CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 30369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27362-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Lette le memorie dei ricorrenti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 464 del 2013, il Tribunale di Sulmona provvedeva alla divisione dell’asse relitto dei defunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa formazione di cinque quote, assegnate rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in rappresentazione del genitore, [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, oltre a prevedere i conguagli dovuti dal Disconzi agli altri assegnatari, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità per il godimento esclusivo di alcuni beni caduti in successione, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità, sempre in relazione al godimento esclusivo di alcuni dei beni comuni. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -3- [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta proposto appello incidentale. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 240 del 7 febbraio 2019 ha rigettato entrambi i gravami, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore del Disconzi. Quanto al motivo di appello principale, che lamentava la nullità della notifica dell’atto di citazione, la sentenza osservava che alla data di introduzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA] era residente all’indirizzo ove era stata effettuata la notifica e che l’atto era stato notificato a mezzo posta con consegna a mani della madre, essendosi poi fatta seguire la spedizione della raccomandata informativa. A [OSCURATO:PERSONA] l’atto era stato notificato ove risultava risiedere e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, avendo il medesimo appellante successivamente riferito in sede di sopralluogo di risiedere proprio nel luogo ove era stata compiuta la notificazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi personalmente provveduto al ritiro dell’atto di citazione, avendo apposto la propria sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento. Era disatteso anche il secondo motivo di appello che contestava l’esatta individuazione dell’asse ereditario, dovendosi escludere dalla divisione quei beni che in citazione si era reputato conveniente non dividere, in assenza di una richiesta degli altri condividenti di procedere alla divisione anche di tali ulteriori beni. Era poi da escludere la fondatezza della deduzione secondo cui si era provveduto a dividere anche beni di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto alla luce dei titoli di Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -4- provenienza, emergeva che questi era titolare di una quota pari a 5/30 sui beni oggetto della divisione. Era poi del tutto generica la contestazione in merito all’erroneità della stima dei beni, in quanto i denunciati errori erano privi di ogni elemento a conforto della loro ricorrenza. Era infondato anche il motivo che lamentava che le quote fossero state direttamente assegnate, senza invece procedere al loro sorteggio, occorrendo considerare l’assoluta omogeneità delle quote e la circostanza che il criterio del sorteggio ben può essere derogato, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, avendo il Tribunale così statuito, in considerazione della disponibilità di fatto dei beni intervenuta nel tempo tra i condividenti. Quanto al motivo che contestava la condanna al pagamento di un’indennità per l’occupazione esclusiva di alcuni beni, la Corte d’Appello richiamava il verbale di sopralluogo del CTU, dal quale emergeva come effettivamente i beni fossero stati goduti in esclusiva dagli appellanti. In relazione all’appello incidentale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava che la condanna al pagamento dei frutti del bene occupato era stata fatta decorrere dalla data di apertura della successione, la sentenza richiamava l’orientamento del giudice di legittimità, secondo cui in caso di comunione ereditaria, il rendiconto dei frutti parte dalla data di apertura della successione. Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -5- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con la nullità della sentenza d’appello, in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 137, 138, 156, 171, 291 c.p.c., nonché all’art. 7, co. 6, della legge n. 890/1982, per non avere la Corte d’Appello affermato la nullità della notifica dell’atto di citazione in prime cure effettuata a [OSCURATO:PERSONA], confermando quindi l’erronea declaratoria di contumacia. Si deduce che la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dell’atto di citazione, che è stato indirizzato presso l’abitazione della madre, ove la ricorrente non ha mai abitato. Inoltre, essendo la notifica avvenuta a mezzo posta, sarebbe stato necessario procedere all’esecuzione degli ulteriori adempimenti. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con la nullità della sentenza d’appello, in relazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 137, 138, 156, 171, 291 c.p.c., nonché all’art. 7, co. 6, della legge n. 890/1982, per non avere la Corte d’Appello affermato la nullità della notifica dell’atto di citazione in prime cure effettuata a [OSCURATO:PERSONA], confermando quindi l’erronea declaratoria di contumacia. Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -6- Si deduce che l’atto di citazione in primo grado è stato indirizzato presso un luogo dove il ricorrente non ha mai abitato, e che ciò ha impedito al convenuto di avere contezza della pendenza del giudizio. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili in quanto connotati da assoluta genericità. Va in primo luogo sottolineato come, a fronte dell’affermazione del giudice di appello secondo cui i ricorrenti erano effettivamente residenti nel luogo ove era stata effettuata la notifica, con espressioni verbali che sottendono che tale convincimento scaturisse dal riscontro attraverso certificazioni anagrafiche, i motivi in esame si limitano apoditticamente a riferire che in realtà non vi sarebbe stata alcuna relazione con i detti luoghi, ma senza premurarsi in alcun modo di indicare le fonti di tale affermazione, mediante ad esempio il richiamo al diverso contenuto delle risultanze anagrafiche. Ancorché tale carenza assertiva implichi l’inammissibilità dei mezzi di impugnazione per l‘assoluta loro genericità, risolvendosi nella contrapposizione all’accertamento compiuto in sentenza di una unilaterale diversa affermazione circa la residenza dei ricorrenti, va poi ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, ai fini della notifica, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -7- esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. da ultimo Cass. n. 8463 del 24/03/2023). I giudici di appello hanno rilevato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che la notifica effettuata presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]. D. SM. n. 28 (che la ricorrente riferisce essere l‘abitazione della madre), è avvenuta con consegna dell’atto a mani della madre [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi convivente con la figlia, affermazione che ha indotto il ragionevole convincimento circa il fatto che in quel luogo effettivamente abitava la destinataria (inoltre, ed in risposta ad una deduzione del primo motivo, non essendo avvenuta la consegna dell’atto a mani della destinataria, si è provveduto anche all’invio della raccomandata informativa, come imposto dalla normativa in materia di notifiche a mezzo posta, risultando quindi sconfessato quanto lamentato in ricorso). Relativamente poi a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello ha ricordato che questi aveva dichiarato in sede di sopralluogo operato dal CTU di abitare alla via XX Settembre n. 157 in [OSCURATO:PERSONA], affermazione che consente di ravvisare la correttezza della valutazione resa sul punto da parte del giudice di appello, avendo lo stesso ricorrente confermato che si trattava di un luogo quanto meno di dimora abituale. 3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 720, 727 e 728 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, nonostante l‘esistenza di gravi irregolarità nella stima dell’asse ereditario. Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -8- Si deduce in particolare che la stima dei beni comuni non ha tenuto conto del loro effettivo valore venale, e che inoltre sarebbe stata sottostimata l’abitazione ubicata in Castel di Sangro alla via XX Settembre, inserita nella quota del Disconzi, avendo attribuito alla stessa un valore inferiore a quello ricavabile dalla stessa rendita catastale. Il motivo è inammissibile. Analoga censura era stata infatti avanzata anche con il secondo motivo di appello, e la sentenza gravata alla pag. 9 aveva sottolineato il carattere del tutto generico della doglianza, che non permetteva di superare le analitiche valutazioni offerte dall’ausiliario d’ufficio. Inoltre, non era stato fornito alcun supporto a sostegno delle critiche, essendosi quindi pervenuti ad una declaratoria di inammissibilità del motivo. Tale pronuncia, evidentemente di rito, e che si risolve nella applicazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., non appare formalmente attinta dal motivo di ricorso che, senza contestare la correttezza dell’applicazione della norma processuale, si risolve nella reiterazione della critica mossa in appello, reiterazione che appare connotata dalla medesima genericità che ha spinto i giudici di appello a dichiarare inammissibile il corrispondente mezzo di impugnazione. La critica si risolve in una generica ed apodittica affermazione di incongruenza della stima, e si richiama per l’immobile sito alla via XX Settembre una valutazione inferiore a quella della rendita catastale, senza però peritarsi di indicare da quale documento tale Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -9- valore sia tratto, e soprattutto senza indicare se lo stesso documento sia stato effettivamente prodotto nelle precedenti fasi di giudizio ed ove lo stesso sia formalmente reperibile, in evidente violazione del principio di specificità del motivo di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (e ciò anche a voler sorvolare circa il fatto che è ben possibile che il valore venale del bene, per la sue condizioni di manutenzione ovvero per una crisi del mercato immobiliare locale, possa risultare inferiore a quello invece ricavabile in base alla rendita catastale). 4.Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 720, 726 e 729 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, pervenendo all’attribuzione diretta delle quote, senza far ricorso al criterio del sorteggio. Si sostiene che la regola posta dall’art. 729 c.c. risponde all’esigenza di garantire la massima trasparenza ed equità nella distribuzione dei beni in comunione, con la conseguenza che appare immotivata la decisione conforme dei giudici di merito di derogare a tale regola. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, con una progressiva lettura evolutiva della regola posta dall’art. 729 c.c., ha infatti affermato che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -10- carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 11857 del 06/05/2021; Cass. n. 4426/2017). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha confermato quella di primo grado evidenziando che la deroga non era immotivata, bensì era giustificata dall’esigenza ragionevole di assecondare quello che era il godimento di fatto tra i condividenti, assegnando quindi le quote che comprendevano quei beni di maggior valore che già erano nella disponibilità degli assegnatari. Trattasi di motivazione logica e coerente che rientra tra quelle che giustificano la deroga alla previsione di cui all’art. 729 c.c., e che rende pertanto non sindacabile in questa sede la decisione impugnata, stante anche il limite posto dall’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in ipotesi di cd. doppia conforme, alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. 5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 720, 726, 727 e 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza d’appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità in favore degli altri condividenti in difetto della richiesta di uso dell’immobile da parte degli altri condividenti ed in Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -11- difetto della prova del rifiuto dei ricorrenti permetterne un pari godimento. Si deduce che i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di un’indennità a favore degli altri condividenti per l’utilizzo esclusivo dell’immobile in Castel di Sangro alla via XX Settembre n. 157, essendo però carente la prova di tale utilizzo esclusivo. Inoltre, non era stata offerta la prova di una richiesta da parte degli altri comunisti di poter anche loro fare uso del bene de quo, e del fatto che a fronte di tale richiesta i ricorrenti avevano opposto un rifiuto. Il motivo è parzialmente fondato. Ed, infatti, quanto alla prova del godimento esclusivo la sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha ritenuto che la stessa fosse ricavabile dagli accertamenti compiuti dall’ausiliario di ufficio ed in particolare dalle dichiarazioni di carattere latamente confessorio rese dagli appellanti circa il fatto che effettivamente erano nel godimento del bene di cui al motivo in esame. Tuttavia, secondo questa Corte, se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso Ric. 2019 n. 27362 sez. S2 -ud. 24-10-2023 -12- esclusivo (Cass. n. 1738 del 20/01/2022; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 2423/2015). In assenza di una precedente richiesta di godimento turnario del bene, il pagamento dell’indennità correlata all’uso esclusivo può farsi decorrere dalla data della domanda avanzata nel presente giudizio, così che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza deve essere cassata, dovendo il giudice di rinvio determinare l’indennità, avuto riguardo come dies a quo alla data in cui è intervenuta da parte degli altri condividenti richiesta di godimento del bene fruito in via esclusiva dai ricorrenti. 6. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il quinto motivo nei limiti