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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02563/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15210/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, sede in BOLOGNA n. 466/2019 depositata i l 25/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente ha impugnato il provvedimento nr.

RA00020993/2017 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i dati per il classamento catastale di un fabbricato destinato a stoccaggio, situati in ambito portuale.

La vicenda trae origine dalla dichiarazione DOCFA della ricorrente che, a seguito di lavori che avevano comportato la variazione della consistenza catastale dell'unità immobiliare, ha ritenuto di attribuire la categoria E/1 agli immobili in questione.

L'agenzia ha provveduto alla rettifica del classamento proposto, attribuendo alla unità immobiliare la categoria D/7, sulla considerazione che gli immobili destinati ad uso commerciale, come quelli in esame, non potevano rientrare nella categoria E/1.

2. La CTP di Ravenna ha accolto il ricorso, con sentenza n. 97/2018, rilevando che la valutazione dell’ufficio erariale non considerava il carattere di pubblico interesse dell’immobile: la normativa sull’accatastamento in categoria E/1 delle unità immobiliari funzionali alle stazioni marittime è stata oggetto di modifiche e interpretazioni diverse, ma il criterio fondamentale è la strumentalità dell’immobile a un servizio di pubblico interesse.

Le attività portuali— carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci—pur svolte da soggetti privati in regime di concessione, sono da considerare servizi pubblici, in quanto complementari al trasporto marittimo.

Di conseguenza, l’immobile della [OSCURATO:SOCIETA], essendo funzionale a tali operazioni, va accatastato in categoria E/1.

I giudici di prime cure hanno inoltre richiamato la legge n. 205/2017, art. 1, comma 578, che conferma l’inquadramento in categoria E/1 per banchine, aree portuali, infrastrutture e depositi strettamente funzionali ai servizi portuali, anche se concessi a privati.Infine, la Commissione ha accolto anche la censura relativa al metodo di calcolo della rendita, poiché l’amministrazione finanziaria non aveva indicato i criteri utilizzati per determinarla.

3. Tale decisione è stata impugnata dalla difesa erarialee, in via incidentale, dalla contribuente.

4. In sede di gravame, la CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale , ritenendo chegli immobili destinati ad attività portuali (carico, scarico, stoccaggio e servizi accessori) sono strettamente funzionali all’impresa marittima e privi di autonomia reddituale, in considerazione anche del carattere di pubblico interesse delle attività portuali, purese svolte da soggetti privati in regime di concessione.

Ha altresì ritenuto che la legge n. 205/2017, pur applicabile solo per il futuro, è di supporto per ritenere che simile soluzione fosse compatibile anche secondo la normativa precedente.

Da ultimo, ha confermato l’inadeguatezza della motivazione provvedimentale, che non aveva chiarito i criteri utilizzati per determinare il valore dell’immobile.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e de ll’ art.2082 c.c.in relazione all'art. 360 co. 1 n, 3) c.p.c.

1.1. L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR per aver classificato gli immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. nella categoria E/1 invece che nella D/7.

Secondo la difesa erariale, l’art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006 vieta l’inclusione nella categoria E degli immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad attività commerciali o industriali.

La società [OSCURATO:SOCIETA] svolge infatti attività imprenditoriale a fini di lucro (carico, scarico, stoccaggio), utilizzando fabbricati che, essendo magazzini privati, producono reddito e hanno una propria autonomia funzionale.

1.2. L’Agenzia ritiene quindi erronea la valutazione della CTR, che aveva riconosciuto una funzione di pubblico interesse alle attività portuali: secondo la amministrazione ricorrente, ciò non elimina la natura privatistica e commerciale dell’attività, né giustifica l’accatastamento in E/1.

La normativa e la giurisprudenza consolidata imporrebbero dunque l’attribuzione della categoria D/7.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell'art. 2082 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.

2.1. L’Agenzia delle Entrate denuncia l’omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo: la collocazione fisica degli immobili.

Secondo la ricorrente, il complesso non si trova lungo una banchina portuale, ma in una strada interna della zona industriale “[OSCURATO:PERSONA]”, circostanza che escluderebbe la stretta funzionalità richiesta per l’inquadramento in categoria E/1.

La difesa erariale sostiene che i fabbricati — magazzini destinati a deposito e stoccaggio — costituiscono un complesso produttivo dotato di autonomia funzionale e reddituale, con caratteristiche tipiche degli immobili a destinazione speciale, riconducibili al gruppo D/7.

La CTR avrebbe quindi erroneamente classificato l’immobile secondo un criterio di globalità (proprio del gruppo E), senza considerare la reale ubicazione e funzione del compendio, che evidenzierebbero invece la sua natura industriale/commerciale.

In sintesi, per l’Agenzia la mancata valutazione della collocazione geografica e funzionale del bene ha portato la CTR a trascurare elementi che avrebbero imposto l’accatastamento in categoria D/7.

3. I primi due motivi sono strettamentecongiunti.

3.1. La più recente giurisprudenza sul tema –in decisioni rese in occasione di specifici tributi, ma pronunciandosi sull’aspetto della classificazione catastale - ha contribuito a fare chiarezza sulla classificazione catastale delle aree portuali scoperte, delineando una netta distinzione da un lato sotto il profilo temporale, dall’altro sull’effettivo utilizzo dell’area, confinando invece nell’ambito della irrilevanza la ubicazione dell’immobile in area di interesse pubblico. 3.2.

Queste le pronunce in tal senso: in tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. 30/12/2019, n. 34657(Rv. 656424 - 01)), e l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)).

3.3. La giurisprudenza ha inoltre chiarito chel'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili di un'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale (Cass.21/12/2024,n. 33741 (Rv. 673248 - 01) ) .

3.4. Va preso atto che, nel caso di specie, la stessa CTR non ha posto in minima discussione il fatto che nell’immobile si svolge attività imprenditoriale.

3.5. Sul tale specifico punto la giurisprudenza ha rilevato che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)) .

3.6. Alla luce del quadro ermeneutico delineatosi risulta dunque da accogliere il motivo n. 1, rispetto al quale dunque la pretesa originaria del ricorrente va rigettata, con assorbimento del secondo.

Ciò in base al principio secondo cui “In tema di classificazione catastale le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale, e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell’immobile di un’attività esercitata secondo parametri imprenditoriali; ne consegue che l’utilizzo dell’area per finalità economiche, in forma che determini autonoma capacità reddituale, ne esclude la possibilità di inquadramento nella categoria catastale “E”.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 578 e seguenti legge 205/2017 e dell'art. 1 comma 2 e all'art 3 comma 1 legge 212/2000 e, con riguardo agli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.

4.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia applicato in modo retroattivo l’art. 1, comma 578, della Legge 205/2017, che disciplina il classamento in categoria E/1 degli immobili portuali strettamente funzionali ai servizi portuali.

Secondo l’Ufficio, tale norma ha carattere innovativo e agevolativo, non interpretativo, e produce effetti solo dal 1° gennaio 2020, come imposto dallo stesso legislatore e dai principi dello Statuto del Contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie.

La CTR avrebbe quindi erroneamente usato questa disposizione per giustificare il classamento in E/1 anche per periodi precedenti, in contrasto con la giurisprudenza (Cass. n. 7391/2018) e ignorando che la nuova procedura catastale poteva essere attivata solo dal 2019 con effetti dal 2020.

L’Agenzia rileva inoltre che la CTR ha esteso l’agevolazione anche a immobili non dimostrati come “strettamente funzionali” alle operazioni portuali, violando il comma 581 della stessa legge.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. La censura muove dall’erroneo presupposto che la CTR abbia fondato la propria decisione sull’applicazione di una disposizione sopravvenuta, attribuendole valore di interpretazione (determinante) della disciplina previgente.

Tale assunto non trova peròriscontro nella motivazione della sentenza impugnata.

La CTR ha, infatti, espressamente affermato che la norma successiva è destinata a operare per il futuro e ne ha richiamato il contenuto unicamente quale elemento di conferma della correttezza dell’interpretazione già autonomamente elaborata esclusivamente sulla base del quadro normativo anteriore (quello cioè vigente).

Se è corretto affermare che una disposizione successiva non può, di per sé, assurgere a criterio ermeneutico vincolante della normativa precedente (a meno che non si tratti di disposizione di interpretazione autentica, ipotesi che esula nel caso di specie), tuttavia, nel caso in esame, tale principio non risulta violato, poiché la decisione non si fonda sulla norma sopravvenuta, né le attribuisce efficacia retroattiva.

L’interpretazione accolta dalla CTR, come detto, trae il proprio fondamento esclusivo dall’analisi del dato letterale e sistematico della disciplina applicabile ratione temporis, mentre il richiamo alla normativa successiva assolve a una funzione meramente rafforzativa e confermativa dell’iter argomentativo già compiuto.

4.4. Ne consegue che il motivo non intercetta la reale ratio decidendidella sentenza impugnata, risolvendosi in una critica solo in astratto condivisibile, ma in realtà inconferente rispetto alle effettive argomentazioni poste a base della decisione.

Pertanto, esso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dall'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 139/1998 e dell'art. 7 legge 212/2000 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c.

5.1. L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR che aveva ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione.

Secondo l’Ufficio, la CTR ha ignorato che, nel contesto della procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è pienamente soddisfatta quando l’ufficio erariale indica i dati oggettivi rilevati, la categoria attribuita e i riferimenti normativi, poiché la stima si basa sulle informazioni fornite dallo stesso contribuente: negli accertamenti DOCFA non è necessario esplicitare i calcoli analitici della rendita, ma è sufficiente che il contribuente sia in grado di comprendere le ragioni del diverso classamento e di contestarle.

Nel caso concreto, tutti gli elementi essenziali erano stati indicati e l’erario aveva persino applicato un saggio di fruttuosità più favorevole al contribuente rispetto a quello da lui dichiarato.

5.2. Anche tale motivo risulta fondato.

5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 19/11/2024, n. 29754(Rv. 673082 - 01)).

5.4. La censura merita dunque accoglimento.

6. In conclusione, ragione della fondatezza del primo e quarto motivo –assorbito il secondo e dichiarata la inammissibilità del terzo – la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito.

8. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’origina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15210/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA-ROMAGNA, sede in BOLOGNA n. 466/2019 depositata i l 25/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente ha impugnato il provvedimento nr. RA00020993/2017 con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i dati per il classamento catastale di un fabbricato destinato a stoccaggio, situati in ambito portuale. La vicenda trae origine dalla dichiarazione DOCFA della ricorrente che, a seguito di lavori che avevano comportato la variazione della consistenza catastale dell'unità immobiliare, ha ritenuto di attribuire la categoria E/1 agli immobili in questione. L'agenzia ha provveduto alla rettifica del classamento proposto, attribuendo alla unità immobiliare la categoria D/7, sulla considerazione che gli immobili destinati ad uso commerciale, come quelli in esame, non potevano rientrare nella categoria E/1. 2. La CTP di Ravenna ha accolto il ricorso, con sentenza n. 97/2018, rilevando che la valutazione dell’ufficio erariale non considerava il carattere di pubblico interesse dell’immobile: la normativa sull’accatastamento in categoria E/1 delle unità immobiliari funzionali alle stazioni marittime è stata oggetto di modifiche e interpretazioni diverse, ma il criterio fondamentale è la strumentalità dell’immobile a un servizio di pubblico interesse. Le attività portuali— carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci—pur svolte da soggetti privati in regime di concessione, sono da considerare servizi pubblici, in quanto complementari al trasporto marittimo. Di conseguenza, l’immobile della [OSCURATO:SOCIETA], essendo funzionale a tali operazioni, va accatastato in categoria E/1. I giudici di prime cure hanno inoltre richiamato la legge n. 205/2017, art. 1, comma 578, che conferma l’inquadramento in categoria E/1 per banchine, aree portuali, infrastrutture e depositi strettamente funzionali ai servizi portuali, anche se concessi a privati.Infine, la Commissione ha accolto anche la censura relativa al metodo di calcolo della rendita, poiché l’amministrazione finanziaria non aveva indicato i criteri utilizzati per determinarla. 3. Tale decisione è stata impugnata dalla difesa erarialee, in via incidentale, dalla contribuente. 4. In sede di gravame, la CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale , ritenendo chegli immobili destinati ad attività portuali (carico, scarico, stoccaggio e servizi accessori) sono strettamente funzionali all’impresa marittima e privi di autonomia reddituale, in considerazione anche del carattere di pubblico interesse delle attività portuali, purese svolte da soggetti privati in regime di concessione. Ha altresì ritenuto che la legge n. 205/2017, pur applicabile solo per il futuro, è di supporto per ritenere che simile soluzione fosse compatibile anche secondo la normativa precedente. Da ultimo, ha confermato l’inadeguatezza della motivazione provvedimentale, che non aveva chiarito i criteri utilizzati per determinare il valore dell’immobile. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e de ll’ art.2082 c.c.in relazione all'art. 360 co. 1 n, 3) c.p.c. 1.1. L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR per aver classificato gli immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. nella categoria E/1 invece che nella D/7. Secondo la difesa erariale, l’art. 2, comma 40, del D.L. 262/2006 vieta l’inclusione nella categoria E degli immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad attività commerciali o industriali. La società [OSCURATO:SOCIETA] svolge infatti attività imprenditoriale a fini di lucro (carico, scarico, stoccaggio), utilizzando fabbricati che, essendo magazzini privati, producono reddito e hanno una propria autonomia funzionale. 1.2. L’Agenzia ritiene quindi erronea la valutazione della CTR, che aveva riconosciuto una funzione di pubblico interesse alle attività portuali: secondo la amministrazione ricorrente, ciò non elimina la natura privatistica e commerciale dell’attività, né giustifica l’accatastamento in E/1. La normativa e la giurisprudenza consolidata imporrebbero dunque l’attribuzione della categoria D/7. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 40 D.L. n. 262 del 3/10/2006 e dell'art. 2082 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c. 2.1. L’Agenzia delle Entrate denuncia l’omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo: la collocazione fisica degli immobili. Secondo la ricorrente, il complesso non si trova lungo una banchina portuale, ma in una strada interna della zona industriale “[OSCURATO:PERSONA]”, circostanza che escluderebbe la stretta funzionalità richiesta per l’inquadramento in categoria E/1. La difesa erariale sostiene che i fabbricati — magazzini destinati a deposito e stoccaggio — costituiscono un complesso produttivo dotato di autonomia funzionale e reddituale, con caratteristiche tipiche degli immobili a destinazione speciale, riconducibili al gruppo D/7. La CTR avrebbe quindi erroneamente classificato l’immobile secondo un criterio di globalità (proprio del gruppo E), senza considerare la reale ubicazione e funzione del compendio, che evidenzierebbero invece la sua natura industriale/commerciale. In sintesi, per l’Agenzia la mancata valutazione della collocazione geografica e funzionale del bene ha portato la CTR a trascurare elementi che avrebbero imposto l’accatastamento in categoria D/7. 3. I primi due motivi sono strettamentecongiunti. 3.1. La più recente giurisprudenza sul tema –in decisioni rese in occasione di specifici tributi, ma pronunciandosi sull’aspetto della classificazione catastale - ha contribuito a fare chiarezza sulla classificazione catastale delle aree portuali scoperte, delineando una netta distinzione da un lato sotto il profilo temporale, dall’altro sull’effettivo utilizzo dell’area, confinando invece nell’ambito della irrilevanza la ubicazione dell’immobile in area di interesse pubblico. 3.2. Queste le pronunce in tal senso: in tema di ICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. 30/12/2019, n. 34657(Rv. 656424 - 01)), e l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)). 