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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 17780/2026

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azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;udito il difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dellasezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro che il 14/10/2025, in parziale riformadell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P.presso lo stesso Tribunale in data 16/09/2025, ha annullato la misura cautelare dellacustodia in carcere in ordine al capo 22) – ipotesi contravvenzionale che non consentiva lamisura - confermando nel resto l’ordinanza impugnata, emessa in relazione al reato di cuiall’art. 416 cod. pen. - così riqualificato il capo 1) della contestazione - ed a numerosi reatifine, per la maggior parte dei quali era stata esclusa la contestata aggravante di cui all’art.416 bis cod. pen.A sostegno del ricorso ha articolato sei motivi di impugnazione.1.1.

Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 56, 629, 416 bis.1 cod. pen. inrelazione ai capi 11) e 13) della rubrica, relativi ad una tentata estorsione ambientale inconcorso mediante materiale esplosivo ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], contestata inrelazione all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico di cui si tratta,ipotesi fondata essenzialmente su intercettazioni ambientali, rilievi di P.G. e denuncia-querela sporta dalla persona offesa.

Il ricorrente censura la riconducibilità delle condotteintimidatorie contestate alla fattispecie dell'estorsione ambientale, rilevando il difetto dielementi da cui desumerne la finalità estorsiva, che non è stata riconosciuta con riferimentoalla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e che è stata smentita anche dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.1.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod.proc. pen. e degli artt. 648, 264, cod. pen. e 2, 4, 7 legge 895/1967 in relazione ai capi 15),17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28) e 29) della rubrica.Si tratta di contestazioni in materia di armi (capi 15 e 17), del furto di un’auto di cui alcapo 18), della ricettazione di un furgone [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 19bis) e della detenzionedi arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché delle ricettazioni dicui ai capi 25), 28) e 29): il ricorrente contesta che i colloqui captati mediante una serie diintercettazioni ambientali, peraltro privi di riscontri, possano essere ritenuti idonei adintegrare gravi indizi in ordine ai diversi reati, con riferimento sia alla ricostruzione dei fattiche all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazionedell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 56, 624 cod. pen. in relazione ai capi 23) e 24), untentativo di furto con danneggiamento ai danni dell’ATM di un ufficio postale in relazione alquale viene contestata l’efficacia indiziante delle intercettazioni e dell’identificazione delricorrente effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri,senza procedere a perizia fonica.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli art.273 e292 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 582 e 416bis1 cod. pen. in relazione al capo 30) dellarubrica avente ad oggetto una sorta di spedizione con lesioni ai danni della persona offesaLamoglie, che sarebbe stato percosso con una mazza di legno del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e dalcompendio testimoniale costituito anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e diMassimo Biondo.1.5. .

Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e laviolazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. del capo 1 dellacontestazione.In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto i gravi indizi di colpevolezza circala partecipazione del ricorrente al delitto associativo dalla consumazione di una serie di reatifine, consumati tutti tra il mese di dicembre 2022 e il mese di giugno 2023, elementi che siassumono compatibili con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.

Le condottedi favoreggiamento della latitanza dell’associato [OSCURATO:PERSONA], poste in essere trail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 25/02/2017, sarebbero, poi, estranee alla contestazione in esame.1.6.

Con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 274 lett. c)cod. proc. pen. per non essersi adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato eprivo di carichi pendenti, così come non si è adeguatamente considerato nemmeno il tempotrascorso dai fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti in questa sede, inquanto costituiti da censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, al fine di dimostrarel'estraneità del ricorrente all'associazione criminale e alla consumazione dei reati satellite.In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01).

2. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare non già la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dellacondotta contestata, bensì la finalità estorsiva attribuita all’apposizione di un ordigno neipressi del centro fisioterapico e riabilitativo “[OSCURATO:SOCIETA]”, è inammissibile perché proponeuna diversa valutazione degli elementi non illogicamente esaminati dal Tribunale del riesameche, pur nel difetto di esplicite richieste o minacce nei confronti della persona offesa, hariconosciuto la finalità estorsiva dell’azione criminosa non solo perché posta in essere uncontesto territoriale notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose (circostanza diper sé non irrilevante nell’individuazione delle finalità dell’azione criminosa: cfr. Sez. 2, n.21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01), ma anche per le modalità con le quali questa èstata realizzata, collocando in orario notturno un ordigno esplosivo dotato di miccia a lentacombustione e collegato ad un detonatore confezionato con modalità professionale dapersona esperta, con materiale ritenuto non alla portata di chiunque, elementi tutti nonirragionevolmente ritenuti espressivi della provenienza da un contesto organizzato.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che, al fine della qualificazione deifatti come estorsione ambientale, non è richiesto che vi sia il riconoscimento, da parte di unasentenza passata in giudicato, dell'associazione criminosa, semplice o di stampo mafioso, dicui fa parte il soggetto agente, né è necessario, perché possa parlarsi di estorsioneambientale, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza delmedesimo: ciò che rileva - come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017, Rv. 270175) - sono le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, purformalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica caricaintimidatoria, come tale percepibile dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione delterritorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di consorterie mafiose (cfr. Sez. 2, n.18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 02)Conseguentemente, deve ritenersi non manifestamente illogica la valutazione dellasentenza impugnata secondo cui le modalità della condotta sulla base di attendibili regole diesperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso assumonorilievo determinante con riferimento all’idoneità ad intimidire e coartare le vittime, al fine diforzarle ad accontentare loro aggressori.

Né la correttezza della qualificazione, operata dalTribunale, può essere inficiata da diverse valutazioni attribuite alla condotta del coindagato edal rilievo difensivo volto ad evidenziare che nel caso concreto la persona offesa non hapercepito la valenza intimidatoria dell’azione di cui si tratta, avendo la polizia scoperto edisinnescato l'ordigno a seguito di perlustrazione e prima della sua deflagrazione, elementodeterminante ai fini della concreta intimidazione.3.

Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure inordine alla gravità indiziaria con riferimento alle contestazioni in materia di armi di cui ai capi15) e 17); al furto dell’autovettura di cui al capo 18), alla ricettazione di un furgone FiatDoblò, di cui al capo 19bis) ed alla detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo,di cui al capo 19ter), nonché alle ricettazioni delle autovetture di cui ai capi 25), 28) e 29) : lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di intercettazioni, alla quale occorre dareseguito, riconosce che l’interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto incui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire ilsignificato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimitàsolo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modoscorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01) e l’ordinanza impugnata,invece, ha dato conto ragionevolmente dell’assoluta chiarezza dei colloqui intercettati siacon riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente delle armi indicate nel capo diimputazione (resa evidente, ad esempio, da domande come “è a tamburo?” e risposte come“è automatica”), sia della partecipazione al furto dell’auto di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine allaricettazione del furgone [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali le intercettazioni hanno rilevatoanche l’uso di apparati radio FM ricetrasmettitori portatili e ricetrasmittenti tipo “walkie-talkie”.4.

Anche in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza riconosciuti a carico delricorrente in ordine al tentativo di furto con danneggiamento posto in essere ai dannidell’ATM di un ufficio postale vengono prospettate dal ricorrente censure che, nellasostanza, contestano la persuasività e deducono l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame con riferimento all’efficaciaindiziante delle intercettazioni e delle modalità di identificazione del [OSCURATO:PERSONA], effettuata anchealcuna, invece, l'ordinanza impugnata (alle pagg. 14-16) ha evidenziato che il giorno1/6/2025, nonostante avesse tentato di rendersi irriconoscibile, il soggetto che inseriva unatessera telefonica cosparsa di colla nella fessura dell’ATM per bloccare l’erogazione didenaro e consentire così un maggior bottino del furto programmato, veniva comunqueripreso da una telecamera frontale del bancomat, evidentemente dallo stesso nonconsiderata.

Le riprese evidenziavano, poi, le modalità della condotta nel senso contestatonell'imputazione provvisoria ed il [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto dalla P.G. operante sia nelleimmagini così acquisite che dall’ascolto della voce nel file audio estrapolato dall’ATM, in virtùdella pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operanti, non illogicamente ritenutaNell’avanzare censure di merito in relazione alle valutazioni così effettuate dall’ordinanzaimpugnata, peraltro, il ricorso presenta anche profili di aspecificità, laddove non si confrontanemmeno con l’ulteriore elemento indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame nelsuccessivo rinvenimento presso l’abitazione di un coindagato, zio del ricorrente, insieme adaltro materiale ricollegabile al [OSCURATO:PERSONA], anche della tuta indossata da uno dei soggettiintervenuti nell’episodio di cui si tratta.5.

Del pari, con riferimento all’episodio di lesioni in concorso, contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcapo 30) dell’incolpazione provvisoria, le censure del ricorrente si risolvono nellaprospettazione di una mera rilettura alternativa del compendio indiziario, a fronte diun’ordinanza che senza incorrere in illogicità evidenti ha ritenuto attendibili le dichiarazionidella persona offesa, considerata scevra da finalità calunniatorie, laddove riconosceva nelpercuoteva con violenza utilizzando una mazza di legno, così provocando lesioni refertatedal locale P.S. (pagg. 16 e 17 del provvedimento impugnato).

Le modalità del pestaggio aidanni del Lamoglie descritte nell’ordinanza impugnata, proprie di una spedizione punitivarealizzato in un territorio soggetto a consorterie mafiose, rendono incensurabile in questasede il riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., inconsiderazione della forza intimidatrice esercitata con modalità ritenute non illogicamenteevocanti l’appartenenza ad una compagine mafiosa.6.

L’ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha reso adeguatamenteconto anche delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità indiziaria conriferimento alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquerecaratterizzata da una stabile organizzazione strutturale, dotata di risorse, di mezzi e di ungenerico programma criminoso comune.

Il tribunale del riesame ha, così, evidenziato comelo spiccato attivismo dei sodali, impegnati nella realizzazione di una pluralità di attiintimidatori, rapine, furti e preventive ricettazioni di veicoli e targhe rubate richiedeva unastabile organizzazione di mezzi, tanto che i sodali disponevano di telefoni e relative SIMintestati a soggetti stranieri, radio ricetrasmittenti ed altri sistemi per le comunicazioni tra gliassociati, abbigliamento tecnico ed attrezzi per il travisamento quali mascherine chirurgichee passamontagna, zaini, cacciaviti, armi e materiale per il confezionamento di ordigniartigianali, quali le cd.

“marmotte” ripetutamente citate nelle conversazioni intercettate.

Conun percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici l’ordinanza impugnata ne hadesunto la sussistenza del vincolo associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza deldisegno criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazionedegli obiettivi criminosi e, con specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], anche la sussistenzadell'affectio societatis, in quanto consapevole del suo contributo causale all’operatività delsodalizio ed all’attuazione del programma criminoso, come reso evidente dal numero e dallaserialità delle condotte delittuose, nonché dalla rilevanza del ruolo svolto nelle diverseoccasioni.

Nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata ai fini della ricostruzione delquadro gravemente indiziario riconosciuto a carico del ricorrente in ordine al reatoassociativo, infine, non appare determinante la valorizzazione anche della partecipazione delpromotore e dirigente del sodalizio, indicata dal ricorrente come precedente laconsumazione dei reati fine attribuitigli.7.

Anche l’ultimo motivo di ricorso prospetta una mera rivalutazione degli elementi nonillogicamente valutati dal provvedimento impugnato con riferimento alle esigenze cautelari, lacui attualità ed intensità è stata riconosciuta sottolineando la gravità e l'elevata offensivitàdelle condotte ascritte al ricorrente, commesse fino al 2023.

A tal fine l’ordinanza impugnataha valorizzato la serialità delle condotte criminose verificate e la stabilità di un programmacriminoso volto alla realizzazione di reati lucrogenetici implicanti anche violenza contro lepersone e la posizione nevralgica attribuita al Ferrraro all'interno dell'organizzazionecriminale, elementi questi ritenuti non illogicamente prevalenti sulla dedotta incensuratezzadel ricorrente, ben potendo desumersi il pericolo di recidiva dalla natura dei reati e dallemodalità concrete di consumazione.Si tratta di valutazioni prive di illogicità alcuna, e conformi all’insegnamento di questaCoprte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenzadell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva inconcreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza dimera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superatavalorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità dellacondotta in concreto tenuta. (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 – 01; Sez.5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956 - 01).8.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;udito il difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dellasezione per il riesame del Tribunale di Catanzaro che il 14/10/2025, in parziale riformadell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P.presso lo stesso Tribunale in data 16/09/2025, ha annullato la misura cautelare dellacustodia in carcere in ordine al capo 22) – ipotesi contravvenzionale che non consentiva lamisura - confermando nel resto l’ordinanza impugnata, emessa in relazione al reato di cuiall’art. 416 cod. pen. - così riqualificato il capo 1) della contestazione - ed a numerosi reatifine, per la maggior parte dei quali era stata esclusa la contestata aggravante di cui all’art.416 bis cod. pen.A sostegno del ricorso ha articolato sei motivi di impugnazione.1.1. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 56, 629, 416 bis.1 cod. pen. inrelazione ai capi 11) e 13) della rubrica, relativi ad una tentata estorsione ambientale inconcorso mediante materiale esplosivo ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], contestata inrelazione all’apposizione di un ordigno nei pressi del centro fisioterapico di cui si tratta,ipotesi fondata essenzialmente su intercettazioni ambientali, rilievi di P.G. e denuncia-querela sporta dalla persona offesa. Il ricorrente censura la riconducibilità delle condotteintimidatorie contestate alla fattispecie dell'estorsione ambientale, rilevando il difetto dielementi da cui desumerne la finalità estorsiva, che non è stata riconosciuta con riferimentoalla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e che è stata smentita anche dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.273 cod.proc. pen. e degli artt. 648, 264, cod. pen. e 2, 4, 7 legge 895/1967 in relazione ai capi 15),17), 18), 19 bis), 19 ter), 25), 28) e 29) della rubrica.Si tratta di contestazioni in materia di armi (capi 15 e 17), del furto di un’auto di cui alcapo 18), della ricettazione di un furgone [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 19bis) e della detenzionedi arma comune da sparo a bordo di questo, di cui al capo 19ter), nonché delle ricettazioni dicui ai capi 25), 28) e 29): il ricorrente contesta che i colloqui captati mediante una serie diintercettazioni ambientali, peraltro privi di riscontri, possano essere ritenuti idonei adintegrare gravi indizi in ordine ai diversi reati, con riferimento sia alla ricostruzione dei fattiche all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA].1.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazionedell’art.273 cod. proc. pen. e degli artt. 56, 624 cod. pen. in relazione ai capi 23) e 24), untentativo di furto con danneggiamento ai danni dell’ATM di un ufficio postale in relazione alquale viene contestata l’efficacia indiziante delle intercettazioni e dell’identificazione delricorrente effettuata anche attraverso il riconoscimento della voce da parte dei carabinieri,senza procedere a perizia fonica.1.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli art.273 e292 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 582 e 416bis1 cod. pen. in relazione al capo 30) dellarubrica avente ad oggetto una sorta di spedizione con lesioni ai danni della persona offesaLamoglie, che sarebbe stato percosso con una mazza di legno del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e dalcompendio testimoniale costituito anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e diMassimo Biondo.1.5. . Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e laviolazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen. del capo 1 dellacontestazione.In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe tratto i gravi indizi di colpevolezza circala partecipazione del ricorrente al delitto associativo dalla consumazione di una serie di reatifine, consumati tutti tra il mese di dicembre 2022 e il mese di giugno 2023, elementi che siassumono compatibili con l’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato. Le condottedi favoreggiamento della latitanza dell’associato [OSCURATO:PERSONA], poste in essere trail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 25/02/2017, sarebbero, poi, estranee alla contestazione in esame.1.6. Con l’ultimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 274 lett. c)cod. proc. pen. per non essersi adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato eprivo di carichi pendenti, così come non si è adeguatamente considerato nemmeno il tempotrascorso dai fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti in questa sede, inquanto costituiti da censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, al fine di dimostrarel'estraneità del ricorrente all'associazione criminale e alla consumazione dei reati satellite.In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01). 