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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00903/2026

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ano svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto del cadavere.

Agendo tutti con premeditazione.

1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie.

Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo della credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità del narrato) il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anch’egli autore materiale dell’omicidio, aveva tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie.

Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che avevano, innanzitutto, descritto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito.

E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune delle sentenze definitive prodotte agli atti.

Né si era tenuto conto del fatto che l’imputato, poco prima dell’azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia della vittima – che stava così attirando nel luogo dell’agguato – limitandosi ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] ed altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o quella del [OSCURATO:PERSONA]).

Dimenticando, poi, che la versione del [OSCURATO:PERSONA] era ben più attendibile posto che la vettura del [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta proprio nel posto in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva riferito di averla portata, spostandola dal luogo dell’agguato.

Né aveva rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro del narrato del [OSCURATO:PERSONA] sull’indicazione del garage, a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], ove si era, secondo il [OSCURATO:PERSONA], consumato l’omicidio, a fronte del fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato.

2. Propongono separati atti di ricorso i due difensori dell’imputato.

2.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio.

La Corte territoriale, infatti, non aveva risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né aveva individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente.

Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] avesse escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno del locale), l’avessero confermata.

La Corte aveva attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi avevano una conoscenza solo de relato dell’accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale del racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Né poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dedurre la presenza del [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’aveva incontrato mentre era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (presente nel garage), posto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli avesse raccontato che al [OSCURATO:PERSONA] “non gli avevano dato nemmeno il tempo di parlare”.

Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima dell’omicidio, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] (e sul suo successivo spostamento). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo. [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva raccontato di avere personalmente visto transitare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault della vittima), forse una BMW (probabilmente quella del [OSCURATO:PERSONA]) e che aveva poi saputo che l’auto del [OSCURATO:PERSONA] era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da [OSCURATO:PERSONA].

Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi.

Anche sulla ricostruzione dell’orario in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari della vittima avevano dichiarato che questi si era trovato a casa della madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio [OSCURATO:PERSONA].

Vero che lo zio [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] fino alle

19.30. Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione del garage ove era avvenuto l’omicidio.

I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avevano indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari del medesimo aveva escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante dell’abitazione dei genitori).

La successiva affermazione della teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perché del tutto generica.

Né la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di quel locale era desumibile da altri elementi di prova.

Quanto al giudizio di attendibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] si era omesso di considerare che alla data dell’omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al figlio e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale.

2.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio che aveva condotto alla condanna del prevenuto per il delitto di omicidio ascrittogli.

Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materiali del delitto, [OSCURATO:PERSONA], che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, [OSCURATO:PERSONA] teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne aveva avuto una conoscenza indiretta.

La Corte avere reso una motivazione per relationem, omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una “doppia conforme” di condanna.

Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che avevano condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto dell’omicidio.

Né erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente.

Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che avevano riferito quanto da loro appreso erano le stesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da non consentire di utilizzarle entrambe.

Né vi erano riscontri a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA].

Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si pensi al fatto che entrambi ([OSCURATO:PERSONA] per averlo saputo da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) avevano indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era [OSCURATO:PERSONA] (e per [OSCURATO:PERSONA] aveva anche partecipato all’occultamento del cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da [OSCURATO:PERSONA] (sia nel luogo dell’omicidio sia in seguito).

Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione del fatto e per l’attendibilità del complessivo narrato.

Che non poteva poi essere risolta, come aveva fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco del narrato, all’[OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre [OSCURATO:PERSONA] l’aveva visto sopraggiungere, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una diversa vettura, una BMW.

L’affermazione della Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era del tutto congetturale. [OSCURATO:PERSONA], poi, il passaggio della vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi del figlio ma i familiari della vittima avevano escluso che questi fosse uscito prima delle

19.30. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane.

Si era anche travisata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato le ore 17.30 come il momento in cui aveva incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e del contante.

Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al figlio dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava.

Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche del [OSCURATO:PERSONA] che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e del negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002.

Un punto che la Corte aveva omesso di considerare.

Anche l’individuazione del garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta.

La figlia dei proprietari aveva escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere.

Ma da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte dell’imputato.

Le contraddizioni fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano pertanto decisive.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua conoscenza del fatto derivava dalle medesime fonti dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non erano pertanto autonome.

Sul punto la Corte non aveva motivato.

Anch’egli aveva dato come presente al fatto [OSCURATO:PERSONA] ma aveva anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore.

Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi.

Su tali circostanze la sentenza impugnata non aveva affatto motivato.

2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal delitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui aveva fatto riferimento. [OSCURATO:PERSONA] Gli atti di ricorso presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento.

1. Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 01).

E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione del quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03).

Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza annullata e quello oggetto del presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali dell’imputato e della pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]), ad eccezione della sola, rinnovata, testimonianza della figlia dei proprietari dell’immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte.

Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione del giudice del rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma della condanna pronunciata dal primo giudice dell’odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno [OSCURATO:PERSONA] (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (presente nei locali ove si era consumato) e [OSCURATO:PERSONA] (che aveva segnalato l’avvicinarsi della vittima, in compagnia, appunto, di [OSCURATO:PERSONA]).

Nei ricorsi dei difensori del [OSCURATO:PERSONA] si è, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice del rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio.

Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative).

2. Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti è però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non è oggetto di contestazione e che, comunque, è stata positivamente vagliata in tutti i gradi del presente processo, ed anche dal giudice del rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno del [OSCURATO:PERSONA]) coincidano perfettamente sui dati essenziali della compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato delle segnalate contraddizioni.

Ed allora, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di vertice di [OSCURATO:PERSONA] dell’agrigentino, avevano chiesto a [OSCURATO:PERSONA], referente del clan di Riesi, di sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a restituire le pecore che questi aveva sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] aveva però rifiutato di farlo e così [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto proprio a [OSCURATO:PERSONA], che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima dell’ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti). [OSCURATO:PERSONA] era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato strangolato.

Il cadavere era stato caricato sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] e abbandonato in contrada Brigadieci, e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto ed abbandonato la vettura di [OSCURATO:PERSONA] in contrada Birringiolo. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] – la cui conoscenza dei fatti era solo de relato, per avere raccolto le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non quelle del fratello - aveva anch’egli riferito che l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] era derivato dal rifiuto di questi di restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], esponente di un diverso sodalizio mafioso.

L’agguato era stato organizzato con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], approfittando del rapporto di amicizia fra i due.

Presenti nel garage locato dal [OSCURATO:PERSONA], utilizzato come luogo dell’agguato, erano, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], suo fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il cadavere era stato caricato sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] ed il mezzo della vittima era stato spostato da suo fratello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva avuto conoscenza dell’omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) aveva così ricostruito l’intera vicenda.

In una riunione fra gli esponenti della cosca, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato incarico a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] di convincere [OSCURATO:PERSONA] a restituire le pecore rubate a [OSCURATO:PERSONA].

Avendo il [OSCURATO:PERSONA] rifiutato, lui stesso era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di appostarsi davanti al negozio di suo figlio, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio dell’autovettura con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Li aveva visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere del [OSCURATO:PERSONA].

Dopo, come gli era stato detto da [OSCURATO:PERSONA], si era recato nel luogo ove erano giunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel baule della vettura del primo aveva potuto scorgere il cadavere del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato portato in un garage locato dal [OSCURATO:PERSONA] ove erano presenti i [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia avevano ricondotto l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, [OSCURATO:PERSONA]), avevano, tutti, indicato come mandante ed organizzatore dell’agguato [OSCURATO:PERSONA] (che ea anche la persona a cui il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto), avevano, tutti, confermato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale dell’omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, aveva potuto condurre, senza destare timori nel [OSCURATO:PERSONA], in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale.

Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento.

Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], solo parzialmente de relato, posto che questi aveva personalmente assistito alla fase in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva attirato [OSCURATO:PERSONA] nel lugo dell’agguato.

Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] e che l’auto del [OSCURATO:PERSONA] (un dato questo riferito dai soli fratelli [OSCURATO:PERSONA]) era stata portata via da [OSCURATO:PERSONA].

Così che, come aveva osservato la Corte territoriale, la “convergenza del molteplice” si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da [OSCURATO:PERSONA], passando alle circostanze direttamente vissute da [OSCURATO:PERSONA] e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti del fatto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) su tutti i momenti essenziali dell’omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non “fungibile”) del [OSCURATO:PERSONA].

3. Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si è appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia.

Discrasie che la Corte territoriale aveva, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali del complessivo racconto.

La prima è costituita dalla presenza, o meno del coimputato (poi assolto) [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’autorimessa ove [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ucciso [OSCURATO:PERSONA], riferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], negata, invece, da [OSCURATO:PERSONA], l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento.

Una discrasia certo decisiva per il [OSCURATO:PERSONA] ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, che a negare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel garage ove si era consumato l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo.

Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza del medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti del medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente.

Ancora più indiretta era la conoscenza del fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] (non avendo neppure ricevuto le confidente del fratello [OSCURATO:PERSONA]) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione.

4. Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per condurre [OSCURATO:PERSONA] nell’autorimessa a disposizione del medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da [OSCURATO:PERSONA] come la Renault di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] stesso e da [OSCURATO:PERSONA] (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici del loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw) Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito del confronto fra i due collaboratori.

Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti aveva concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a portare in auto il [OSCURATO:PERSONA], in virtù della loro pregressa amicizia, nel luogo dell’agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da [OSCURATO:PERSONA], il secondo, immediatamente prima dell’azione omicidiaria, riferito da [OSCURATO:PERSONA], considerando che [OSCURATO:PERSONA] ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto della vittima così da allontanare da sé ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa.

5. Quanto al fatto, contestato, che il figlio di [OSCURATO:PERSONA] disponesse già dell’esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva riferito che, in attesa della formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) del 25 marzo 1987 (l’omicidio era del 27 maggio 1987).

6. Quanto all’attività gestita dal [OSCURATO:PERSONA], servendosi anche, come magazzino, dell’autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa aveva trovato, come osservato dal giudice del rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito della attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio.

Quanto, più, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, aveva, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] e come le prime dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] – la figlia dei proprietari dell’intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da più locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da [OSCURATO:PERSONA]), che vantava un’entrata distinta da quella della soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi.

Del resto, le modalità dell’uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore del possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore.

7. Quanto poi al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale della zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i [OSCURATO:PERSONA], il vertice della cosca della zona, potessero avergli affidato un compito di tale delicatezza (attirare [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98).

Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui è processo.

Quanto ai delitti associativi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio del clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA].

Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore della fuga dei killer, di indicazione delle vittime ai killer.

8. Né costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità della ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal [OSCURATO:PERSONA] a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta del tutto ferma la sostanza dell’accaduto, che, nel caso di specie, è la scomparsa, definitiva, del [OSCURATO:PERSONA] quello stesso pomeriggio.

Scomparsa che mai era ed è stata attribuita a diversa causalità.

9. Da ultimo le osservazioni delle difese circa l’identità della fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era più d’una – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ed ancor più dal rilievo che parte essenziale del narrato di [OSCURATO:PERSONA], proprio in riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (almeno nella parte in cui questi aveva attirato [OSCURATO:PERSONA] nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta.

10. In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione delle discrasie rilevate dalle difese - peraltro su circostanze non decisive - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite; la testimonianza della figlia dei proprietari del locale ove l’omicidio si era consumato).

