Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 22116/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione,rigettava parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., perché già negato dal giudice della cognizione in relazione alle sentenze per le qualiera già stata riconosciuta la continuazione con l’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale diRoma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020.2 .

Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervatomotivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui il giudicedell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione sulla base della richiesta orale delprecedente difensore nella fase di merito, proposta solamente in relazione al capo Q diquella emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello edivenuta irrevocabile il 11/02/2020, da cui, però, lo XXXXXXXXera stato assolto.

L’ordinanzaavrebbe dovuto riconoscere l’invocata continuazione anche sulla base dello stato ditossicodipendenza conclamata dello XXXXXXXX.3.

Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2.

Come prospettato in ricorso e verificato da questo Collegio con l’attenta lettura dellasentenza indicata (emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte diappello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020), sussiste il dedotto vizio della motivazione nellaparte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazioneperché ritenuto giànegato dal giudice della cognizione, sulla base della richiesta orale del precedente difensorenella fase di merito proposta solamente in relazione al capo Q da cui, però, loXXXXXXXXeffettivamente era stato assolto.Sulla base di questo errore la motivazione deve essere considerata viziata e necessita diessere rivista in relazione alla diversa richiesta presentata in fase esecutiva.3.

Da tale considerazione deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamenteal diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.La materia trattata, relativa alle condizioni del ricorrente, impone l’oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione,rigettava parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., perché già negato dal giudice della cognizione in relazione alle sentenze per le qualiera già stata riconosciuta la continuazione con l’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale diRoma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020.2 . Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervatomotivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui il giudicedell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione sulla base della richiesta orale delprecedente difensore nella fase di merito, proposta solamente in relazione al capo Q diquella emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello edivenuta irrevocabile il 11/02/2020, da cui, però, lo XXXXXXXXera stato assolto. L’ordinanzaavrebbe dovuto riconoscere l’invocata continuazione anche sulla base dello stato ditossicodipendenza conclamata dello XXXXXXXX.3. Il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2. Come prospettato in ricorso e verificato da questo Collegio con l’attenta lettura dellasentenza indicata (emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte diappello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020), sussiste il dedotto vizio della motivazione nellaparte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazioneperché ritenuto giànegato dal giudice della cognizione, sulla base della richiesta orale del precedente difensorenella fase di merito proposta solamente in relazione al capo Q da cui, però, loXXXXXXXXeffettivamente era stato assolto.Sulla base di questo errore la motivazione deve essere considerata viziata e necessita diessere rivista in relazione alla diversa richiesta presentata in fase esecutiva.3. Da tale considerazione deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamenteal diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.La materia trattata, relativa alle condizioni del ricorrente, impone l’oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris