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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15690/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 18707 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1 391/06 /201 6 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 17 novembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], medico ospedaliero esercente anche l’attività di libera professione, cinque avvisi di accertamento con i quali erano ripresi a tassazione maggiori redditi relativamente alle annualità comprese fra il 2006 e il 2010, con irrogazione di sanzioni.

La pretesa impositiva scaturiva dal rilievo della discrasia fra i compensi dichiarati dal Martinotti –anche come lavoratore autonomo –e le detrazioni per spese mediche operate da diverse persone fisiche mediante la produzione di fatture emesse dal predetto.

A seguito di ulteriori verifiche, era emersa la mancata dichiarazione dei compensi ricevuti da alcune cliniche private, nelle quali il professionista aveva effettuato prestazioni specialistiche; i dati risultanti erano poi stati confermati da indagini bancarie condotte ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, comma secondo, num. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La presente controversia attiene agli avvisi relativi alle annualità 2009 e 2010.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi con distinti ricorsi che, riuniti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, furono da questa respinti.

Il successivo appello del contribuente fu accolto parzialmente dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale riconobbe l’esistenza di costi deducibili e per beni ammortizzabili in relazione a ciascun anno d’imposta, mandando all’Ufficio per la rideterminazione delle conseguenti sanzioni.I giudici del gravame, in particolare, osservarono che l’art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi:TUIR) quantifica il reddito dei professionisti nella differenza fra l’ammontare dei compensi e quello delle spese sostenute e che tale previsione fa obbligo all’Ufficio, per l’ipotesi di accertamento con metodo induttivo, di procedere alla ricostruzione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti compiuti, in presenza di una contabilità regolare e degli altri requisiti (certezza, determinabilità, inerenza, competenza) previsti dalla normativa fiscale.

Conseguentemente, ritenneroil diritto del Martinotti di far valere i «maggiori costi dedotti e non transitati in contabilità».

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tremotivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Considerato che:

1. Con il primo motivodi ricorso, l’Amministrazione deduce nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e conseguente contrasto con gli artt. 132, comma primo num. 4), cod. proc. civ., e 36, comma secondo, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che la deduzione di costi non possa prescindere dai documenti contabili correttamente registrati e dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, per poi affermare la sussistenza di costi deducibili e relativi agli ammortamenti nella misura specificata in dispositivo, quantificando tuttavia gli stessi in termini incomprensibili, ovvero senza specificare se gli stessi siano desumibili dalla contabilitàovvero determinati con metodo forfetario.Ad avviso dell’Amministrazione, una tale motivazione, per la sua intrinseca contraddittorietà, non permetterebbe di individuare il percorso logico seguito dal giudicenell'adottare la decisione.

2. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazionedegli artt. 54 TUIR, 2697 cod. civ., 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che , a prescindere dal vizio motivazionale,la decisione si pone in contrasto con le disposizioni che presiedono alla deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito.

Osserva, infatti,che in presenza di ricavi analiticamente individuati e accertati a seguito di un controllo di natura bancaria, supportato da ulteriori elementi, sarebbe stato onere del contribuente dimostrare esistenza ed entità dei costi asseritamente sostenuti e inerenti alla sua attività, contabilizzati o meno.

Ancora, rileva che, a fronte di ricavi ricostruiti analiticamente, non può essere ammesso il riconoscimento di costi calcolati solo in via forfetaria; soggiunge, infine, che il contribuente aveva chiesto in via principale il riconoscimento di costi deducibili in via forfetaria nella misura del 40%, instando solo in via subordinata per la deduzione dei costi regolarmente registrati nelle scritture contabili, che aveva indicato in importi non corrispondenti a quell i stabiliti dal dispositivo della sentenza impugnata.

3. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

L’Amministrazione osserva, con riferimento all'ultimo profilo di cui alla doglianza che precede, che la determinazione dei costi operata dalla C.T.R. non risponde a nessuno dei criteri indicat i al riguardo dal contribuente.

4. Il primo motivo è fondato.4.1.

Nel ritenere parzialmente illegittimi gli atti impositivi impugnati, la C.T.R. ha operato un esplicito riferimento al disposto di cui all’art. 54 TUIR, osservando che la deduzione dei costi «non può prescindere dal documento contabile presupposto, dalla corretta registrazione e dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale (certezza, determinabilità, inerenza, competenza)» (cosìil par. 3 della sentenza impugnata).

