CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diRoma ha rigettato le richieste di concessione dell’affidamento in prova o, in viasubordinata, della detenzione domiciliare o della semilibertà, presentate daSergio [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni dodici, mesi otto egiorni dodici di reclusione (pena così determinata a mezzo di provvedimento dicumulo del 04/07/2024, che ha assorbito le pene inflitte mediante tre sentenze),riportata per i reati di cui agli artt. 629, 612, 635 e 648 cod. pen. tutti aggravatiex art. 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA]Anno, deducendo cumulativamente – con motivo unico – vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge emotivazione mancante, inesistente e meramente apparente, in ordine alleistanze difensive e alle circostanze indicate e dimostrate dalla difesa.3. Il ricorso è inammissibile. Vengono in rilievo, infatti, censureaspecifiche e semplicemente reiterative di profili di critica già adeguatamentevalutati nel provvedimento impugnato, che è immune dai vizi dedotti, oltre adessere sorretto da impianto motivazionale congruo e lineare e, come tale,meritevole di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità. IlTribunale di sorveglianza, in particolare, ha posto a fondamento dell’avversatadecisione reiettiva:- la notevole gravità dei fatti per i quali il condannato ha riportato le condanne inespiazione, che sono state considerate evocative di un consolidato percorsodeviante, oltre che di radicati contatti del soggetto con pericolosi ambientimafiosi;- la carenza di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante edel necessario avvio di una rivisitazione critica di quanto commesso, nonché diuna almeno iniziale resipiscenza, secondo quanto emerso dall’osservazioneinframuraria;- la mera strumentalità della rappresentata prospettiva lavorativa, essendo stataespressa solo una generica disponibilità all’assunzione del soggetto, da parte diuna ditta che risulta inattiva sin dal momento della sua costituzione.A fronte di tali argomentazioni, il ricorso non è riuscito ad oltrepassarela soglia della critica solo rivalutativa e fattuale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]