2. Il primo motivo di ricorso, volto a contestare non già la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dellacondotta contestata, bensì la finalità estorsiva attribuita all’apposizione di un ordigno neipressi del centro fisioterapico e riabilitativo “[OSCURATO:SOCIETA]”, è inammissibile perché proponeuna diversa valutazione degli elementi non illogicamente esaminati dal Tribunale del riesameche, pur nel difetto di esplicite richieste o minacce nei confronti della persona offesa, hariconosciuto la finalità estorsiva dell’azione criminosa non solo perché posta in essere uncontesto territoriale notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose (circostanza diper sé non irrilevante nell’individuazione delle finalità dell’azione criminosa: cfr. Sez. 2, n.21707 del 17/04/2019, Pg, Rv. 276115 – 01), ma anche per le modalità con le quali questa èstata realizzata, collocando in orario notturno un ordigno esplosivo dotato di miccia a lentacombustione e collegato ad un detonatore confezionato con modalità professionale dapersona esperta, con materiale ritenuto non alla portata di chiunque, elementi tutti nonirragionevolmente ritenuti espressivi della provenienza da un contesto organizzato.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che, al fine della qualificazione deifatti come estorsione ambientale, non è richiesto che vi sia il riconoscimento, da parte di unasentenza passata in giudicato, dell'associazione criminosa, semplice o di stampo mafioso, dicui fa parte il soggetto agente, né è necessario, perché possa parlarsi di estorsioneambientale, che la vittima debba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza delmedesimo: ciò che rileva - come già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017, Rv. 270175) - sono le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, purformalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica caricaintimidatoria, come tale percepibile dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione delterritorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di consorterie mafiose (cfr. Sez. 2, n.18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 02)Conseguentemente, deve ritenersi non manifestamente illogica la valutazione dellasentenza impugnata secondo cui le modalità della condotta sulla base di attendibili regole diesperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso assumonorilievo determinante con riferimento all’idoneità ad intimidire e coartare le vittime, al fine diforzarle ad accontentare loro aggressori. Né la correttezza della qualificazione, operata dalTribunale, può essere inficiata da diverse valutazioni attribuite alla condotta del coindagato edal rilievo difensivo volto ad evidenziare che nel caso concreto la persona offesa non hapercepito la valenza intimidatoria dell’azione di cui si tratta, avendo la polizia scoperto edisinnescato l'ordigno a seguito di perlustrazione e prima della sua deflagrazione, elementodeterminante ai fini della concreta intimidazione.3. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure inordine alla gravità indiziaria con riferimento alle contestazioni in materia di armi di cui ai capi15) e 17); al furto dell’autovettura di cui al capo 18), alla ricettazione di un furgone FiatDoblò, di cui al capo 19bis) ed alla detenzione di arma comune da sparo a bordo di questo,di cui al capo 19ter), nonché alle ricettazioni delle autovetture di cui ai capi 25), 28) e 29) : lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di intercettazioni, alla quale occorre dareseguito, riconosce che l’interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto incui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire ilsignificato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento icolloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimitàsolo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modoscorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01) e l’ordinanza impugnata,invece, ha dato conto ragionevolmente dell’assoluta chiarezza dei colloqui intercettati siacon riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente delle armi indicate nel capo diimputazione (resa evidente, ad esempio, da domande come “è a tamburo?” e risposte come“è automatica”), sia della partecipazione al furto dell’auto di [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine allaricettazione del furgone [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali le intercettazioni hanno rilevatoanche l’uso di apparati radio FM ricetrasmettitori portatili e ricetrasmittenti tipo “walkie-talkie”.4. Anche in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza riconosciuti a carico delricorrente in ordine al tentativo di furto con danneggiamento posto in essere ai dannidell’ATM di un ufficio postale vengono prospettate dal ricorrente censure che, nellasostanza, contestano la persuasività e deducono l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità delle valutazioni effettuate dal Tribunale del riesame con riferimento all’efficaciaindiziante delle intercettazioni e delle modalità di identificazione del [OSCURATO:PERSONA], effettuata anchealcuna, invece, l'ordinanza impugnata (alle pagg. 14-16) ha evidenziato che il giorno1/6/2025, nonostante avesse tentato di rendersi irriconoscibile, il soggetto che inseriva unatessera telefonica cosparsa di colla nella fessura dell’ATM per bloccare l’erogazione didenaro e consentire così un maggior bottino del furto programmato, veniva comunqueripreso da una telecamera frontale del bancomat, evidentemente dallo stesso nonconsiderata. Le riprese evidenziavano, poi, le modalità della condotta nel senso contestatonell'imputazione provvisoria ed il [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto dalla P.G. operante sia nelleimmagini così acquisite che dall’ascolto della voce nel file audio estrapolato dall’ATM, in virtùdella pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operanti, non illogicamente ritenutaNell’avanzare censure di merito in relazione alle valutazioni così effettuate dall’ordinanzaimpugnata, peraltro, il ricorso presenta anche profili di aspecificità, laddove non si confrontanemmeno con l’ulteriore elemento indiziario ravvisato dal Tribunale del riesame nelsuccessivo rinvenimento presso l’abitazione di un coindagato, zio del ricorrente, insieme adaltro materiale ricollegabile al [OSCURATO:PERSONA], anche della tuta indossata da uno dei soggettiintervenuti nell’episodio di cui si tratta.5. Del pari, con riferimento all’episodio di lesioni in concorso, contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcapo 30) dell’incolpazione provvisoria, le censure del ricorrente si risolvono nellaprospettazione di una mera rilettura alternativa del compendio indiziario, a fronte diun’ordinanza che senza incorrere in illogicità evidenti ha ritenuto attendibili le dichiarazionidella persona offesa, considerata scevra da finalità calunniatorie, laddove riconosceva nelpercuoteva con violenza utilizzando una mazza di legno, così provocando lesioni refertatedal locale P.S. (pagg. 16 e 17 del provvedimento impugnato). Le modalità del pestaggio aidanni del Lamoglie descritte nell’ordinanza impugnata, proprie di una spedizione punitivarealizzato in un territorio soggetto a consorterie mafiose, rendono incensurabile in questasede il riconoscimento della contestata aggravante di cui all’art. 416bis. 1 cod. pen., inconsiderazione della forza intimidatrice esercitata con modalità ritenute non illogicamenteevocanti l’appartenenza ad una compagine mafiosa.6. L’ordinanza impugnata, senza incorrere in illogicità evidenti, ha reso adeguatamenteconto anche delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità indiziaria conriferimento alla partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquerecaratterizzata da una stabile organizzazione strutturale, dotata di risorse, di mezzi e di ungenerico programma criminoso comune. Il tribunale del riesame ha, così, evidenziato comelo spiccato attivismo dei sodali, impegnati nella realizzazione di una pluralità di attiintimidatori, rapine, furti e preventive ricettazioni di veicoli e targhe rubate richiedeva unastabile organizzazione di mezzi, tanto che i sodali disponevano di telefoni e relative SIMintestati a soggetti stranieri, radio ricetrasmittenti ed altri sistemi per le comunicazioni tra gliassociati, abbigliamento tecnico ed attrezzi per il travisamento quali mascherine chirurgichee passamontagna, zaini, cacciaviti, armi e materiale per il confezionamento di ordigniartigianali, quali le cd. “marmotte” ripetutamente citate nelle conversazioni intercettate. Conun percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici l’ordinanza impugnata ne hadesunto la sussistenza del vincolo associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza deldisegno criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa adeguata alla realizzazionedegli obiettivi criminosi e, con specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], anche la sussistenzadell'affectio societatis, in quanto consapevole del suo contributo causale all’operatività delsodalizio ed all’attuazione del programma criminoso, come reso evidente dal numero e dallaserialità delle condotte delittuose, nonché dalla rilevanza del ruolo svolto nelle diverseoccasioni. Nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata ai fini della ricostruzione delquadro gravemente indiziario riconosciuto a carico del ricorrente in ordine al reatoassociativo, infine, non appare determinante la valorizzazione anche della partecipazione delpromotore e dirigente del sodalizio, indicata dal ricorrente come precedente laconsumazione dei reati fine attribuitigli.7. Anche l’ultimo motivo di ricorso prospetta una mera rivalutazione degli elementi nonillogicamente valutati dal provvedimento impugnato con riferimento alle esigenze cautelari, lacui attualità ed intensità è stata riconosciuta sottolineando la gravità e l'elevata offensivitàdelle condotte ascritte al ricorrente, commesse fino al 2023. A tal fine l’ordinanza impugnataha valorizzato la serialità delle condotte criminose verificate e la stabilità di un programmacriminoso volto alla realizzazione di reati lucrogenetici implicanti anche violenza contro lepersone e la posizione nevralgica attribuita al Ferrraro all'interno dell'organizzazionecriminale, elementi questi ritenuti non illogicamente prevalenti sulla dedotta incensuratezzadel ricorrente, ben potendo desumersi il pericolo di recidiva dalla natura dei reati e dallemodalità concrete di consumazione.Si tratta di valutazioni prive di illogicità alcuna, e conformi all’insegnamento di questaCoprte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenzadell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva inconcreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza dimera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superatavalorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità dellacondotta in concreto tenuta. (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Lucia, Rv. 288567 – 01; Sez.5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956 - 01).8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]