CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25553/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codice fiscale MCL GPP61R69 H163 P).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17C351 I).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 5940/7/2024, depositata il 30 luglio 2024 enotificata il 6 settembre 2024.Numero registro generale 24058/2024Numero sezionale 5604/2026Numero di raccolta generale 25553/2026Data pubblicazione 18/09/2026UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di pagamento con il quale ilConsorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilpagamento della somma di €. 1.656,48, a titolo di contributo di bonificaper opere irrigue relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017. LaCommissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 644/2022,accoglieva il ricorso reputando fondata la censura relativa al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato.2.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliadichiarava inammissibile il gravame del Consorzio avverso la richiamatadecisione, reputando fondato il primo motivo dell’appello, che riproponevail primo motivo del ricorso originario. Osservava in particolare che, aseguito di accorpamento del Consorzio di bonifica 6 Enna e del suocomprensorio, insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della SiciliaOrientale, ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, ilConsorzio di bonifica della [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggettogiuridicamente esistente.3.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 4 novembre 2024, sulla base di cinque motivi, depositando in data27 luglio 2026 memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. con la qualerinunziava ai primi due motivi di ricorso e ribadiva le rassegnateconclusioni.4.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato in data 2dicembre 2024, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorsoper difetto di valida procura e l'inammissibilità del ricorso per cassazioneper intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Enna n.644/2022, non essendo stata quest'ultima tempestivamente appellata dalNumero registro generale 24058/2024Numero sezionale 5604/2026Numero di raccolta generale 25553/2026Data pubblicazione 18/09/2026Consorzio entro il termine breve di sessanta giorni ex art. 51, comma 1,d.lgs. n. 546/1992, e produceva memoria illustrativa, in data 24 luglio2026, insistendo nella formulata eccezione di inammissibilità, a suo avvisoriferita a questione rilevabile d’ufficio, richiamando anche l’ordinanza n.23284/2026 di questa Corte, che aveva accolto analoga eccezionedichiarando inammissibile il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto la nullità dellasentenza ex art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 101,comma II, 112, c.p.c. e 1, comma II, D. Lgs 546/1992 nonché, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n.546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte deigiudici di merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma,24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi II e III, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del RegolamentoNumero registro generale 24058/2024Numero sezionale 5604/2026Numero di raccolta generale 25553/2026Data pubblicazione 18/09/2026di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diBonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio diBonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. In via pregiudiziale, il controricorrente eccepisce l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione in relazione al passaggio in giudicato dellasentenza di primo grado che, siccome notificata, è stata (tardivamente)impugnata entro il termine lungo semestrale (piuttosto che in quello brevedecorrente dalla notifica della sentenza). La questione dell’inammissibilità(per tardività) dell’appello, prospettata dalla controricorrente, implica lasoluzione della quaestio iuris relativa alla rilevanza degli adempimentiprevisti dall’art.38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione; questione che forma oggetto di difformiarresti della Corte e per la quale, con ordinanza interlocutoria n.11615/2026, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (v. ancoradi recente, ed ex plurimis, come espressive di opposte soluzioni sullarilevanza da attribuire all’adempimento relativo al deposito della sentenzanotificata, Cass., 11 giugno 2026, n. 19132 e Cass., 17 ottobre 2025, n.27758).3. Trattandosi di questione controversa, oggetto di diversiorientamenti (v., da ultimo, ordinanza n. 23284/2026), si ritieneopportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa dell’esito della pubblicaudienza, fissata sulla stessa questione relativamente ad altri ricorsi.Numero registro generale 24058/2024Numero sezionale 5604/2026Numero di raccolta generale 25553/2026Data pubblicazione 18/09/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]