CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; —iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato richiesta di rimessione del procedimento R.G. 38/23, pendente dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], il quale, disponendo la sospensione dello stesso, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte; [OSCURATO:PERSONA] che l'istanza di rimessione, con la quale l'imputato denuncia il potenziale turbamento, in conseguenza di gravi situazioni locali, dello svolgimento del processo, non è consentito in sede di legittimità, perché, diversamente da quanto previsto all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen. - secondo cui la richiesta di rimessione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti - l'istante non ha effettuato siffatte rituali notifiche; Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]C •rra [OSCURATO:PERSONA] r DEPCY itst Gti2 26 *[OSCURATO:PERSONA]