CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 10287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto in via principale l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche agli effetti civili;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il Tribunale di Trani - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la sentenza in data 24 gennaio 2019, con la quale il Giudice di pace di Trani aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali commesso il 3 luglio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore del Camino. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state dedotte la violazione degli artt. 525, comma 2, 492 ss. cod. proc. pen. e 29, comma 8, ultima parte, d. Igs. 274/2000, e l'omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dalla difesa. Il ricorrente ha rappresentato che, a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice di primo grado e in mancanza del consenso della difesa all'utilizzo delle prove già assunte, pur essendosi nuovamente formulate le richieste istruttorie, il nuovo Giudice non ha ammesso l'esame dei testi addotti dalla difesa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), riportandosi al provvedimento con il quale il precedente Giudice aveva dichiarato decaduta la difesa ex art. 29, comma 8, cit. per aver omesso di citare i testimoni. In tal modo, sarebbe stato violato il diritto di difendersi provando (ex artt. 495 cod. proc. pen., 11, comma 2, Cost e 6, comma 3, lett. d), Carta E.D.U.) e, dunque, si sarebbe verificata una nullità; e la sentenza di secondo grado avrebbe omesso di motivare sul punto, che era stato oggetto di gravame. 3. Il difensore aveva ribadito la fondatezza del ricorso nelle conclusioni scritte rassegnate il giorno 8 febbraio 2022 per l'udienza del 22 febbraio 2022, in precedenza fissata per la celebrazione del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in ragione della sua genericità. 1. È dirimente considerare che il motivo di impugnazione si è limitato a ripercorrere le cadenze processuali che hanno condotto alla mancata ammissione delle prove orali richieste, omettendo del tutto di precisare «in che termini queste fossero rilevanti ai fini della decisione: "Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talché il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento"» (così condivisibilmente Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, 2 (j? [OSCURATO:PERSONA], n.m., che richiama la motivazione di Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 - 01)». 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca