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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1357/2011

ECLI:EU:C:2011:600
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑378/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI – Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 18) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI - Biofarma VITACHRON (male), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON male», per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nella classe 5, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 gennaio 2011, R 1357/2010‑4, che ha dichiarato come non presentato il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION» per prodotti e servizi della classe 5, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑378/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI – Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 18) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI - Biofarma VITACHRON (male), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON male», per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nella classe 5, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 gennaio 2011, R 1357/2010‑4, che ha dichiarato come non presentato il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION» per prodotti e servizi della classe 5, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. sopporterà le proprie spese.