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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23912/2024

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22886del ruolo generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-Agente della riscossione per la provincia di Catania-in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 82; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 760 / 05 /201 9 , depositata in data 12 febbraio2019, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo, inammissibili i restanti.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 760/05/2019, depositata in data 12 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del Presidente pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1897 / 08 /201 7 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cinque intimazioni di pagamento tutte portanti il n. 29320169012895559000 riferite a cinque prodromiche cartelle di pagamento con le quali erano stati iscritti a ruolo crediti erariali (IRES, IRPEG, IVA,per il 2002-2003, diritto annuale di iscrizione Albi per il 2004, IRES per il 2005, IRES per il 2006, addizionale comunale per il 2004). 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello-confermando la sentenza di primo grado- ha osservat o che: 1)la notifica della presupposta cartella di pagamento n. n. 2932008006660936000 era inesistente essendo stata effettuata a mezzo di posta privata; 2) inesistente era anche la notifica della cartella n.2932008061908838000, non avendo l’Agente delle riscossione prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa; 3) in relazione alle altre cartelle la cui notifica era regolare, era decorso da tale data il termine di prescrizione quinquennale dei tributi portati dalle medesime; al riguardo, la CTR ha precisato che, stante il carattere periodico e continuativo dell’obbligazione tributaria,era applicabile il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., essendo tale tesi, peraltro, coerente con il quadro normativo vigente (artt. 25 e 26, del d.P.R. n. 602/73 e 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97). 3.Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4.Resiste concontroricorso la società contribuente.

5. L’Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depositato memoria illustrativa.

6. In data 20.6.2024 la società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla controricorrente in data 20.6.2024 fuori del termine di cui all’art. 380bis.1 c.p.c. 2.Preliminarmente, va rilevata anche d'ufficio l'invalidità della costituzione in giudizio, mediante memoria ex art. 380bis.1, c.p.c., di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione. 2.1.Invero, secondo condivisibile orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l'estinzione ope legisdelle società del c.d.

"gruppo [OSCURATO:SOCIETA]" ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l'interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell'art.110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318).

Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741). 2.2.In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate– riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez.

U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019). 2.3.Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021).2.4.Nel caso che ci occupa, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; né il medesimo difensore ha allegato l'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l'apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103). 2.5.La detta costituzione in giudizio, mediante la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata in data 9 maggio 2023, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie (v., in tal senso, Cass., sez. 5, n. 33639 del 2018; da ultimo, Sez.5, Sentenza n. 2721 del 2024 ). 3.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza di procura speciale richiesta ex art. 365 c.p.c., difettando, ad avviso della controricorrente, ogni riferimento agli estremi della sentenza impugnata.

Invero, questa Corte, nella sentenza, a sezioni unite, n. 2075 del 2024, ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.Nella specie, la procura alle liti, congiunta materialmente al ricorso per cassazione, è stata conferita da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 26.4.2019, successivamentealla pubblicazione della sentenza impugnata in data 12.2.2019, e antecedente alla notifica, in data 22 luglio 2019, del ricorso per cassazione per cui assolve al requisito di “specialità” come sopra delineato. 4.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere il giudice di appello ritenuto erroneamente inesistente la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 2932008006660936000 in quanto , la raccomandata integrativa era stata inoltrata a mezzo di posta privata,sebbene, trattandosi nella specie-come si poteva evincere dalla allegata relata di notifica della cartella – di notifica eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c., dall’Ufficiale di Riscossione, in data 15.5.2008, presso la sede legale, a mani di [OSCURATO:PERSONA], addetta alla ricezione degli atti – non fosse necessario l’invio di alcuna raccomandata informativa. 4.1.Il motivo è fondato. 4.2.Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di appello-confermando la sentenza di primo grado- ha ritenuto inesistente la notifica della cartella n. 2932008006660936000 per essere stata effettuataa mezzo poste private, il che, come si desume dalla sentenza della CTP e dal controricorso - allegati al ricorso -era da intendere riferito alla avvenuta “integrazione con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito privata” “ mentre unico soggetto abilitato a tale adempimento era all’epoca dei fatti il servizio postale universale esercitato da Poste italiane s.p.a” (v. stralcio sentenza di primo grado).Ciò sul presupposto che – come si evince dalla relata allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza- la notifica fosse stata effettuata alla [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15.5.2008, a cura dell’Ufficiale di Riscossione presso la sede legale della società coincidente con lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] (v. in tal senso anche pag. 5 del controricorso), a manidella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], qual ificatasi quale incaricata alla ricezione degli atti. 4.3.Intema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art.145 c.p.c.

La disposizione prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile.

Gli atti tributari, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Solo ove, tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.

In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. Sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028 –01, Sez. 5, n. 7268/2002, Rv. 554523 – 01 ; Cass. sez. 5,n. 20611 del 2022). 4.4.Orbene, nella specie, la notifica diretta in data 15.5.2008 alla sede della società, costituente domicilio fiscale, con la consegnaattestata dall ’Ufficiale di Riscossione del plico in busta chiusa nelle mani di persona qualificatasi incaricata della ricezione degli atti (in assenza temporanea del legale rappresentante) determina la presunzione di avvenuta conoscenza da parte della destinatari a - [OSCURATO:SOCIETA].(v. nello stesso senso, Cass. sez. 5 n. 20611 del 2022) senza la necessità, ai fini del perfezionamento della notifica medesima ex art 145 c.p.c.,della spedizione di alcuna raccomandata informativa.

Infatti – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez.

V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez.

V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez.

VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez.

VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2018, n. 32981) L'orientamento riposa sul generale principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez.

V, 30 aprile 2021, n. 19831; Cass., Sez.

Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez.

V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez.

V, Sez.

VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez.

II, 24 luglio 2000, n. 9658)fatta salva la prova da parte della contribuente che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2021, n. 35456; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2020, n. 11815; Cass. sez. 5 n. 37828 del 2022).Peraltro, dal controricorso non è dato conoscere se e in quale sede processuale la società avesse eccepito, con riguardo alla notifica della cartella n. 2932008006660936000, la circostanza della inesistenza di alcun rapporto lavorativo tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. per essere, a suo dire, la prima incaricata alla ricezione “esclusivamente per lo studio professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA].” (v. pag. 5 del controricorso).

5. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73e dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/99, per avere la CTR confermato l’inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento n. 2932008061908838000, in quanto l’Agente della riscossione non aveva prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa, omettendo di esaminare, nella specie, il documento decisivo per il giudizio costituito dalla prodotta raccomandata del 28.1.2009, inviata direttamente dal concessionario, ai sensi dell’art. 26 cit., ricevuta dalla contribuente in data 25.2.2009e recante il numero della cartella. 5.1.Il motivo è fondato.5.2.Nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento n. 2932008061908838000 in quanto l’Agente della riscossione non aveva prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa. 5.3.Quanto aldenunciato vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis- esso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324del 2015).

In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate)(Sez.1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; v. anche nello stesso senso Cass. n. 21223 del 2018, cui adde n. 18598 del 2020, n. 13399 del 2018, n. 13922 del 2016).

Deve, in particolare, rilevarsi che "nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Pertanto, il mancato esamedi elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base" (Cass., sez. 2, n. 21223 del 2018; Cass. n. 24092/2013, nonché Cass. n.ri 5377/2011, 5133/2014 e 14973/2006).

Il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito (Sez.5, Sentenza n. 25249 del 2023) e, nel caso di specie , il documento costituito dalla raccomandata n. 606222300792 del 28.1.2009 eseguita direttamente dal concessionario tramite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ricevuta in data 25.2.2009, nella quale era indicato il numero 2932008061908838000 della cartella(all n. 9 al ricorso) costituiva “ fatto decisivo ” ovvero che se fosse stat o considerato, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Infatti, questa Corte ha chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v.

Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo); in particolare, “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna dellacorrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23511del 18/11/2016 ); inoltre, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795/2016; 12083/2016;n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012); si è osservato anche che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistitodall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008); al riguardo, questa Corte ha precisatoche “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017);

6. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto - con riguardo alle cartelle la cui notifica era stata considerata regolare –maturata la prescrizione quinquennale dei crediti tributari portati dalle stesse sebbene, trattandosi di crediti erariali, la prestazione tributaria non potesse considerarsi periodica, derivando il debito da una valutazione annuale, nuova e autonoma, circa la sussistenza dei presupposti impositivi, con applicazione del diverso termine di prescrizione decennale. 6.1.Il motivo è fondato. 6.2.Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd."conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019).

Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ord inanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez.

U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass., sez. 6-5,n. 8713 del 2022).Va osservato che in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, Rv. 658066 -01 Sez. 5 , Ordinanza n. 3414 del 2024 ). 6.3.Nellaspecie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle esattoriali - sottese agli atti di intimazione di pagamento-fosse quinquennale e non decennale.

7. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la CTR disposto erroneamente la compensazione delle spese di secondo grado e la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di quelle di primo grado. 7.1.L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, comporta l’assorbimento del quarto motivo.

8. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22886del ruolo generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-Agente della riscossione per la provincia di Catania-in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 82; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 760 / 05 /201 9 , depositata in data 12 febbraio2019, non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo, inammissibili i restanti. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 760/05/2019, depositata in data 12 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del Presidente pro tempore, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1897 / 08 /201 7 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cinque intimazioni di pagamento tutte portanti il n. 29320169012895559000 riferite a cinque prodromiche cartelle di pagamento con le quali erano stati iscritti a ruolo crediti erariali (IRES, IRPEG, IVA,per il 2002-2003, diritto annuale di iscrizione Albi per il 2004, IRES per il 2005, IRES per il 2006, addizionale comunale per il 2004). 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello-confermando la sentenza di primo grado- ha osservat o che: 1)la notifica della presupposta cartella di pagamento n. n. 2932008006660936000 era inesistente essendo stata effettuata a mezzo di posta privata; 2) inesistente era anche la notifica della cartella n.2932008061908838000, non avendo l’Agente delle riscossione prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa; 3) in relazione alle altre cartelle la cui notifica era regolare, era decorso da tale data il termine di prescrizione quinquennale dei tributi portati dalle medesime; al riguardo, la CTR ha precisato che, stante il carattere periodico e continuativo dell’obbligazione tributaria,era applicabile il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., essendo tale tesi, peraltro, coerente con il quadro normativo vigente (artt. 25 e 26, del d.P.R. n. 602/73 e 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97). 3.Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4.Resiste concontroricorso la società contribuente. 5. L’Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depositato memoria illustrativa. 6. In data 20.6.2024 la società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla controricorrente in data 20.6.2024 fuori del termine di cui all’art. 380bis.1 c.p.c. 2.Preliminarmente, va rilevata anche d'ufficio l'invalidità della costituzione in giudizio, mediante memoria ex art. 380bis.1, c.p.c., di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione. 2.1.Invero, secondo condivisibile orientamento di questa sezione, cui si intende dare continuità, l'estinzione ope legisdelle società del c.d. "gruppo [OSCURATO:SOCIETA]" ai sensi dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l'interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell'art.110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318). Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741). 2.2.In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate– riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019). 2.3.Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021).2.4.Nel caso che ci occupa, invece, Agenzia delle Entrate-Riscossione non risulta costituita con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, senza tuttavia che il medesimo abbia inteso produrre la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità; né il medesimo difensore ha allegato l'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e neppure l'apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103). 2.5.La detta costituzione in giudizio, mediante la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata in data 9 maggio 2023, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie (v., in tal senso, Cass., sez. 5, n. 33639 del 2018; da ultimo, Sez.5, Sentenza n. 2721 del 2024 ). 3.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza di procura speciale richiesta ex art. 365 c.p.c., difettando, ad avviso della controricorrente, ogni riferimento agli estremi della sentenza impugnata. Invero, questa Corte, nella sentenza, a sezioni unite, n. 2075 del 2024, ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.Nella specie, la procura alle liti, congiunta materialmente al ricorso per cassazione, è stata conferita da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 26.4.2019, successivamentealla pubblicazione della sentenza impugnata in data 12.2.2019, e antecedente alla notifica, in data 22 luglio 2019, del ricorso per cassazione per cui assolve al requisito di “specialità” come sopra delineato. 4.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere il giudice di appello ritenuto erroneamente inesistente la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 2932008006660936000 in quanto , la raccomandata integrativa era stata inoltrata a mezzo di posta privata,sebbene, trattandosi nella specie-come si poteva evincere dalla allegata relata di notifica della cartella – di notifica eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c., dall’Ufficiale di Riscossione, in data 15.5.2008, presso la sede legale, a mani di [OSCURATO:PERSONA], addetta alla ricezione degli atti – non fosse necessario l’invio di alcuna raccomandata informativa. 4.1.Il motivo è fondato. 4.2.Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di appello-confermando la sentenza di primo grado- ha ritenuto inesistente la notifica della cartella n. 2932008006660936000 per essere stata effettuataa mezzo poste private, il che, come si desume dalla sentenza della CTP e dal controricorso - allegati al ricorso -era da intendere riferito alla avvenuta “integrazione con raccomandata inoltrata tramite agenzia di recapito privata” “ mentre unico soggetto abilitato a tale adempimento era all’epoca dei fatti il servizio postale universale esercitato da Poste italiane s.p.a” (v. stralcio sentenza di primo grado).Ciò sul presupposto che – come si evince dalla relata allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza- la notifica fosse stata effettuata alla [OSCURATO:SOCIETA]., in data 15.5.2008, a cura dell’Ufficiale di Riscossione presso la sede legale della società coincidente con lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] (v. in tal senso anche pag. 5 del controricorso), a manidella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], qual ificatasi quale incaricata alla ricezione degli atti. 4.3.Intema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art.145 c.p.c. La disposizione prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile. Gli atti tributari, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Solo ove, tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3 dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. Sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028 –01, Sez. 5, n. 7268/2002, Rv. 554523 – 01 ; Cass. sez. 5,n. 20611 del 2022). 