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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08696/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33350/21 Cucè [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato ex art. 341-bis, comma terzo cod. pen., alla luce della lettera di scuse inviata ai [OSCURATO:PERSONA] e della contestuale offerta della somma di euro 300 in favore di un ente benefico, nonché alla denegata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo (la Corte ha evidenziato l tardività dell'offerta e la mancata messa a disposizione della somma mediante offerta reale); che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi9énte 1,511-aria [OSCURATO:PERSONA] i, Anna CcJolo Lezs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33350/21 Cucè [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato ex art. 341-bis, comma terzo cod. pen., alla luce della lettera di scuse inviata ai [OSCURATO:PERSONA] e della contestuale offerta della somma di euro 300 in favore di un ente benefico, nonché alla denegata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dai giudici di merito con puntuale e logico apparato argomentativo (la Corte ha evidenziato l tardività dell'offerta e la mancata messa a disposizione della somma mediante offerta reale); che parimenti generica è la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio, dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la presenza di precedenti penali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presi9énte 1,511-aria [OSCURATO:PERSONA] i, Anna CcJolo Lezs
Sentenza Cassazione n. 08696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris