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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 15445/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 714-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 101/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 242/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d'appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] prestazioni R.G.N.714/2018 Cron.

Rep.

Ud.13/02/2024 CC pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e altri litisconsorti alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit. ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza ivi prevista non potesse applicarsi alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla novella; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza de qua si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (6.7.2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (Cass. n. 22820 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che – nell’attenersi all’anzidetto principio di diritto –dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all'art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 714-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 101/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 242/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d'appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] prestazioni R.G.N.714/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e altri litisconsorti alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit. ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza ivi prevista non potesse applicarsi alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla novella; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza de qua si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (6.7.2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (Cass. n. 22820 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che – nell’attenersi all’anzidetto principio di diritto –dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all'art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese
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