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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 31381/2021

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to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8749-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 260/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 8749/2021 Con ricorso depositato in data 26.2.2021. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo all'ordinanza di questa Corte 260/2021 con cui sebbene nell'epigrafe dell'atto si dava atto della costituzione della parte contribuente nel percorso argomentativo immediatamente dopo il rigetto del ricorso si affermava " nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato".

Il ricorso va accolto escludendo il periodo" in mancanza di costituzione della parte intimata" trattandosi di un mero errore evincibile dall'esame dell'ordinanza e va corretto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'ordinanza nr 260/2021 depositata il 24.11.2020 nel senso che laddove è scritto" nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato" si legga e si scriva " nulla per le spese ".Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Roma 16.9.2021 ir President ( dott [OSCURATO:PERSONA] M cci) [OSCURATO:PERSONA] /""^ct' --,,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8749-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 260/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 8749/2021 Con ricorso depositato in data 26.2.2021. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo all'ordinanza di questa Corte 260/2021 con cui sebbene nell'epigrafe dell'atto si dava atto della costituzione della parte contribuente nel percorso argomentativo immediatamente dopo il rigetto del ricorso si affermava " nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato". Il ricorso va accolto escludendo il periodo" in mancanza di costituzione della parte intimata" trattandosi di un mero errore evincibile dall'esame dell'ordinanza e va corretto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'ordinanza nr 260/2021 depositata il 24.11.2020 nel senso che laddove è scritto" nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato" si legga e si scriva " nulla per le spese ".Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma 16.9.2021 ir President ( dott [OSCURATO:PERSONA] M cci) [OSCURATO:PERSONA] /""^ct' --,,,
Sentenza Cassazione n. 31381/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris