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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37638/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25806-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3654/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25806 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello di essa ricorrente contro la decisione depositata il 21.1.2015 in causa su avviso di liquidazione di imposta di registro e sanzioni, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Nixima e Regia Corte;

2. l'Agenzia denunciava, in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme processali e, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c. violazione degli artt. 37 e 53 d.P.R. 131/86, per aver la CTR ritenuto tardivo l'appello erariale sull'erroneo assunto che ai fini della tempestività dell'appello dovesse darsi rilievo alla data -il 23.7.2015- in cui il plico contenente l'appello era stato restituito per compiuta giacenza laddove invece sarebbe stato corretto dare rilievo alla data di invio del plico stesso al destinatario;

3. il contribuente resiste con controricorso;

4. il contribuente ha depositato memoria nella quale deduce che "quella del 23/7/2015, individua il tentativo, risultato inefficace, del postino di consegnare il plico al destinatario -la c.d. 'prima gita' -all'esito della quale si è provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio postale per la c.d. giacenza". considerato che:

1. la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 21 gennaio 2015, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata.

Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/92, l'ultimo giorno utile per la proposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'appello contro la sentenza di primo grado, era il 21 luglio 2015;

2. la CTR ha affermato: "l'appello è inammissibile perché notificato alla parte oltre i termini previsto di 6 mesi dell'art. 327 c.p.c.

Infatti il termine è il 21 luglio 2015 e la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio";

3. in conformità al principio, riconosciuto come generale già da Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2004, n. 28, ed espresso, in tema di notifica a mezzo posta dall'art. 149 c.p.c., ai fini della tempestività della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello occorre che, nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale;

5. la "compiuta giacenza" si verifica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della

I. 20 novembre 1982, n. 890, decorsi dieci giorni dall'avvenuto deposito del plico che non sia stato possibile consegnare, presso l'ufficio postale;

6. in considerazione di quanto precede, la CTR ha errato nel considerare l'appello come notificato tardivamente laddove era evidente (atteso che, come la CTR ha evidenziato, "la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio") che la data presentazione all'ufficio postale era senz'altro tempestiva;

7. Quanto dedotto dal contribuente in memoria (v. punto 4 della superiore premessa) si traduce in una affermazione contraria a quella, inequivoca, espressiva di un accertamento in fatto della CTR ("la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio");

8. il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame del merito;

8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2022, mediant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25806-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3654/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25806 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello di essa ricorrente contro la decisione depositata il 21.1.2015 in causa su avviso di liquidazione di imposta di registro e sanzioni, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Nixima e Regia Corte; 2. l'Agenzia denunciava, in relazione all'art.360, comma 1, n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme processali e, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, c.p.c. violazione degli artt. 37 e 53 d.P.R. 131/86, per aver la CTR ritenuto tardivo l'appello erariale sull'erroneo assunto che ai fini della tempestività dell'appello dovesse darsi rilievo alla data -il 23.7.2015- in cui il plico contenente l'appello era stato restituito per compiuta giacenza laddove invece sarebbe stato corretto dare rilievo alla data di invio del plico stesso al destinatario; 3. il contribuente resiste con controricorso; 4. il contribuente ha depositato memoria nella quale deduce che "quella del 23/7/2015, individua il tentativo, risultato inefficace, del postino di consegnare il plico al destinatario -la c.d. 'prima gita' -all'esito della quale si è provveduto al deposito dell'atto presso l'Ufficio postale per la c.d. giacenza". considerato che: 1. la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 21 gennaio 2015, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/92, l'ultimo giorno utile per la proposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'appello contro la sentenza di primo grado, era il 21 luglio 2015; 2. la CTR ha affermato: "l'appello è inammissibile perché notificato alla parte oltre i termini previsto di 6 mesi dell'art. 327 c.p.c. Infatti il termine è il 21 luglio 2015 e la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio"; 3. in conformità al principio, riconosciuto come generale già da Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2004, n. 28, ed espresso, in tema di notifica a mezzo posta dall'art. 149 c.p.c., ai fini della tempestività della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello occorre che, nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale; 5. la "compiuta giacenza" si verifica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della I. 20 novembre 1982, n. 890, decorsi dieci giorni dall'avvenuto deposito del plico che non sia stato possibile consegnare, presso l'ufficio postale; 6. in considerazione di quanto precede, la CTR ha errato nel considerare l'appello come notificato tardivamente laddove era evidente (atteso che, come la CTR ha evidenziato, "la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio") che la data presentazione all'ufficio postale era senz'altro tempestiva; 7. Quanto dedotto dal contribuente in memoria (v. punto 4 della superiore premessa) si traduce in una affermazione contraria a quella, inequivoca, espressiva di un accertamento in fatto della CTR ("la compiuta giacenza si è determinata il 23 luglio"); 8. il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame del merito; 8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 22 novembre 2022, mediant
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