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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 47407/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BQ6WS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-ha concluso chieden&D [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per cui è giudizio - commesso il 4 febbraio 2022, e per cui vi era stata condanna del Tribunale di Torino in data 5 febbraio 2022 - ed il reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 13 gennaio 2022, per cui era stata emessa condanna dal Tribunale di Torino il 7 febbraio 2022, per l'effetto rideterminando l'entità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato, ritenuta più grave la fattispecie per cui si procede (delitto commesso il 4 febbraio 2022), nella misura finale di mesi cinque di reclusione ed euro 850,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato giudicato in questa sede e quello per cui vi era stata condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 7 febbraio 2022, la Corte territoriale avrebbe violato l'indicato principio, concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto alla loro massima estensione, a differenza di quanto era stato, invece, disposto nella citata sentenza del 7 febbraio 2022, nella quale il beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. era stato riconosciuto nella sua massima entità.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. E' del tutto priva di pregio, infatti, la doglianza con cui il Fall ha lamentato la ricorrenza di una violazione del principio sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per essere state, nella specie, riconosciute le circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, come invece effettuato nell'altro procedimento, riguardante una fattispecie ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 unificata sotto il vincolo della continuazione a quella oggetto del presente giudizio.

Ad avviso del Collegio, infatti, risulta del tutto corretta e logica la modalità con cui la Corte di merito ha operato la determinazione dell'aumento di pena in concreto inflitta all'imputato a seguito del riconoscimento dell'istituto della continuazione.

La Corte di appello ha, in primo luogo, correttamente individuato il reato più grave, identificandolo in quello oggetto del presente giudizio, commesso in data 4 febbraio 2022 e giudicato il giorno seguente dal Tribunale di Torino.

Successivamente, quindi, prima di disporre l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ha esplicato, in modo logico e congruo, le ragioni per cui ha ritenuto, rispetto al fatto-reato considerato più grave, di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in particolar modo evidenziando le plurime ricadute avute dal prevenuto e il fatto che costui, «una volta arrestato e fatto salire sull'auto dei Carabinieri, tentava di liberarsi di tre frammenti di crack di cui era rimasto in possesso appoggiandosi sul sedile della vettura, non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà».

Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto, il modus operandi seguito dalla Corte di merito, per cui le circostanze attenuanti generiche sono state valutate solo con riguardo al fatto ritenuto più grave, costituente il reato base, si conforma adeguatamente alla consolidata interpretazione espressa da questa Corte di legittimità per cui, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567-01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057-01; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gela°, Rv. 258348-01; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, Toldan, Rv. 251403-01).3.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore delta Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BQ6WS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-ha concluso chieden&D [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha ritenuto la continuazione tra il delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per cui è giudizio - commesso il 4 febbraio 2022, e per cui vi era stata condanna del Tribunale di Torino in data 5 febbraio 2022 - ed il reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 13 gennaio 2022, per cui era stata emessa condanna dal Tribunale di Torino il 7 febbraio 2022, per l'effetto rideterminando l'entità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato, ritenuta più grave la fattispecie per cui si procede (delitto commesso il 4 febbraio 2022), nella misura finale di mesi cinque di reclusione ed euro 850,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato giudicato in questa sede e quello per cui vi era stata condanna con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 7 febbraio 2022, la Corte territoriale avrebbe violato l'indicato principio, concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto alla loro massima estensione, a differenza di quanto era stato, invece, disposto nella citata sentenza del 7 febbraio 2022, nella quale il beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. era stato riconosciuto nella sua massima entità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. E' del tutto priva di pregio, infatti, la doglianza con cui il Fall ha lamentato la ricorrenza di una violazione del principio sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per essere state, nella specie, riconosciute le circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, come invece effettuato nell'altro procedimento, riguardante una fattispecie ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 unificata sotto il vincolo della continuazione a quella oggetto del presente giudizio. Ad avviso del Collegio, infatti, risulta del tutto corretta e logica la modalità con cui la Corte di merito ha operato la determinazione dell'aumento di pena in concreto inflitta all'imputato a seguito del riconoscimento dell'istituto della continuazione. La Corte di appello ha, in primo luogo, correttamente individuato il reato più grave, identificandolo in quello oggetto del presente giudizio, commesso in data 4 febbraio 2022 e giudicato il giorno seguente dal Tribunale di Torino. Successivamente, quindi, prima di disporre l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, ha esplicato, in modo logico e congruo, le ragioni per cui ha ritenuto, rispetto al fatto-reato considerato più grave, di non concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, in particolar modo evidenziando le plurime ricadute avute dal prevenuto e il fatto che costui, «una volta arrestato e fatto salire sull'auto dei Carabinieri, tentava di liberarsi di tre frammenti di crack di cui era rimasto in possesso appoggiandosi sul sedile della vettura, non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà». Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto, il modus operandi seguito dalla Corte di merito, per cui le circostanze attenuanti generiche sono state valutate solo con riguardo al fatto ritenuto più grave, costituente il reato base, si conforma adeguatamente alla consolidata interpretazione espressa da questa Corte di legittimità per cui, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567-01; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057-01; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gela°, Rv. 258348-01; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, Toldan, Rv. 251403-01).3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore delta Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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