CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30924/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6203/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 39B63 H501 R), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67B28 D810 J). - RICORRENTE - CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RESISTENTE - F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 per la cassazione della sentenza n. 3808/16/2021 della Numero sezionale 6267/2025Numero di raccolta generale 30924/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 2 Data pubblicazione 25/11/2025 agosto 2021, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui alla cartella in atti con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della complessiva somma di 22.008,75 €, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione alla sentenza n. 9624/2010 del Tribunale di Roma con cui era accolta la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, premettendo che «Un precedente giudizio, relativo ad un originario avviso di liquidazione, avente medesimo oggetto, era stato già impugnato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] innanzi a questo Giudice ed il relativo procedimento risulta definito dalla sentenza n. 526/63/16 della CTP di Roma, confermata dalla sentenza n. 970/12/17 della CTR Lazio, passata in giudicato». [OSCURATO:PERSONA] di appello ha, quindi, precisato che «Sulla base di tale ultima sentenza l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione al ruolo dell'importo dovuto a titolo di imposta di registro, ipotecarie e catastali anno 2010, riformato a seguito dei citati giudizi, richiedendo, conformemente al disposto giudiziale, l'imposta di registro con aliquota agevolata e le imposte ipotecarie catastali con le aliquote ordinarie applicate al valore dell'immobile decurtato della quota di un sesto (quota già di proprietà della contribuente)» (così nella pronuncia impugnata).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 Numero sezionale 6267/2025 Alla luce di tale rilievo, il Giudice regionale riteneva, Numero di raccolta generale 30924/2025Data pubblicazione 25/11/2025 dunque, che «In caso di sentenza passata in giudicato è la sentenza (e non l’atto impositivo originario) ad avere successiva esecuzione nel termine di prescrizione di 10 anni» (così nella pronuncia impugnata), assumendo poi che nessun avviso di liquidazione successivo alla pronuncia giudiziaria doveva essere notificato alla controparte e che la quantificazione operata dall'Agenzia con la cartella di pagamento impugnata era pienamente legittima, in quanto coerente con la sentenza numero 970/12/2017 della Commissione regionale del Lazio, passata in giudicato, che aveva confermato le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione 25/E del 20 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’agevolazione prevista per l’acquisto per la prima casa è limitata all’imposta di registro e non si estende a quelle ipo-catastali. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 29 aprile 2021, formulando due motivi di impugnazione. 4. L’Agenzia delle Entrate depositava in data 16 aprile 2022 nota con cui, dando atto di non essersi costituita nel termine, riservava la facoltà di partecipare alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la mancata considerazione da parte del Giudice regionale delle sentenze passate in giudicato che avevano sancito l’obbligo dell’Agenzia di «[…] procedere tempestivamente alla rettifica del provvedimento impugnato, deducendo in primo luogo dal valore dell’immobile tassato la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 quota di un sesto, ed applicando sull’importo residuo l’imposta Numero sezionale 6267/2025Numero di raccolta generale 30924/2025 di registro con i benefici prima casa, nonché le imposte Data pubblicazione 25/11/2025 ipotecarie e catastali con aliquota ordinaria […]» (v. pagina n. 11 del ricorso, che richiama il passaggio motivazionale della sentenza n. 526/63/2016 della Commissione provinciale, confermata dalla pronuncia n. 970/12/2017 della Commissione regionale in relazione al preliminare avviso di liquidazione). Ciò per sostenere che la cartella era stata emessa in base ad un avviso di liquidazione annullato con sentenza passata in giudicato e che occorreva l’emanazione di un nuovo atto di liquidazione, coerente con le decisioni giudiziarie assunte, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. 2. Con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la «omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 12 del ricorso), stigmatizzando il duplice errore asseritamente commesso dalla Commissione per non avere, da un lato, tenuto conto dei giudicati dai quali emergeva chiaramente l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di riformulare i conteggi con il minor importo acquisito con le sentenza di usucapione attraverso l’adozione di un nuovo avviso di liquidazione e, dall’altro, per aver onerato la contribuente dell’esborso di una ulteriore somma di danaro a titolo di sanzioni ed interessi non dovuti, stante l’omessa notifica di nuovo e diverso avviso di liquidazione con gli esatti importi dovuti all’esito delle menzionate sentenze. 