CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), valutando tutti gli elementi del fatto (natura e quantità delle sostanze, elevato grado di purezza e numero di dosi ricavabili); rilevato che alla congrua e completa motivazione resa in sentenza (pag. 5) il ricorso contrappone generiche note di dissenso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 genna o 2022 Il consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA] Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] 24 0: 2