Su tale base argomentativa,i giudici d’appello hanno poi affermato di aver «determinato l’ammontare analitico dei costi registrati e quelli relativi agli ammortamenti», secondo la misura specificata in dispositivo.

Di come sia addivenuta a ta le determinazione, tuttavia, la C.T.R. non offre alcuna indicazione nella sentenza impugnata , n eppure mediante richiamo agli atti del giudizio, eccezion fatta che per la menzione di una pronunzia di merito che, in asserita conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che il contribuente interessato dal recupero a tassazione di ricavi può «far valere maggiori costi non dedotti e non transitati in contabilità».

4.2. Il percorso argomentativ o seguito dai giudici d’appello non consente in alcun modo di comprendere le ragioni della decisione.

Per un verso, infatti, la sentenza non esplicita il criterio mediante il quale sarebbero stati determinati i costi deducibili e relativi agli ammortamenti, limitandosi al richiamo degli importi nominali indicati in dispositivo, e ciò in aperto contrasto con la contemporanea affermazione di principio in base alla quale tali costi sarebbero solo quelli risultanti dalla documentazione contabile regolarmente tenuta e muniti dei requisiti previsti dalla normativa fiscale; per altro verso, poi, è adombrato un riferimento alla possi bile rilevanza di costi «non transitati in contabilità», in termini che contraddicono radicalmente la medesima affermazione.In presenza di tali anomalie, la motivazione del provvedimento impugnato risulta così connotata da un « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero formulata in termini «perplessi ed obiettivamente incomprensibili», in modo da integrare un vizio di nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ. (in tal senso, fra le numerose altre, Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7402/2017; Cass. Sez.

U, n. 8053/2014).

5. Il rilievo di nullità della sentenza per difetto di adeguata motivazione, non consentendo di comprendere quale sia la ratio decidendiche ha condotto all’accertamento ed alla quantificazione dei costi di cui al dispositivo, comporta l’accoglimento del ricorso, senza necessità di scrutinare le restanti censure, che restano così assorbite.

La sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 18707 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1 391/06 /201 6 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 17 novembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], medico ospedaliero esercente anche l’attività di libera professione, cinque avvisi di accertamento con i quali erano ripresi a tassazione maggiori redditi relativamente alle annualità comprese fra il 2006 e il 2010, con irrogazione di sanzioni. La pretesa impositiva scaturiva dal rilievo della discrasia fra i compensi dichiarati dal Martinotti –anche come lavoratore autonomo –e le detrazioni per spese mediche operate da diverse persone fisiche mediante la produzione di fatture emesse dal predetto. A seguito di ulteriori verifiche, era emersa la mancata dichiarazione dei compensi ricevuti da alcune cliniche private, nelle quali il professionista aveva effettuato prestazioni specialistiche; i dati risultanti erano poi stati confermati da indagini bancarie condotte ai sensi dell’art. 32, comma primo, num. 7), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, comma secondo, num. 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente controversia attiene agli avvisi relativi alle annualità 2009 e 2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi con distinti ricorsi che, riuniti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, furono da questa respinti. Il successivo appello del contribuente fu accolto parzialmente dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale riconobbe l’esistenza di costi deducibili e per beni ammortizzabili in relazione a ciascun anno d’imposta, mandando all’Ufficio per la rideterminazione delle conseguenti sanzioni.I giudici del gravame, in particolare, osservarono che l’art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi:TUIR) quantifica il reddito dei professionisti nella differenza fra l’ammontare dei compensi e quello delle spese sostenute e che tale previsione fa obbligo all’Ufficio, per l’ipotesi di accertamento con metodo induttivo, di procedere alla ricostruzione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti compiuti, in presenza di una contabilità regolare e degli altri requisiti (certezza, determinabilità, inerenza, competenza) previsti dalla normativa fiscale. Conseguentemente, ritenneroil diritto del Martinotti di far valere i «maggiori costi dedotti e non transitati in contabilità». 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tremotivi. L’intimato non ha svolto difese. Considerato che: 1. Con il primo motivodi ricorso, l’Amministrazione deduce nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e conseguente contrasto con gli artt. 132, comma primo num. 4), cod. proc. civ., e 36, comma secondo, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che la deduzione di costi non possa prescindere dai documenti contabili correttamente registrati e dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, per poi affermare la sussistenza di costi deducibili e relativi agli ammortamenti nella misura specificata in dispositivo, quantificando tuttavia gli stessi in termini incomprensibili, ovvero senza specificare se gli stessi siano desumibili dalla contabilitàovvero determinati con metodo forfetario.Ad avviso dell’Amministrazione, una tale motivazione, per la sua intrinseca contraddittorietà, non permetterebbe di individuare il percorso logico seguito dal giudicenell'adottare la decisione. 2. Il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazionedegli artt. 54 TUIR, 2697 cod. civ., 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle entrate evidenzia che , a prescindere dal vizio motivazionale,la decisione si pone in contrasto con le disposizioni che presiedono alla deducibilità dei costi inerenti alla produzione del reddito. Osserva, infatti,che in presenza di ricavi analiticamente individuati e accertati a seguito di un controllo di natura bancaria, supportato da ulteriori elementi, sarebbe stato onere del contribuente dimostrare esistenza ed entità dei costi asseritamente sostenuti e inerenti alla sua attività, contabilizzati o meno. Ancora, rileva che, a fronte di ricavi ricostruiti analiticamente, non può essere ammesso il riconoscimento di costi calcolati solo in via forfetaria; soggiunge, infine, che il contribuente aveva chiesto in via principale il riconoscimento di costi deducibili in via forfetaria nella misura del 40%, instando solo in via subordinata per la deduzione dei costi regolarmente registrati nelle scritture contabili, che aveva indicato in importi non corrispondenti a quell i stabiliti dal dispositivo della sentenza impugnata. 3. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’Amministrazione osserva, con riferimento all'ultimo profilo di cui alla doglianza che precede, che la determinazione dei costi operata dalla C.T.R. non risponde a nessuno dei criteri indicat i al riguardo dal contribuente. 4. Il primo motivo è fondato.4.1. Nel ritenere parzialmente illegittimi gli atti impositivi impugnati, la C.T.R. ha operato un esplicito riferimento al disposto di cui all’art. 54 TUIR, osservando che la deduzione dei costi «non può prescindere dal documento contabile presupposto, dalla corretta registrazione e dalla presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale (certezza, determinabilità, inerenza, competenza)» (cosìil par. 3 della sentenza impugnata). Su tale base argomentativa,i giudici d’appello hanno poi affermato di aver «determinato l’ammontare analitico dei costi registrati e quelli relativi agli ammortamenti», secondo la misura specificata in dispositivo. Di come sia addivenuta a ta le determinazione, tuttavia, la C.T.R. non offre alcuna indicazione nella sentenza impugnata , n eppure mediante richiamo agli atti del giudizio, eccezion fatta che per la menzione di una pronunzia di merito che, in asserita conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che il contribuente interessato dal recupero a tassazione di ricavi può «far valere maggiori costi non dedotti e non transitati in contabilità». 4.2. Il percorso argomentativ o seguito dai giudici d’appello non consente in alcun modo di comprendere le ragioni della decisione. Per un verso, infatti, la sentenza non esplicita il criterio mediante il quale sarebbero stati determinati i costi deducibili e relativi agli ammortamenti, limitandosi al richiamo degli importi nominali indicati in dispositivo, e ciò in aperto contrasto con la contemporanea affermazione di principio in base alla quale tali costi sarebbero solo quelli risultanti dalla documentazione contabile regolarmente tenuta e muniti dei requisiti previsti dalla normativa fiscale; per altro verso, poi, è adombrato un riferimento alla possi bile rilevanza di costi «non transitati in contabilità», in termini che contraddicono radicalmente la medesima affermazione.In presenza di tali anomalie, la motivazione del provvedimento impugnato risulta così connotata da un « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», ovvero formulata in termini «perplessi ed obiettivamente incomprensibili», in modo da integrare un vizio di nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4), cod. proc. civ. (in tal senso, fra le numerose altre, Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7402/2017; Cass. Sez. U, n. 8053/2014). 5. Il rilievo di nullità della sentenza per difetto di adeguata motivazione, non consentendo di comprendere quale sia la ratio decidendiche ha condotto all’accertamento ed alla quantificazione dei costi di cui al dispositivo, comporta l’accoglimento del ricorso, senza necessità di scrutinare le restanti censure, che restano così assorbite. La sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
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