11. Quanto al secondo motivo del ricorso argomentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego delle circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza dell’amicizia che li legava, attirato la vitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto del cadavere. Agendo tutti con premeditazione. 1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie. Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo della credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità del narrato) il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anch’egli autore materiale dell’omicidio, aveva tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie. Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che avevano, innanzitutto, descritto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito. E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune delle sentenze definitive prodotte agli atti. Né si era tenuto conto del fatto che l’imputato, poco prima dell’azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia della vittima – che stava così attirando nel luogo dell’agguato – limitandosi ad osservare che [OSCURATO:PERSONA] ed altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella dello stesso [OSCURATO:PERSONA] o quella del [OSCURATO:PERSONA]). Dimenticando, poi, che la versione del [OSCURATO:PERSONA] era ben più attendibile posto che la vettura del [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta proprio nel posto in cui [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva riferito di averla portata, spostandola dal luogo dell’agguato. Né aveva rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro del narrato del [OSCURATO:PERSONA] sull’indicazione del garage, a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], ove si era, secondo il [OSCURATO:PERSONA], consumato l’omicidio, a fronte del fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato. 2. Propongono separati atti di ricorso i due difensori dell’imputato. 2.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio. La Corte territoriale, infatti, non aveva risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né aveva individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente. Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] avesse escluso la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno del locale), l’avessero confermata. La Corte aveva attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi avevano una conoscenza solo de relato dell’accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale del racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Né poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dedurre la presenza del [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’aveva incontrato mentre era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (presente nel garage), posto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli avesse raccontato che al [OSCURATO:PERSONA] “non gli avevano dato nemmeno il tempo di parlare”. Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima dell’omicidio, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] (e sul suo successivo spostamento). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo. [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva raccontato di avere personalmente visto transitare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault della vittima), forse una BMW (probabilmente quella del [OSCURATO:PERSONA]) e che aveva poi saputo che l’auto del [OSCURATO:PERSONA] era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da [OSCURATO:PERSONA]. Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi. Anche sulla ricostruzione dell’orario in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari della vittima avevano dichiarato che questi si era trovato a casa della madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio [OSCURATO:PERSONA]. Vero che lo zio [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] fino alle 19.30. Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione del garage ove era avvenuto l’omicidio. I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’avevano indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari del medesimo aveva escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante dell’abitazione dei genitori). La successiva affermazione della teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perché del tutto generica. Né la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] di quel locale era desumibile da altri elementi di prova. Quanto al giudizio di attendibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] si era omesso di considerare che alla data dell’omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al figlio e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale. 2.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio che aveva condotto alla condanna del prevenuto per il delitto di omicidio ascrittogli. Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materiali del delitto, [OSCURATO:PERSONA], che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, [OSCURATO:PERSONA] teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne aveva avuto una conoscenza indiretta. La Corte avere reso una motivazione per relationem, omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una “doppia conforme” di condanna. Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che avevano condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto dell’omicidio. Né erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente. Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che avevano riferito quanto da loro appreso erano le stesse, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da non consentire di utilizzarle entrambe. Né vi erano riscontri a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA]. Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si pensi al fatto che entrambi ([OSCURATO:PERSONA] per averlo saputo da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]) avevano indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era [OSCURATO:PERSONA] (e per [OSCURATO:PERSONA] aveva anche partecipato all’occultamento del cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da [OSCURATO:PERSONA] (sia nel luogo dell’omicidio sia in seguito). Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione del fatto e per l’attendibilità del complessivo narrato. Che non poteva poi essere risolta, come aveva fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco del narrato, all’[OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA], visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre [OSCURATO:PERSONA] l’aveva visto sopraggiungere, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una diversa vettura, una BMW. L’affermazione della Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era del tutto congetturale. [OSCURATO:PERSONA], poi, il passaggio della vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi del figlio ma i familiari della vittima avevano escluso che questi fosse uscito prima delle 19.30. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane. Si era anche travisata la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato le ore 17.30 come il momento in cui aveva incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e del contante. Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al figlio dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava. Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche del [OSCURATO:PERSONA] che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e del negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002. Un punto che la Corte aveva omesso di considerare. Anche l’individuazione del garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta. La figlia dei proprietari aveva escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere. Ma da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte dell’imputato. Le contraddizioni fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] erano pertanto decisive. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua conoscenza del fatto derivava dalle medesime fonti dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non erano pertanto autonome. Sul punto la Corte non aveva motivato. Anch’egli aveva dato come presente al fatto [OSCURATO:PERSONA] ma aveva anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore. Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi. Su tali circostanze la sentenza impugnata non aveva affatto motivato. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal delitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui aveva fatto riferimento. [OSCURATO:PERSONA] Gli atti di ricorso presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento. 1. Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 01). E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione del quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03). Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza annullata e quello oggetto del presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali dell’imputato e della pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]), ad eccezione della sola, rinnovata, testimonianza della figlia dei proprietari dell’immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte. Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione del giudice del rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma della condanna pronunciata dal primo giudice dell’odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno [OSCURATO:PERSONA] (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (presente nei locali ove si era consumato) e [OSCURATO:PERSONA] (che aveva segnalato l’avvicinarsi della vittima, in compagnia, appunto, di [OSCURATO:PERSONA]). Nei ricorsi dei difensori del [OSCURATO:PERSONA] si è, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice del rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio. Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative). 2. Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti è però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non è oggetto di contestazione e che, comunque, è stata positivamente vagliata in tutti i gradi del presente processo, ed anche dal giudice del rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno del [OSCURATO:PERSONA]) coincidano perfettamente sui dati essenziali della compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato delle segnalate contraddizioni. Ed allora, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponenti di vertice di [OSCURATO:PERSONA] dell’agrigentino, avevano chiesto a [OSCURATO:PERSONA], referente del clan di Riesi, di sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a restituire le pecore che questi aveva sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] aveva però rifiutato di farlo e così [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto proprio a [OSCURATO:PERSONA], che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima dell’ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti). [OSCURATO:PERSONA] era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato strangolato. Il cadavere era stato caricato sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] e abbandonato in contrada Brigadieci, e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto ed abbandonato la vettura di [OSCURATO:PERSONA] in contrada Birringiolo. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] – la cui conoscenza dei fatti era solo de relato, per avere raccolto le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non quelle del fratello - aveva anch’egli riferito che l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] era derivato dal rifiuto di questi di restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], esponente di un diverso sodalizio mafioso. L’agguato era stato organizzato con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], approfittando del rapporto di amicizia fra i due. Presenti nel garage locato dal [OSCURATO:PERSONA], utilizzato come luogo dell’agguato, erano, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], suo fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il cadavere era stato caricato sulla vettura di [OSCURATO:PERSONA] ed il mezzo della vittima era stato spostato da suo fratello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva avuto conoscenza dell’omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) aveva così ricostruito l’intera vicenda. In una riunione fra gli esponenti della cosca, [OSCURATO:PERSONA] aveva dato incarico a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] di convincere [OSCURATO:PERSONA] a restituire le pecore rubate a [OSCURATO:PERSONA]. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] rifiutato, lui stesso era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di appostarsi davanti al negozio di suo figlio, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio dell’autovettura con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Li aveva visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere del [OSCURATO:PERSONA]. Dopo, come gli era stato detto da [OSCURATO:PERSONA], si era recato nel luogo ove erano giunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel baule della vettura del primo aveva potuto scorgere il cadavere del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato portato in un garage locato dal [OSCURATO:PERSONA] ove erano presenti i [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia avevano ricondotto l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, [OSCURATO:PERSONA]), avevano, tutti, indicato come mandante ed organizzatore dell’agguato [OSCURATO:PERSONA] (che ea anche la persona a cui il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto), avevano, tutti, confermato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale dell’omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, aveva potuto condurre, senza destare timori nel [OSCURATO:PERSONA], in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale. Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento. Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], solo parzialmente de relato, posto che questi aveva personalmente assistito alla fase in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva attirato [OSCURATO:PERSONA] nel lugo dell’agguato. Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di [OSCURATO:PERSONA] e che l’auto del [OSCURATO:PERSONA] (un dato questo riferito dai soli fratelli [OSCURATO:PERSONA]) era stata portata via da [OSCURATO:PERSONA]. Così che, come aveva osservato la Corte territoriale, la “convergenza del molteplice” si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da [OSCURATO:PERSONA], passando alle circostanze direttamente vissute da [OSCURATO:PERSONA] e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti del fatto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) su tutti i momenti essenziali dell’omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non “fungibile”) del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si è appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia. Discrasie che la Corte territoriale aveva, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali del complessivo racconto. La prima è costituita dalla presenza, o meno del coimputato (poi assolto) [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’autorimessa ove [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ucciso [OSCURATO:PERSONA], riferita da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], negata, invece, da [OSCURATO:PERSONA], l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento. Una discrasia certo decisiva per il [OSCURATO:PERSONA] ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, che a negare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel garage ove si era consumato l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo. Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza del medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti del medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente. Ancora più indiretta era la conoscenza del fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] (non avendo neppure ricevuto le confidente del fratello [OSCURATO:PERSONA]) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione. 4. Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per condurre [OSCURATO:PERSONA] nell’autorimessa a disposizione del medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da [OSCURATO:PERSONA] come la Renault di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] stesso e da [OSCURATO:PERSONA] (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici del loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw) Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito del confronto fra i due collaboratori. Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti aveva concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a portare in auto il [OSCURATO:PERSONA], in virtù della loro pregressa amicizia, nel luogo dell’agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da [OSCURATO:PERSONA], il secondo, immediatamente prima dell’azione omicidiaria, riferito da [OSCURATO:PERSONA], considerando che [OSCURATO:PERSONA] ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto della vittima così da allontanare da sé ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa. 5. Quanto al fatto, contestato, che il figlio di [OSCURATO:PERSONA] disponesse già dell’esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva riferito che, in attesa della formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) del 25 marzo 1987 (l’omicidio era del 27 maggio 1987). 6. Quanto all’attività gestita dal [OSCURATO:PERSONA], servendosi anche, come magazzino, dell’autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa aveva trovato, come osservato dal giudice del rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito della attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio. Quanto, più, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, aveva, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] e come le prime dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] – la figlia dei proprietari dell’intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione). [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da più locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da [OSCURATO:PERSONA]), che vantava un’entrata distinta da quella della soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi. Del resto, le modalità dell’uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore del possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore. 7. Quanto poi al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale della zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i [OSCURATO:PERSONA], il vertice della cosca della zona, potessero avergli affidato un compito di tale delicatezza (attirare [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98). Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui è processo. Quanto ai delitti associativi, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio del clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]. Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore della fuga dei killer, di indicazione delle vittime ai killer. 8. Né costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità della ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal [OSCURATO:PERSONA] a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta del tutto ferma la sostanza dell’accaduto, che, nel caso di specie, è la scomparsa, definitiva, del [OSCURATO:PERSONA] quello stesso pomeriggio. Scomparsa che mai era ed è stata attribuita a diversa causalità. 9. Da ultimo le osservazioni delle difese circa l’identità della fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era più d’una – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ed ancor più dal rilievo che parte essenziale del narrato di [OSCURATO:PERSONA], proprio in riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (almeno nella parte in cui questi aveva attirato [OSCURATO:PERSONA] nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta. 10. In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione delle discrasie rilevate dalle difese - peraltro su circostanze non decisive - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite; la testimonianza della figlia dei proprietari del locale ove l’omicidio si era consumato). 11. Quanto al secondo motivo del ricorso argomentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego delle circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza dell’amicizia che li legava, attirato la vitt
Sentenza Cassazione n. 00903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris