di una presunzione iuris tantum, come talesuscettibile di prova contraria.Il legislatore, cioè, ritiene, nel contesto di una valutazione discrezionale alui riservata, che non debba più l’Amministrazione dimostrare che l'effettoestintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, ditecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesaovvero sia dipeso, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenzapreponderante), dal comportamento delle autorità procedenti (Cass. Civ.Sez.

VI, 8.6.2016, n. 11841), ma sia il privato a dover provare di averNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022sofferto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato ed a causa dellairragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale (sotto formadi effettività del paterna d'animo da riparare).Dall'esame complessivo della norma richiamata emerge, cioè,chiaramente come essa disciplini non le condizioni per ottenere il ristoroper l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore deldanno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico delrichiedente, dovendosi presumere altrimenti l'insussistenza del danno daritardo.Né entra in gioco, nella specie, l’art. 6 CEDU, atteso che, in tal guisaimpostata la norma, non viene certamente impedito all’interessato ildiritto a che la causa da lui introdotta venga esaminata entro un termineragionevole dal giudice di merito.Da ultimo, per completezza, va evidenziato che non ha incidenza sullapresente fattispecie la pronuncia Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2438del 31/01/2018, la quale ha reputato rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55,comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazioneagli artt. 6, 13 e 46, della CEDU, nella parte in cui, relativamente aigiudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole ex art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore,e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda diequa riparazione alla presentazione dell'istanza di accelerazione.

Invero,con la detta ordinanza di rimessione si è voluto sottoporre all’attenzionedella Consulta la differente questione della introduzione di un ulterioreadempimento per rendere proponibile la domanda ex lege Pinto (potendoessere stato in tal modo introdotto un irragionevole ostacolo allapossibilità di adire l’autorità giudiziaria), laddove con il comma 2 sexies,lett. a), si è agito, come detto, sul piano solo dell’onere probatorio,invertendolo.Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/20222.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2,comma 2 sexies, lett. a), l. n. 89 /2001, 115 e 116 c.p.c. e 2056 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver ritenutola corte d’appello che egli avesse fornito la prova contraria rispetto allapresunzione di insussistenza del danno in presenza di una pronuncia diprescrizione del reato.2.1.

Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono privedi consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essereipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice hadeciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentrela violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art.360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice dimerito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove,salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbiamale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez.3, 10/06/2016, n. 11892).Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022Orbene, da un lato, la corte territoriale non ha assolutamente omesso divalutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA],avendole prese espressamente in considerazione a pagina 4 dellasentenza; dall’altro, a ben vedere, il ricorrente sollecita una rivisitazionedelle risultanze probatorie che è preclusa nel presente grado di legittimità.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.e del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.,per aver la corte di merito omesso di liquidare le spese legali di primogrado e di opposizione in suo favore e per averlo erroneamentecondannato al c.u. doppio.3.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Non è dato, in primo luogo, comprendere a che titolo la corte territorialeavrebbe dovuto liquidare, in favore del ricorrente, le spese relative alprocedimento monitorio e a quello di opposizione, nonostante la sua totalesoccombenza, sulla base della quale ha, invece, correttamente liquidato lespese in favore del Ministero vincitore.In proposito, va ricordato che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n.89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione deldecreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase acontraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto lamedesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ovedetta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfattadall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, lespese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, amisura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento,mentre, ove essa venga rigettata (come nel caso di specie), fatta salval'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spesevanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche acarico integrale della parte privata opponente, in quanto il Ministeroopposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta ungiudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso,non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 delNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/202222/12/2016; conf.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020).

Invero,la parte privata opponente, in caso di soccombenza nella fase acontraddittorio pieno, ha diritto a ripetere quelle liquidate nel decretomonocratico solo qualora quest’ultimo abbia accolto, sia pureparzialmente, la sua domanda di equa riparazione (ma non è la fattispeciein esame, in cui, ripetesi, la domanda indennitaria è stata ab initiointegralmente rigettata).In secondo luogo, da nessun passaggio della sentenza qui impugnata sievince che la corte bolognese abbia condannato l’odierno ricorrente alpagamento del doppio contributo unificato.In terzo luogo, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con laconseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettantiall'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituisconocriteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard"della prestazione professionale.Ebbene, anche a voler considerare, in relazione al solo procedimentomonitorio, esclusivamente la fase di studio, la corte di merito avrebbedovuto riconoscere proprio l’importo fisso di euro 510,00, sulla base del n.12 della tabella menzionata, essendo il valore della controversia rientrantenello scaglione tra 1.100,00 e 5.200,00 euro.Infine, mentre il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta aduna statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione delcontraddittorio, ove la medesima domanda venga ugualmente rigettata inseguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condannariguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità diuna distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà delprocedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello.4.

In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essereintegralmente respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delleNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio delcontributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U.n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e,quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per ledomande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il15.3.2022.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso,giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCastrovillari, con studio in Rossano (Cs), al [OSCURATO:PERSONA] n. 33 (C.F.:SPANTN75E12II579X);- ricorrente-controMinistero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12- controricorrente –-avverso il decreto n. 2559/2020 emesso dalla Corte d’appello di BolognaNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022in data 08/06/2020 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fattoRubini Stefano, con ricorso depositato il 17.1.2020, chiedeva laliquidazione dell’indennizzo dovutogli, ex art. 2 l. n. 89/2001, perl’eccessiva durata del procedimento penale (non ancora “pervenuto adefinizione") promosso nei suoi confronti davanti al Tribunale di Bolognaper rispondere del reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere designato della corte d’appello di Bologna, con decreto del24.1.2020, rilevato che, per verificare l’asserita mancata conclusione delprocesso penale presupposto, era necessario acquisire copia del verbaledell’udienza dibattimentale del 6.11.2019 e degli eventuali atti successivi,disponeva che il ricorrente integrasse la documentazione prodotta.Al provvedimento dava esecuzione il Rubini, depositando il verbale dellasuddetta udienza del 6.11.2019 e della contestuale sentenza n.5200/2019 del Tribunale di Bologna dichiarativa dell’estinzione dei reati alui ascritti per intervenuta prescrizione, l’atto di appello proposto avversotale sentenza e la ‘'dichiarazione testimoniale" di [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere designato, con decreto del 29/31.1.2020, rigettava ilricorso, rilevando che il Rubini non aveva superato la presunzione diinsussistenza del lamentato pregiudizio fissata dall’art. 2, comma 2sexies, lett. a), l. n. 89/2001, stante il mancato riscontro della rinunciadell'imputato alla prescrizione e l‘irrilevanza, ai fini della “prova di undanno” indennizzabile ex Legge Pinto", della “dichiarazione da ultimoprodotta del padre del difensore in questo procedimento e nelprocedimento penale, che riferisce soggettivi stati d'animo e dichiarazionidello stesso imputato".[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto,lamentando che il primo giudice aveva errato nel ritenere non superata lapresunzione di cui al citato art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89/2001,sussistendo agli atti la prova contraria documentale da lui fornita, ovverola ‘'autocertificazione firmata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] medico-chirurgo, eNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022da [OSCURATO:PERSONA], che conviveva col ricorrente, che comporta laveridicità dei patemi d'animo in capo al Rubini, preoccupazione di nondormire la notte per questo processo penale …".Il Ministero della Giustizia si costituiva contestando il fondamentodell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Bologna rigettaval’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:- dal verbale dell’udienza dibattimentale del 6.11.2019 risultava che ildifensore del Rubini, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, come il P.M.,"N.D.P. per prescrizione” e il Tribunale di Bologna, con la contestualesentenza n. 5200/2019, si era pronunciato in tal senso dando atto dellamancanza di “elementi idonei a far ritenere che i fatti contestati nonsussistano, non costituiscano reato o che l’imputato non lì abbiacommessi”;- il suddetto verbale smentiva, dunque, che il Rubini, non presenteall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse rinunciato alla prescrizione;- tale rinuncia non risultava neppure dall'atto di appello avverso lasentenza penale allegato all’opposizione “Pinto”;- né il Rubini poteva sostenere che della sentenza penale in questione nonsi sarebbe dovuto tener conto in quanto, non essendo ancora passata ingiudicato, “una prescrizione non vi era" alla data di presentazione delricorso ‘Pinto’’, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/2018, aveva dichiaralo l’illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. n.89/2001 nella parte in cui non aveva previsto che la domanda di equariparazione potesse essere proposta in pendenza del processopresupposto;- il tempo occorso per la conclusione dei processo penale di cui il Rubini sidoleva (calcolato in “oltre 6 anni”) gli aveva consentito di beneficiare dellaprescrizione, evitando il rischio di una condanna, e il predetto non avevadedotto, né tanto meno fornito, adeguati elementi di giudizio per superarela presunzione juris tantum di mancanza del danno lamentato fissata dallacitata norma;Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022- parimenti ininfluenti erano le dichiarazioni “sostitutive di certificazione” afirma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e di tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che ilprimo si era limitato a riferire de relato (per esserne stato informato dalfiglio avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'opponente) di "patemi d'animo” edisturbi del sonno lamentati dal Rubini sin “da quando gli venneconsegnata la chiusura delle indagini sino alla sentenza”, mentre ilsecondo aveva dichiarato che il Rubini era solito contattare più volte algiorno il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], essendo molto preoccupato delprocesso per truffa a suo carico e che a causa di ciò "non dormiva la notteper paura di essere condannato e con palpitazioni le sere prima delleudienze";- sennonché tali dichiarazioni, che non valevano certo a provare uno statopatologico del Rubini causato dai fatti conseguenti alla querela sporta neisuoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] (essendo necessaria a tal fine unaadeguata documentazione medica di riscontro), avrebbero potutoeventualmente confermare una circostanza dei tutto normale, ovvero chechi, come il Rubini, era sottoposto al procedimento penale, era seriamentepreoccupato per il suo esito e che ciò potesse incidere negativamentesulle sue abitudini di vita.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sullabase di tre motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.Ritenuto in diritto1. Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), l. n. 89/2001 perasserito contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cuiagli artt. 3 e 10 Cost., anche in relazione all’art. 6 CEDU.1.1. La questione è manifestamente infondata.Di recente, questa stessa Sezione, in una fattispecie del tutto simile aquella in esame, ha affermato, con argomentazioni pienamenteNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022condivisibili e che possono senz’altro estendersi al caso di specie, che, intema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 (in vigore dall'1 gennaio 2016), sollevatasul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere lapresunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizionematurata antecedentemente all'1 gennaio 2016, violerebbe il principio dieffettività della tutela indennitaria, atteso che, con la norma in oggetto,non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presuppostodell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenutadichiarazione di estinzione del reato (che - va rimarcato - rappresenta unaforma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l'imputato chenon scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa, essendo fattasalva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivopregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione delreato (Sez. 2, Sentenza n. 16076 del 28/07/2020). Pertanto, la normasospettata di incostituzionalità si profila ragionevole nella sua oggettivaportata e nella sua concezione finalistica in correlazione alla previsionedell'accollo della prova contraria sull'esistenza del pregiudizio alla parteche invoca - con domanda proposta successivamente al 1° gennaio 2016 -il relativo indennizzo, qualora l'esito di detto processo sia stato quello diestinzione del reato per prescrizione. Da tanto deriva l'insussistenza diogni violazione dei parametri costituzionali prospettata dal ricorrente.Invero, si è al cospetto di una presunzione iuris tantum, come talesuscettibile di prova contraria.Il legislatore, cioè, ritiene, nel contesto di una valutazione discrezionale alui riservata, che non debba più l’Amministrazione dimostrare che l'effettoestintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, ditecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesaovvero sia dipeso, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenzapreponderante), dal comportamento delle autorità procedenti (Cass. Civ.Sez. VI, 8.6.2016, n. 11841), ma sia il privato a dover provare di averNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022sofferto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato ed a causa dellairragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale (sotto formadi effettività del paterna d'animo da riparare).Dall'esame complessivo della norma richiamata emerge, cioè,chiaramente come essa disciplini non le condizioni per ottenere il ristoroper l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore deldanno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico delrichiedente, dovendosi presumere altrimenti l'insussistenza del danno daritardo.Né entra in gioco, nella specie, l’art. 6 CEDU, atteso che, in tal guisaimpostata la norma, non viene certamente impedito all’interessato ildiritto a che la causa da lui introdotta venga esaminata entro un termineragionevole dal giudice di merito.Da ultimo, per completezza, va evidenziato che non ha incidenza sullapresente fattispecie la pronuncia Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2438del 31/01/2018, la quale ha reputato rilevante e non manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dall'art. 55,comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazioneagli artt. 6, 13 e 46, della CEDU, nella parte in cui, relativamente aigiudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole ex art. 2-bis della l.n. 89 del 2001 sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore,e per la loro intera durata, subordina la proponibilità della domanda diequa riparazione alla presentazione dell'istanza di accelerazione. Invero,con la detta ordinanza di rimessione si è voluto sottoporre all’attenzionedella Consulta la differente questione della introduzione di un ulterioreadempimento per rendere proponibile la domanda ex lege Pinto (potendoessere stato in tal modo introdotto un irragionevole ostacolo allapossibilità di adire l’autorità giudiziaria), laddove con il comma 2 sexies,lett. a), si è agito, come detto, sul piano solo dell’onere probatorio,invertendolo.Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/20222. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2,comma 2 sexies, lett. a), l. n. 89 /2001, 115 e 116 c.p.c. e 2056 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver ritenutola corte d’appello che egli avesse fornito la prova contraria rispetto allapresunzione di insussistenza del danno in presenza di una pronuncia diprescrizione del reato.2.1. Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono privedi consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essereipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice hadeciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentrela violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art.360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice dimerito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove,salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbiamale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez.3, 10/06/2016, n. 11892).Numero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022Orbene, da un lato, la corte territoriale non ha assolutamente omesso divalutare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA],avendole prese espressamente in considerazione a pagina 4 dellasentenza; dall’altro, a ben vedere, il ricorrente sollecita una rivisitazionedelle risultanze probatorie che è preclusa nel presente grado di legittimità.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.e del d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.,per aver la corte di merito omesso di liquidare le spese legali di primogrado e di opposizione in suo favore e per averlo erroneamentecondannato al c.u. doppio.3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Non è dato, in primo luogo, comprendere a che titolo la corte territorialeavrebbe dovuto liquidare, in favore del ricorrente, le spese relative alprocedimento monitorio e a quello di opposizione, nonostante la sua totalesoccombenza, sulla base della quale ha, invece, correttamente liquidato lespese in favore del Ministero vincitore.In proposito, va ricordato che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n.89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione deldecreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase acontraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto lamedesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ovedetta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfattadall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, lespese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, amisura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento,mentre, ove essa venga rigettata (come nel caso di specie), fatta salval'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spesevanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche acarico integrale della parte privata opponente, in quanto il Ministeroopposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta ungiudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso,non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 delNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/202222/12/2016; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020). Invero,la parte privata opponente, in caso di soccombenza nella fase acontraddittorio pieno, ha diritto a ripetere quelle liquidate nel decretomonocratico solo qualora quest’ultimo abbia accolto, sia pureparzialmente, la sua domanda di equa riparazione (ma non è la fattispeciein esame, in cui, ripetesi, la domanda indennitaria è stata ab initiointegralmente rigettata).In secondo luogo, da nessun passaggio della sentenza qui impugnata sievince che la corte bolognese abbia condannato l’odierno ricorrente alpagamento del doppio contributo unificato.In terzo luogo, il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizioderivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con laconseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettantiall'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituisconocriteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard"della prestazione professionale.Ebbene, anche a voler considerare, in relazione al solo procedimentomonitorio, esclusivamente la fase di studio, la corte di merito avrebbedovuto riconoscere proprio l’importo fisso di euro 510,00, sulla base del n.12 della tabella menzionata, essendo il valore della controversia rientrantenello scaglione tra 1.100,00 e 5.200,00 euro.Infine, mentre il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta aduna statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione delcontraddittorio, ove la medesima domanda venga ugualmente rigettata inseguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condannariguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità diuna distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà delprocedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello.4. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essereintegralmente respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delleNumero registro generale 272/2021Numero sezionale 576/2022Numero di raccolta generale 14140/2022Data pubblicazione 04/05/2022spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio delcontributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U.n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e,quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per ledomande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il15.3.2022.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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