3.3. La giurisprudenza ha inoltre chiarito chel'imposizione fiscale delle aree portuali ai fini ICI presuppone una classificazione catastale fondata sul criterio della funzione - secondo il quale occorre accertare l'eventuale svolgimento negli immobili di un'attività realizzata secondo parametri imprenditoriali - e non sui criteri dell'interesse generale e della localizzazione, in ragione del valore preponderante che assume lo sfruttamento dell'area; ne consegue che l'utilizzo delle aree da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva attribuisce alle stesse la caratteristica di autonome unità immobiliari, potenzialmente produttive di reddito, inidonee ad essere ricondotte catastalmente nella categoria E, propria degli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale (Cass.21/12/2024,n. 33741 (Rv. 673248 - 01) ) . 3.4. Va preso atto che, nel caso di specie, la stessa CTR non ha posto in minima discussione il fatto che nell’immobile si svolge attività imprenditoriale. 3.5. Sul tale specifico punto la giurisprudenza ha rilevato che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 17/09/2019, n. 23067(Rv. 655054 - 01)) . 3.6. Alla luce del quadro ermeneutico delineatosi risulta dunque da accogliere il motivo n. 1, rispetto al quale dunque la pretesa originaria del ricorrente va rigettata, con assorbimento del secondo. Ciò in base al principio secondo cui “In tema di classificazione catastale le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale, e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell’immobile di un’attività esercitata secondo parametri imprenditoriali; ne consegue che l’utilizzo dell’area per finalità economiche, in forma che determini autonoma capacità reddituale, ne esclude la possibilità di inquadramento nella categoria catastale “E”. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 578 e seguenti legge 205/2017 e dell'art. 1 comma 2 e all'art 3 comma 1 legge 212/2000 e, con riguardo agli artt. 11 e 12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. 4.1. L’Agenzia delle Entrate contesta che la CTR abbia applicato in modo retroattivo l’art. 1, comma 578, della Legge 205/2017, che disciplina il classamento in categoria E/1 degli immobili portuali strettamente funzionali ai servizi portuali. Secondo l’Ufficio, tale norma ha carattere innovativo e agevolativo, non interpretativo, e produce effetti solo dal 1° gennaio 2020, come imposto dallo stesso legislatore e dai principi dello Statuto del Contribuente sulla irretroattività delle norme tributarie. La CTR avrebbe quindi erroneamente usato questa disposizione per giustificare il classamento in E/1 anche per periodi precedenti, in contrasto con la giurisprudenza (Cass. n. 7391/2018) e ignorando che la nuova procedura catastale poteva essere attivata solo dal 2019 con effetti dal 2020. L’Agenzia rileva inoltre che la CTR ha esteso l’agevolazione anche a immobili non dimostrati come “strettamente funzionali” alle operazioni portuali, violando il comma 581 della stessa legge. 4.2. Il motivo è inammissibile. 4.3. La censura muove dall’erroneo presupposto che la CTR abbia fondato la propria decisione sull’applicazione di una disposizione sopravvenuta, attribuendole valore di interpretazione (determinante) della disciplina previgente. Tale assunto non trova peròriscontro nella motivazione della sentenza impugnata. La CTR ha, infatti, espressamente affermato che la norma successiva è destinata a operare per il futuro e ne ha richiamato il contenuto unicamente quale elemento di conferma della correttezza dell’interpretazione già autonomamente elaborata esclusivamente sulla base del quadro normativo anteriore (quello cioè vigente). Se è corretto affermare che una disposizione successiva non può, di per sé, assurgere a criterio ermeneutico vincolante della normativa precedente (a meno che non si tratti di disposizione di interpretazione autentica, ipotesi che esula nel caso di specie), tuttavia, nel caso in esame, tale principio non risulta violato, poiché la decisione non si fonda sulla norma sopravvenuta, né le attribuisce efficacia retroattiva. L’interpretazione accolta dalla CTR, come detto, trae il proprio fondamento esclusivo dall’analisi del dato letterale e sistematico della disciplina applicabile ratione temporis, mentre il richiamo alla normativa successiva assolve a una funzione meramente rafforzativa e confermativa dell’iter argomentativo già compiuto. 4.4. Ne consegue che il motivo non intercetta la reale ratio decidendidella sentenza impugnata, risolvendosi in una critica solo in astratto condivisibile, ma in realtà inconferente rispetto alle effettive argomentazioni poste a base della decisione. Pertanto, esso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dall'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 139/1998 e dell'art. 7 legge 212/2000 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. 5.1. L’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della CTR che aveva ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione. Secondo l’Ufficio, la CTR ha ignorato che, nel contesto della procedura DOCFA, la motivazione dell’atto è pienamente soddisfatta quando l’ufficio erariale indica i dati oggettivi rilevati, la categoria attribuita e i riferimenti normativi, poiché la stima si basa sulle informazioni fornite dallo stesso contribuente: negli accertamenti DOCFA non è necessario esplicitare i calcoli analitici della rendita, ma è sufficiente che il contribuente sia in grado di comprendere le ragioni del diverso classamento e di contestarle. Nel caso concreto, tutti gli elementi essenziali erano stati indicati e l’erario aveva persino applicato un saggio di fruttuosità più favorevole al contribuente rispetto a quello da lui dichiarato. 5.2. Anche tale motivo risulta fondato. 5.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 19/11/2024, n. 29754(Rv. 673082 - 01)). 5.4. La censura merita dunque accoglimento. 6. In conclusione, ragione della fondatezza del primo e quarto motivo –assorbito il secondo e dichiarata la inammissibilità del terzo – la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario del contribuente. 7. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di ambedue i gradi di giudizio di merito. 8. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’origina