CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIa o udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] brio ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di illegale detenzione di un'arma clandestina, di ricettazione e di detenzione illegale di cartucce. Il ricorrente ha lamentato la mancata riduzione nel massimo della pena per le attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un vizio di legge inesistente e un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 ere estensore Il presidente ntalucia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].:Cc-9 — 3 ,145\-2022