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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1984

ECLI:EU:C:1984:7
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61983C0076

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 12 GENNAIO 1984 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Con atto depositato il 29 aprile 1983, la società «[OSCURATO:PERSONA]» (Bruxelles) e la sua affiliata francese, società «Fabrique de fer de Maubeuge» (Louvroil) hanno presentato, in base all'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso di merito contro la decisione 24 marzo 1983, notificata il 30 marzo seguente all'impresa «[OSCURATO:PERSONA]», società anonima, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a questa impresa un'ammenda di 111024570 franchi belgi in forza dell'art. 58 del Trattato CECA.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detta decisione o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda, e che sia dato loro atto del fatto che esse si riservano il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] come contropartita della sospensione della riscossione dell'ammenda nelle more del procedimento.

I — Nell'art. 1 della decisione impugnata si dichiara che l'impresa «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha superato, per il terzo trimestre 1981, di 1007 tonnellate la sua quota di produzione per i prodotti della categoria le e di 3878 tonnellate la parte di questa quota che poteva essere consegnata sul mercato comune; detti quantitativi le erano stati attribuiti nell'ambito del regime instaurato con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA ( 2 ) per il quarto trimestre, si rileva nel provvedimento impugnato il superamento, nella misura di 14943 tonnellate, della quota di produzione per gli stessi prodotti; infine, per lo stesso trimestre, si constata, per le categorie la e Ic, il superamento, nella misura di 261 e, rispettivamente, di 14921 tonnellate, delle parti di quote di produzione che potevano essere consegnate.

1. Le ricorrenti non contestano la realtà dei superamenti, ma, a sostegno delle conclusioni dirette contro il citato art. 1, deducono innanzitutto, col primo mezzo, che i superamenti rilevati per i prodotti della categoria le debbono essere imputati alla «Fabrique de fer de Maubeuge», società giuridicamente distinta dalla «[OSCURATO:PERSONA]».

Questo argomento mira a contestare la legittimità delle decisioni individuali che fissano le quote o parti di quote del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» per il terzo e per il quarto trimestre 1981.

Osservo che i provvedimenti, notificati a ciascuna impresa o ciascun gruppo di imprese, che fissano o adeguano trimestralmente le quote, costituiscono decisioni individuali e solo le decisioni che fissano trimestralmente le aliquote di riduzione hanno carattere generale.

Ora, dalla costante giurisprudenza della Corte ( 3 ) risulta che, nel ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale, non è lecito eccepire l'illegittimità di un'altra decisione avente lo stesso destinatario e che non sia più impugnabile.

Di conseguenza, le ricorrenti non possono eccepire utilmente l'illegittimità delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che hanno fissato le loro quote per i trimestri di cui trattasi.

Questo mezzo deve quindi essere respinto.

Ad ogni buon fine, è opportuno osservare che la società «Fabrique de fer de Maubeuge» fa parte del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» — considerato come «un'unica impresa» in conformità all'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA ( 4 ) — al quale è stata legittimamente attribuita la quota il cui superamento è stato sanzionato.

Se esiste effettivamente una società «[OSCURATO:PERSONA]» la cui sede sociale si trova a Bruxelles, i suoi stabilimenti comprendono in particolare la società anonima «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, che è un'impresa produttrice di acciaio secondo la definizione di cui all'art. 80 del Trattato CECA, ha la possibilità di controllare ( 5 ) l'impresa francese, anche essa produttrice di acciaio, società anonima «Fabrique de fer de Maubeuge», con sede in Louvroil.

Queste due imprese sono pertanto oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66, n. 1, e fanno parte del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» ( 6 ).

Del resto, non è possibile accogliere l'argomento secondo cui l'impresa «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]» non ha la possibilità di ripercuotere l'onere dell'ammenda su un'altra società del gruppo; si tratta infatti di una questione interna al gruppo di imprese ( 7 ) e ciò non può rimettere in discussione una norma adeguata alle necessità specifiche del regime delle quote.

2. Col secondo mezzo, le ricorrenti fanno carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver o di aver insufficientemente motivato il rifiuto di accogliere le loro domande di adeguamento per il terzo e quarto trimestre 1981.

Per i motivi già esposti precedentemente, anche questo mezzo è, in questa parte, irricevibile.

Esso è tuttavia ricevibile nella parte in cui concerne l'asserita insufficienza di motivazione della decisione che irroga ľ ammenda.

Va osservato che le considerazioni svolte dalle ricorrenti al riguardo si riferiscono alle quote fissate per il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]», e che le ricorrenti avevano già avuto occasione di esporle.

La mancata pronunzia della [OSCURATO:PERSONA] su questi argomenti è estranea alla decisione che fissa l'ammenda di cui trattasi, poiché questo provvedimento è la conseguenza obiettiva del superamento delle quote.

Su questo punto la decisione è motivata succintamente, ma sufficientemente.

Infine, nell'ambito del procedimento ex art. 58 del Trattato CECA la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere su tutti i punti sollevati dalle ricorrenti.

3. Con un'altra serie di mezzi (3°, 4°, 5° e 6°) le ricorrenti contestano le decisioni individuali che hanno fissato, per l'impresa «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]», le produzioni e le quantità di riferimento, le quote di produzione o le parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune durante il 3° e il 4° trimestre 1981, nonché le decisioni implicite o espresse con cui, in base all'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, è stato rifiutato l'adeguamento.

In particolare, col 4° mezzo esse sostengono che il criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare le produzioni di riferimento della categoria le ha modificato la parte tradizionalmente detenuta dal «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» nella produzione di acciaio, che è scesa dall'1,6 % allo 0,95 %, mentre nel contempo talune imprese concorrenti non hanno neanche esaurito le loro quote di produzione.

Bisogna constatare che, poiché queste decisioni individuali sono divenute definitive in mancanza di impugnazione nei termini stabiliti, le ricorrenti non possono rimetterle in discussione nel presente procedimento; esse non possono nemmeno eccepire l'illegittimità delle disposizioni di una decisione generale che non costituiscono la base della decisione individuale impugnata.

Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte giustamente che il sistema adottato non comporta alcuna discriminazione nei confronti delle ricorrenti; tuttavia, esso non può garantire ad ogni impresa la conservazione della sua parte di mercato, né può adeguarsi ai superamenti delle quote derivanti da anticipazioni — anche in buona fede — eccessive.

Voi avete già dichiarato che l'estensione del regime delle quote alla produzione destinata all'esportazione e l'istituzione di un regime di quote di consegna erano conformi al Trattato ( 8 ) e che l'art. 58 «non impone affatto alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di garantire ad una determinata impresa, a danno delle altre imprese della Comunità, una produzione minima che essa ritenga indicata in relazione ai propri criteri di redditività e di sviluppo» ( 9 ).

4. Col settimo mezzo le ricorrenti contestano il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di adeguamento delle loro produzioni di riferimento, per il terzo trimestre 1981, per i prodotti della categoria le e, per il quarto trimestre 1981, per i prodotti di tutta la categoria

I. Anche a questo proposito va rilevato che il rifiuto non è stato impugnato in tempo utile con un ricorso d'annullamento.

Per di più, i motivi per i quali avete respinto, con la sentenza 22 giugno 1983 ( 10 ), un ricorso d'annullamento — proposto tempestivamente dalle stesse ricorrenti — contro una decisione concernente il 4° trimestre 1982 valgono senz'altro anche nella presente causa.

5. Con l'ottavo mezzo le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alla lettera 28 ottobre 1981 con la quale la società «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]», chiedeva l'adeguamento delle quote di produzione della sua impresa e della «Fabrique de fer de Maubeuge» per il 4° trimestre 1981, e comunicava quanto segue alla [OSCURATO:PERSONA]: «in mancanza di un vostro parere, considereremo che voi siete d'accordo sulle quote di produzione sopra indicate nonché sulle quote di consegna che ne conseguono».

Dal silenzio della [OSCURATO:PERSONA] le ricorrenti avrebbero legittimamente dedotto che essa aveva approvato gli adeguamenti proposti ed attuati e che tali adeguamenti non potevano costituire «superamenti».

Esse osservano che, siccome la [OSCURATO:PERSONA] si pronunzia sulle domande di adeguamento delle quote solo dopo la scadenza del trimestre per il quale sono presentate, le imprese non hanno altra scelta — se vogliono sopravvivere — che superare le quote che sono state loro assegnate e incorrere così in ammende. [OSCURATO:PERSONA] replica giustamente che il suo silenzio non può essere equiparato ad un tacito assenso.

