CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2018
Cassazione n. 08694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16442-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1713/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 358/2017 il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avevano ingiunto ai predetti soggetti –la prima quale responsabile della violazione, ed il secondo nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della società– il pagamento della somma di € 20.000 a titolo di sanzione pecuniaria, per aver installato presso un esercizio commerciale di bar-tabacchi sei apparecchi di intrattenimento per la raccolta di scommesse per conto dell’operatore [OSCURATO:PERSONA] in assenza della licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. Con la sentenza impugnata, n. 1713/2018, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto dagli originari ricorrenti avverso la decisione del Tribunale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tokens S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110, comma 9, del T.U.L.P.S., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’installazione di apparati di intrattenimento abilitati alla raccolta di scommesse presso un esercizio di bar - tabacchi fosse soggetto alla licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. Ad avviso della società ricorrente, detta licenza non sarebbe necessaria per i locali per la cui apertura è prevista la diversa licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., in quanto i due titoli autorizzativi presuppongono la ricorrenza dei medesimi requisiti soggettivi in capo al titolare e comportano la sottoposizione del locale al controllo delle autorità di polizia. La censura è infondata. Va osservato che l’art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”. L’art. 86, primo comma, del T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l’apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti. Il quarto comma prevede invece che la licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lettera a), per la loro distribuzione e gestione (lettera b) e per la loro installazione in locali commerciali diversida quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al primo comma (lettera c). Il possesso della licenza di polizia per l’apertura di un bar, quindi, rende superfluo l’ottenimento di una ulteriore licenza analoga per l’installazione di apparati di ricezione delle scommesse. L’art. 88 del T.U.L.P.S. prevede invece che “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l’apertura di locali pubblici o aperti al pubblico. Ne deriva che il possesso della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., per l’apertura di un bar –tabacchi, non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l’ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall’art. 88 del T.U.L.P.S. Quanto sopra, alla luce del diverso ambito merceologico e commerciale in cui si collocano le due attività, rispettivamente di rivendita di bar – tabacchi e di accettazione di scommesse su eventi sportive. Con il secondo motive, la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare non contestata la circostanza, dedotta dalla società ricorrente nel corso del giudizio di merito, che la licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. era stata richiesta alla competente Questura, che tuttavia l’aveva negata. La censura è infondata. La Corte di Appello ha espressamente condiviso la motivazione delTribunale, secondo cui la circostanza che la licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. fosse stata chiesta, e negata dalla competente Questura, non era stata dimostrata dalla società odierna ricorrente. A questa considerazione, la Corte distrettuale ha aggiunto che, in ogni caso, la mancata produzione in atti della richiesta e del ricorso al T.A.R. asseritamente interposto avverso il diniego del predetto provvedimento ampliativo impedivano di verificare se il detto diniego fosse stato motivato dalla non necessità del titolo invocato, ovvero a diverse cause ostative (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). La censura in esame non si confronta con la seconda parte di detta articolata ratio e non tiene conto del fatto che la non contestazione può cadere soltanto sui fatti propri della parte, o comunque ad essa noti, e non anche sui fatti ignoti (cfr. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 , Rv. 660331 , secondo cui “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per ifatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio dinon contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”). Poiché la licenza sarebbe stata chiesta alla Questura dalla società ricorrente, la P.A. resistente, appartenente ad una diversa articolazione della pubblica amministrazione, non poteva avere alcuna contezza del suo contenuto, né del provvedimento di rigetto asseritamente emesso dalla competente autorità. In quanto fatti ignoti alla parte, dunque, questi ultimi non doveva no essere oggetto di specifica contestazione. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de