CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04047/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAèate-awise-a4ie-Pefti4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto ex ad 625 bis cpp nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con il quale la difesa del ricorrente lamenta che la relativa decisione è stata resa senza previa comunicazione dell'udienza fissata per la definizione dell'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 ottobre 2023 ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel caso il giudizio di legittimità sfociato nella sentenza gravata è stato definito senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, cpp perché ritenuto tardivo sì che non occorreva alcun avviso; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/10/2