Infatti, qualsiasi deroga al regime obbligatorio e generale delle quote rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 14 della decisione generale n. 1831/81 e può essere concessa solo con decisione individuale espressa e motivata.

Si può tuttavia deplorare la mancanza di risposta alla lettera 28 ottobre 1981.

II — Infine, le ricorrenti chiedono una riduzione dell'aliquota dell'ammenda e deducono l'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad aggiungere unilateralmente e a posteriori modalità che non figurano nell'art. 12 della decisione n. 1831/81, con il quale, ai sensi dell'art. 58, n. 4, del Trattato, essa stessa aveva stabilito l'importo e le modalità delle ammende.

Nella decisione si sarebbe, in particolare, tenuto conto del fatto che il bilancio del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» era attivo e che i superamenti accertati ( 11 ) rappresentavano oltre il 10 % delle quote o delle parti di queste quote che potevano essere consegnate nel mercato comune (ad eccezione dei superamenti di 1007 tonnellate nella categoria le e di 161 tonnellate nella categoria la); per contro, si sarebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che detto gruppo si è ristrutturato senza alcun aiuto pubblico, a differenza di altre imprese.

Queste censure, ammesso che siano ricevibili, vanno a mio avviso respinte in base alle considerazioni svolte nelle vostre sentenze 18 marzo 1980, Valsabbia e altri ( 12 ), e 11 maggio 1983, Klöckner ( 13 ).

Osservo, per concludere, che il summenzionato art. 12, interpretato alla luce dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, non esclude affatto la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di graduare l'importo dell'ammenda in funzione delle circostanze della trasgressione ( 14 ).

Ora, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha per l'appunto tenuto conto degli antecedenti dell'impresa.

Di conseguenza, la domanda di riduzione dell'ammenda non risulta giustificata e non va accolta.

Concludo per il rigetto del ricorso e per la condanna delle ricorrenti alle spese. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) GU L 180 del 1 o

7. 1981, pag. 1 . ( 3 ) Da ultimo, sentenza 19.

10. 1983, causa 265/82, Usinor, punto 7, Race. 1983, pag. 3105 . ( 4 ) «Un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'art. 66 deve essere considerato ai sensi della presente decisione come un'unica impresa anche se tali imprese abbiano sede in Stati membri differenti» ( GU L 180 del 1 o

7. 1981, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1954, n. 24/54, GU n. 3 dell' 11.

5. 1954, pag. 345 . ( 6 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7.

7. 1975, relativa alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA].

Ltd da parte di [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]. ( 7 ) Causa 13.

7. 1962, Klockner e Hoesch, cause riunite 17 e 20/61, Racc. pag. 597 . ( 8 ) Sentenza 7.

7. 1982, causa 119/81, Klöckner, punti 21 e segg., Racc. pag. 2652 ; sentenza 11.

5. 1983, causa 244/81, Klöckner, punti 39-47, Racc. 1983, pag. 1451 . ( 9 ) Sentenza 11.

5. 1983, sopracitata, punto

27. ( 10 ) Causa 317/82, Racc. 1983, pag. 2041, punto 12 . ( 11 ) All'impresa «[OSCURATO:PERSONA] ßoel SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA]», era già stata inflitta un'ammenda, il 24 novembre 1982, per il superamento, nella misura di 2581 tonnellate, della quota di produzione per i prodotti della categoria I, che le era stata comunicata per il 2° trimestre 1981. ( 12 ) Cause riunite nn. 154/78 e segg., Racc. pag. 1026, punto 159 : «... decidendo di applicare aliquote d'ammenda ... (del) 10 % dell'importo {delle sottoquota-zioni) per le imprese medie con bilancio negativo ..., rispetto all'aliquota che essa ha facoltà di applicare a norma dell'art. 64 del Trattato — il doppio dell'importo delle vendite irregolari — (la [OSCURATO:PERSONA]) ha equamente tenuto conto della situazione delle varie imprese coinvolte». ( 13 ) Causa 244/81, Racc. 1983, pag. 1451, punti 36-38 . ( 14 ) Sentenza 16.

11. 1983, causa 188/82, Thyssen, Racc. 1983, pag. 3721, punto 20 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61983C0076 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 12 GENNAIO 1984 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Con atto depositato il 29 aprile 1983, la società «[OSCURATO:PERSONA]» (Bruxelles) e la sua affiliata francese, società «Fabrique de fer de Maubeuge» (Louvroil) hanno presentato, in base all'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso di merito contro la decisione 24 marzo 1983, notificata il 30 marzo seguente all'impresa «[OSCURATO:PERSONA]», società anonima, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto a questa impresa un'ammenda di 111024570 franchi belgi in forza dell'art. 58 del Trattato CECA. Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detta decisione o, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda, e che sia dato loro atto del fatto che esse si riservano il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] come contropartita della sospensione della riscossione dell'ammenda nelle more del procedimento. I — Nell'art. 1 della decisione impugnata si dichiara che l'impresa «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha superato, per il terzo trimestre 1981, di 1007 tonnellate la sua quota di produzione per i prodotti della categoria le e di 3878 tonnellate la parte di questa quota che poteva essere consegnata sul mercato comune; detti quantitativi le erano stati attribuiti nell'ambito del regime instaurato con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA ( 2 ) per il quarto trimestre, si rileva nel provvedimento impugnato il superamento, nella misura di 14943 tonnellate, della quota di produzione per gli stessi prodotti; infine, per lo stesso trimestre, si constata, per le categorie la e Ic, il superamento, nella misura di 261 e, rispettivamente, di 14921 tonnellate, delle parti di quote di produzione che potevano essere consegnate. 1. Le ricorrenti non contestano la realtà dei superamenti, ma, a sostegno delle conclusioni dirette contro il citato art. 1, deducono innanzitutto, col primo mezzo, che i superamenti rilevati per i prodotti della categoria le debbono essere imputati alla «Fabrique de fer de Maubeuge», società giuridicamente distinta dalla «[OSCURATO:PERSONA]». Questo argomento mira a contestare la legittimità delle decisioni individuali che fissano le quote o parti di quote del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» per il terzo e per il quarto trimestre 1981. Osservo che i provvedimenti, notificati a ciascuna impresa o ciascun gruppo di imprese, che fissano o adeguano trimestralmente le quote, costituiscono decisioni individuali e solo le decisioni che fissano trimestralmente le aliquote di riduzione hanno carattere generale. Ora, dalla costante giurisprudenza della Corte ( 3 ) risulta che, nel ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale, non è lecito eccepire l'illegittimità di un'altra decisione avente lo stesso destinatario e che non sia più impugnabile. Di conseguenza, le ricorrenti non possono eccepire utilmente l'illegittimità delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che hanno fissato le loro quote per i trimestri di cui trattasi. Questo mezzo deve quindi essere respinto. Ad ogni buon fine, è opportuno osservare che la società «Fabrique de fer de Maubeuge» fa parte del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» — considerato come «un'unica impresa» in conformità all'art. 2, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA ( 4 ) — al quale è stata legittimamente attribuita la quota il cui superamento è stato sanzionato. Se esiste effettivamente una società «[OSCURATO:PERSONA]» la cui sede sociale si trova a Bruxelles, i suoi stabilimenti comprendono in particolare la società anonima «[OSCURATO:PERSONA]», con sede in [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, che è un'impresa produttrice di acciaio secondo la definizione di cui all'art. 80 del Trattato CECA, ha la possibilità di controllare ( 5 ) l'impresa francese, anche essa produttrice di acciaio, società anonima «Fabrique de fer de Maubeuge», con sede in Louvroil. Queste due imprese sono pertanto oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66, n. 1, e fanno parte del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» ( 6 ). Del resto, non è possibile accogliere l'argomento secondo cui l'impresa «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]» non ha la possibilità di ripercuotere l'onere dell'ammenda su un'altra società del gruppo; si tratta infatti di una questione interna al gruppo di imprese ( 7 ) e ciò non può rimettere in discussione una norma adeguata alle necessità specifiche del regime delle quote. 2. Col secondo mezzo, le ricorrenti fanno carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver o di aver insufficientemente motivato il rifiuto di accogliere le loro domande di adeguamento per il terzo e quarto trimestre 1981. Per i motivi già esposti precedentemente, anche questo mezzo è, in questa parte, irricevibile. Esso è tuttavia ricevibile nella parte in cui concerne l'asserita insufficienza di motivazione della decisione che irroga ľ ammenda. Va osservato che le considerazioni svolte dalle ricorrenti al riguardo si riferiscono alle quote fissate per il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]», e che le ricorrenti avevano già avuto occasione di esporle. La mancata pronunzia della [OSCURATO:PERSONA] su questi argomenti è estranea alla decisione che fissa l'ammenda di cui trattasi, poiché questo provvedimento è la conseguenza obiettiva del superamento delle quote. Su questo punto la decisione è motivata succintamente, ma sufficientemente. Infine, nell'ambito del procedimento ex art. 58 del Trattato CECA la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere su tutti i punti sollevati dalle ricorrenti. 3. Con un'altra serie di mezzi (3°, 4°, 5° e 6°) le ricorrenti contestano le decisioni individuali che hanno fissato, per l'impresa «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]», le produzioni e le quantità di riferimento, le quote di produzione o le parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune durante il 3° e il 4° trimestre 1981, nonché le decisioni implicite o espresse con cui, in base all'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, è stato rifiutato l'adeguamento. In particolare, col 4° mezzo esse sostengono che il criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare le produzioni di riferimento della categoria le ha modificato la parte tradizionalmente detenuta dal «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» nella produzione di acciaio, che è scesa dall'1,6 % allo 0,95 %, mentre nel contempo talune imprese concorrenti non hanno neanche esaurito le loro quote di produzione. Bisogna constatare che, poiché queste decisioni individuali sono divenute definitive in mancanza di impugnazione nei termini stabiliti, le ricorrenti non possono rimetterle in discussione nel presente procedimento; esse non possono nemmeno eccepire l'illegittimità delle disposizioni di una decisione generale che non costituiscono la base della decisione individuale impugnata. Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte giustamente che il sistema adottato non comporta alcuna discriminazione nei confronti delle ricorrenti; tuttavia, esso non può garantire ad ogni impresa la conservazione della sua parte di mercato, né può adeguarsi ai superamenti delle quote derivanti da anticipazioni — anche in buona fede — eccessive. Voi avete già dichiarato che l'estensione del regime delle quote alla produzione destinata all'esportazione e l'istituzione di un regime di quote di consegna erano conformi al Trattato ( 8 ) e che l'art. 58 «non impone affatto alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di garantire ad una determinata impresa, a danno delle altre imprese della Comunità, una produzione minima che essa ritenga indicata in relazione ai propri criteri di redditività e di sviluppo» ( 9 ). 4. Col settimo mezzo le ricorrenti contestano il silenzio-rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di adeguamento delle loro produzioni di riferimento, per il terzo trimestre 1981, per i prodotti della categoria le e, per il quarto trimestre 1981, per i prodotti di tutta la categoria I. Anche a questo proposito va rilevato che il rifiuto non è stato impugnato in tempo utile con un ricorso d'annullamento. Per di più, i motivi per i quali avete respinto, con la sentenza 22 giugno 1983 ( 10 ), un ricorso d'annullamento — proposto tempestivamente dalle stesse ricorrenti — contro una decisione concernente il 4° trimestre 1982 valgono senz'altro anche nella presente causa. 5. Con l'ottavo mezzo le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alla lettera 28 ottobre 1981 con la quale la società «[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]», chiedeva l'adeguamento delle quote di produzione della sua impresa e della «Fabrique de fer de Maubeuge» per il 4° trimestre 1981, e comunicava quanto segue alla [OSCURATO:PERSONA]: «in mancanza di un vostro parere, considereremo che voi siete d'accordo sulle quote di produzione sopra indicate nonché sulle quote di consegna che ne conseguono». Dal silenzio della [OSCURATO:PERSONA] le ricorrenti avrebbero legittimamente dedotto che essa aveva approvato gli adeguamenti proposti ed attuati e che tali adeguamenti non potevano costituire «superamenti». Esse osservano che, siccome la [OSCURATO:PERSONA] si pronunzia sulle domande di adeguamento delle quote solo dopo la scadenza del trimestre per il quale sono presentate, le imprese non hanno altra scelta — se vogliono sopravvivere — che superare le quote che sono state loro assegnate e incorrere così in ammende. [OSCURATO:PERSONA] replica giustamente che il suo silenzio non può essere equiparato ad un tacito assenso. Infatti, qualsiasi deroga al regime obbligatorio e generale delle quote rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 14 della decisione generale n. 1831/81 e può essere concessa solo con decisione individuale espressa e motivata. Si può tuttavia deplorare la mancanza di risposta alla lettera 28 ottobre 1981. II — Infine, le ricorrenti chiedono una riduzione dell'aliquota dell'ammenda e deducono l'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad aggiungere unilateralmente e a posteriori modalità che non figurano nell'art. 12 della decisione n. 1831/81, con il quale, ai sensi dell'art. 58, n. 4, del Trattato, essa stessa aveva stabilito l'importo e le modalità delle ammende. Nella decisione si sarebbe, in particolare, tenuto conto del fatto che il bilancio del «gruppo [OSCURATO:PERSONA]» era attivo e che i superamenti accertati ( 11 ) rappresentavano oltre il 10 % delle quote o delle parti di queste quote che potevano essere consegnate nel mercato comune (ad eccezione dei superamenti di 1007 tonnellate nella categoria le e di 161 tonnellate nella categoria la); per contro, si sarebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che detto gruppo si è ristrutturato senza alcun aiuto pubblico, a differenza di altre imprese. Queste censure, ammesso che siano ricevibili, vanno a mio avviso respinte in base alle considerazioni svolte nelle vostre sentenze 18 marzo 1980, Valsabbia e altri ( 12 ), e 11 maggio 1983, Klöckner ( 13 ). Osservo, per concludere, che il summenzionato art. 12, interpretato alla luce dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, non esclude affatto la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di graduare l'importo dell'ammenda in funzione delle circostanze della trasgressione ( 14 ). Ora, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha per l'appunto tenuto conto degli antecedenti dell'impresa. Di conseguenza, la domanda di riduzione dell'ammenda non risulta giustificata e non va accolta. Concludo per il rigetto del ricorso e per la condanna delle ricorrenti alle spese. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) GU L 180 del 1 o 7. 1981, pag. 1 . ( 3 ) Da ultimo, sentenza 19. 10. 1983, causa 265/82, Usinor, punto 7, Race. 1983, pag. 3105 . ( 4 ) «Un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'art. 66 deve essere considerato ai sensi della presente decisione come un'unica impresa anche se tali imprese abbiano sede in Stati membri differenti» ( GU L 180 del 1 o 7. 1981, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] 6 maggio 1954, n. 24/54, GU n. 3 dell' 11. 5. 1954, pag. 345 . ( 6 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7. 7. 1975, relativa alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. Ltd da parte di [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]. ( 7 ) Causa 13. 7. 1962, Klockner e Hoesch, cause riunite 17 e 20/61, Racc. pag. 597 . ( 8 ) Sentenza 7. 7. 1982, causa 119/81, Klöckner, punti 21 e segg., Racc. pag. 2652 ; sentenza 11. 5. 1983, causa 244/81, Klöckner, punti 39-47, Racc. 1983, pag. 1451 . ( 9 ) Sentenza 11. 5. 1983, sopracitata, punto 27. ( 10 ) Causa 317/82, Racc. 1983, pag. 2041, punto 12 . ( 11 ) All'impresa «[OSCURATO:PERSONA] ßoel SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA]», era già stata inflitta un'ammenda, il 24 novembre 1982, per il superamento, nella misura di 2581 tonnellate, della quota di produzione per i prodotti della categoria I, che le era stata comunicata per il 2° trimestre 1981. ( 12 ) Cause riunite nn. 154/78 e segg., Racc. pag. 1026, punto 159 : «... decidendo di applicare aliquote d'ammenda ... (del) 10 % dell'importo {delle sottoquota-zioni) per le imprese medie con bilancio negativo ..., rispetto all'aliquota che essa ha facoltà di applicare a norma dell'art. 64 del Trattato — il doppio dell'importo delle vendite irregolari — (la [OSCURATO:PERSONA]) ha equamente tenuto conto della situazione delle varie imprese coinvolte». ( 13 ) Causa 244/81, Racc. 1983, pag. 1451, punti 36-38 . ( 14 ) Sentenza 16. 11. 1983, causa 188/82, Thyssen, Racc. 1983, pag. 3721, punto 20 .
Sentenza Corte di giustizia UE/1984 — Fons Iuris — Fons Iuris