3. Il ricorso va esaminato congiuntamente in relazione ai due connessi motivi e va respinto per le seguenti ragioni.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 Le illustrate censure sono state articolate secondo il Numero sezionale 6267/2025Numero di raccolta generale 30924/2025 paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., in Data pubblicazione 25/11/2025 termini che non risultano appropriati. 4. Giova subito precisare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: (i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/ 2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass., Sez. U., n. 5745/2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr., Cass. Sez. U., n. 8053/2014, cui adde, tra le tante, Cass., n. 18318/2023; Cass. n. 13555/2023 e Cass. n. 17005/2024). 5. Tanto chiarito, va riconosciuto che la dedotta omissione del fatto rilevante non sussiste. Come sopra illustrato, il Giudice regionale ha avuto ben cura di premettere e di prendere atto che: - il precedente avviso era stato oggetto di impugnazione e definito con la sentenza n. 526/63/16 della Commissione F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 tributaria provinciale di Roma, confermata dalla sentenza n. Numero sezionale 6267/2025Numero di raccolta generale 30924/2025 970/12/17 della Commissione regionale, passata in giudicato;Data pubblicazione 25/11/2025 - sulla base di tali pronunce l’Ufficio aveva provveduto all'iscrizione al ruolo dell'importo dovuto al titolo di imposta di registro, ipotecarie e catastali, conformando la pretesa al disposto giudiziale, avendo commisurato l'imposta di registro con aliquota agevolata e le imposte ipotecarie catastali con le aliquote ordinarie applicate al valore dell'immobile decurtato della quota di un sesto, siccome già di proprietà della contribuente. Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale, il Giudice regionale ha, quindi, ritenuto che nessun avviso di liquidazione successivo alla pronuncia giudiziaria dovesse essere notificato alla controparte e che la quantificazione operata dall'Agenzia con la cartella di pagamento impugnata fosse pienamente legittima, in quanto coerente con la predetta sentenza passata in giudicato. 6. Alla luce di quanto precede, si comprende allora come non vi sia stata da parte della Commissione di appello nessuna omissione di esame del «fatto» dedotto, vale a dire del contenuto dispositivo delle sentenze di merito adottate in relazione al presupposto avviso di liquidazione, costituito dalla disposta «rettifica del provvedimento impugnato». Piuttosto, va osservato che il Giudice a quo ha, da un lato, accertato che detta rettifica era stata attuata direttamente con la cartella di pagamento nella parte in aveva chiesto il versamento degli importi dovuti nei medesimi termini stabiliti dalle menzionate pronunce e, dall’altro, ha ritenuto, questa volta sul versante squisitamente giuridico, che non fosse F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 Numero sezionale 6267/2025 necessaria, per dare attuazione al giudicato e per rettificare Numero di raccolta generale 30924/2025Data pubblicazione 25/11/2025 l’imposizione, la formazione di un nuovo avviso di liquidazione. Si è trattato, all’evidenza, di un accertamento fattuale compiuto concernente la corrispondenza delle somme richieste con la cartella ai contenuti precettivi delle sentenze di merito, su cui nessuna censura è stata mossa dalla contribuente (se non in relazione agli interessi), a cui si è agganciata la predetta valutazione giuridica circa la non necessità di una nuova liquidazione, profili questi che – di certo - esulano dal paradigma censorio prescelto (art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.). 7. Né – per concludere – può darsi seguito al rilievo secondo il quale non dovevano essere calcolati gli interessi e le sanzioni, stante l’omessa notifica del nuovo avviso di liquidazione. Ciò perché, la questione coinvolge una questione di diritto sulla debenza dei predetti accessori, che non è stata declinata con il pertinente canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., che avrebbe dovuto essere dedotto, giusta il disposto dell’art. 366, primo comma, num. 4), c.p.c., a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così, da ultimo, Cass.n. 2961/2025, che richiama Cass. n. 20870/24).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 6203/2022 Numero sezionale 6267/2025 8. Alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso va quindi Numero di raccolta generale 30924/2025Data pubblicazione 25/11/2025 respinto. 9. Non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. 10. Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a qu