4.4.Orbene, nella specie, la notifica diretta in data 15.5.2008 alla sede della società, costituente domicilio fiscale, con la consegnaattestata dall ’Ufficiale di Riscossione del plico in busta chiusa nelle mani di persona qualificatasi incaricata della ricezione degli atti (in assenza temporanea del legale rappresentante) determina la presunzione di avvenuta conoscenza da parte della destinatari a - [OSCURATO:SOCIETA].(v. nello stesso senso, Cass. sez. 5 n. 20611 del 2022) senza la necessità, ai fini del perfezionamento della notifica medesima ex art 145 c.p.c.,della spedizione di alcuna raccomandata informativa. Infatti – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 13954; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981) L'orientamento riposa sul generale principio secondo cui l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto a questi notificato, dalla consegna dell'atto effettuata presso il domicilio dello stesso destinatario a persona presente nel luogo, circostanza in fatto (l’avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario) che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario stesso (Cass., Sez. V, 30 aprile 2021, n. 19831; Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez. V, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658)fatta salva la prova da parte della contribuente che l’effettivo consegnatario dell’atto fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2021, n. 35456; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2020, n. 11815; Cass. sez. 5 n. 37828 del 2022).Peraltro, dal controricorso non è dato conoscere se e in quale sede processuale la società avesse eccepito, con riguardo alla notifica della cartella n. 2932008006660936000, la circostanza della inesistenza di alcun rapporto lavorativo tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. per essere, a suo dire, la prima incaricata alla ricezione “esclusivamente per lo studio professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA].” (v. pag. 5 del controricorso). 5. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73e dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/99, per avere la CTR confermato l’inesistenza della notifica della prodromica cartella di pagamento n. 2932008061908838000, in quanto l’Agente della riscossione non aveva prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa, omettendo di esaminare, nella specie, il documento decisivo per il giudizio costituito dalla prodotta raccomandata del 28.1.2009, inviata direttamente dal concessionario, ai sensi dell’art. 26 cit., ricevuta dalla contribuente in data 25.2.2009e recante il numero della cartella. 5.1.Il motivo è fondato.5.2.Nella sentenza impugnata la CTR ha ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento n. 2932008061908838000 in quanto l’Agente della riscossione non aveva prodotto la relata di notifica recante il numero identificativo della stessa. 5.3.Quanto aldenunciato vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis- esso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324del 2015). In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate)(Sez.1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; v. anche nello stesso senso Cass. n. 21223 del 2018, cui adde n. 18598 del 2020, n. 13399 del 2018, n. 13922 del 2016). Deve, in particolare, rilevarsi che "nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esamedi elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base" (Cass., sez. 2, n. 21223 del 2018; Cass. n. 24092/2013, nonché Cass. n.ri 5377/2011, 5133/2014 e 14973/2006). Il fatto decisivo che deve essere omesso per integrare la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è quello che costituisce l’oggetto di prova nel giudizio di merito (Sez.5, Sentenza n. 25249 del 2023) e, nel caso di specie , il documento costituito dalla raccomandata n. 606222300792 del 28.1.2009 eseguita direttamente dal concessionario tramite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , ricevuta in data 25.2.2009, nella quale era indicato il numero 2932008061908838000 della cartella(all n. 9 al ricorso) costituiva “ fatto decisivo ” ovvero che se fosse stat o considerato, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Infatti, questa Corte ha chiarito che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v. Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo); in particolare, “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna dellacorrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23511del 18/11/2016 ); inoltre, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795/2016; 12083/2016;n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012); si è osservato anche che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistitodall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008); al riguardo, questa Corte ha precisatoche “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017); 6. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto - con riguardo alle cartelle la cui notifica era stata considerata regolare –maturata la prescrizione quinquennale dei crediti tributari portati dalle stesse sebbene, trattandosi di crediti erariali, la prestazione tributaria non potesse considerarsi periodica, derivando il debito da una valutazione annuale, nuova e autonoma, circa la sussistenza dei presupposti impositivi, con applicazione del diverso termine di prescrizione decennale. 6.1.Il motivo è fondato. 6.2.Questa Corte ha chiarito che, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd."conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato» (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016); in successive pronunce, si è ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). Tuttavia deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Sez. 6 - 5, Ord inanza n. 12740 del 26/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021; Cass. n. 20638/2021; Cass., sez. 6-5,n. 8713 del 2022).Va osservato che in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, Rv. 658066 -01 Sez. 5 , Ordinanza n. 3414 del 2024 ). 6.3.Nellaspecie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che la prescrizione dei crediti erariali portati dalle cartelle esattoriali - sottese agli atti di intimazione di pagamento-fosse quinquennale e non decennale. 7. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la CTR disposto erroneamente la compensazione delle spese di secondo grado e la conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di quelle di primo grado. 7.1.L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, comporta l’assorbimento del quarto motivo. 8. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in
Sentenza Cassazione n. 23912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris