CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 10021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18256-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO, Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 2- [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la decisione n. 23/2020 della COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] A seguito di segnalazione da parte del Presidente della FNOMCeO in merito ad alcune dichiarazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in materia di terapie vaccinali su numerosi siti Internet, l’Ordine dei Medici di Milano decideva di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la pubblicazione di commenti e video in rete costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche, in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, con le disposizioni del SSN e le direttive regionali, nonché con le evidenze della letteratura scientifica disponibile. Dopo avere proceduto all’audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva la legittimità della propria condotta, in quanto Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 3- espressiva della libera manifestazione del pensiero, ed essendo pervenute altre segnalazioni circa l’attività del ricorrente, tra cui una missiva inviata con la sottoscrizione anche del [OSCURATO:PERSONA] al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità, con la quale era esternato un atteggiamento di scetticismo nei confronti del rimedio vaccinale, la Commissione per gli iscritti all’albo dei medici chirurghi deliberava l’apertura del procedimento disciplinare, assumendo che il sanitario aveva gettato discredito sulle terapie vaccinali e propalato in maniera censurabile, scorretta e scarsamente scientifica i nocumenti dell’attività vaccinale per l’infanzia, senza però evidenziarne i vantaggi prevalenti, negando anche la sussistenza dell’immunità di gregge e menzionando la presenza di mercurio nei vaccini, sebbene da tempo non più utilizzato per la loro preparazione. Il tutto in violazione degli artt. 1, co. 2, 2 e 55 del Codice di deontologia medica 2006/2007, e per condotte poste in essere tra il 20 ottobre 2015 ed il 2017. In sede di procedimento disciplinare il dott. [OSCURATO:PERSONA] contestava la ricorrenza dell’illecito contestatogli, evidenziando di avere sempre dato una corretta informazione, in ragione della necessità di dare contezza anche dei rischi della pratica vaccinale, rischi confermati anche dalle leggi dello Stato che riconoscevano un indennizzo in favore dei soggetti che avessero subito dei danni in conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie. Assumeva che erano anche corrette le informazioni offerte quanto all’immunità di gregge ed alla presenza del mercurio. [OSCURATO:PERSONA] con delibera del 2 ottobre 2017 disponeva la radiazione del sanitario dall’albo dei medici chirurghi. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 4- Tale decisione era impugnata dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] che, con la decisione n. 23 del 3 maggio 2021, rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] disattendeva la deduzione circa il difetto di specificità della contestazione così come quella relativa alla sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i fatti per i quali in precedenza il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a procedimento disciplinare erano del tutto diversi e molto risalenti nel tempo. Osservava che la decisione impugnata non aveva contestato al ricorrente il libero esercizio della manifestazione del pensiero, ma aveva piuttosto censurato la diffusione presso un pubblico indifferenziato di informazioni fuorvianti, non convalidate dalla comunità scientifica prevalente, violando il dovere deontologico di dare un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente. In tal senso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che alcune delle informazioni trasmesse, circa il maggiore livello di salute dei bambini non vaccinati erano prive di fondamento scientifico ed erano rese senza una precisa indicazione delle percentuali dalle quali erano tratte le conseguenze, non rappresentando il risultato di una compiuta ricerca epidemiologica. Dopo aver ricordato la cogenza per i medici anche delle norme deontologiche, sottolineava come molte delle affermazioni fatte dal [OSCURATO:PERSONA] erano prive di conforto dal punto di vista scientifico, non potendo essere invocata la libertà dell’arte e della scienza per giustificare la condotta contestata. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto della missiva inviata al Presidente dell’ISS, e sottoscritta per adesione del Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 5- reclamante, si rilevava come la stessa offrisse un’informazione di carattere allarmistico, ed ad un pubblico indifferenziato, senza il supporto della letteratura scientifica settoriale né di dati epidemiologici acclarati. La condotta era quindi meritevole di sanzione e con una misura particolarmente rigorosa in ragione del coinvolgimento nella condotta illecita della salute di soggetti fragili e maggiormente vulnerabili. Occorreva armonizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con quello alla tutela della salute, individuale e collettiva, e ciò poteva avvenire solo tramite un’informazione trasmessa secondo le evidenze scientifiche disponibili, tenendo conto delle linee diagnostiche e terapeutiche accreditate. Inoltre, non poteva non tenersi conto del fatto che la stessa Costituzione riconosce l’ammissibilità di trattamenti sanitari obbligatori occorrendo contemperare il diritto alla salute del singolo con quello della collettività, e ciò anche ove il trattamento riguardi dei minori che vantano in ogni caso un interesse a ricevere la cura migliore anche nei confronti dei genitori che non intendano adempiere al loro compito di cura. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi ribadito la piena compatibilità con l’art. 32 Cost. delle norme che impongano un trattamento sanitario obbligatorio, ed anche di tipo vaccinale, non potendo il potere attribuito ai genitori di provvedere alla cura dei figli, risolversi in scelte potenzialmente pregiudizievoli per la loro salute La cassazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] per gli esercenti le Professioni sanitarie è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi di ricorso. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 6- Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Milano hanno resistito con autonomi controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorrente ed il Consiglio dell’Ordine dei Medici hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con ordinanza interlocutoria n. 32741 del 24 novembre 2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza stessa ed a tanto ha provveduto il ricorrente in data 19 gennaio 2024. All’esito di tale adempimento la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 9 aprile 2024, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per l’irregolare costituzione del collegio giudicante della [OSCURATO:PERSONA] per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), in quanto i relativi membri sarebbero stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016 n. 425, in maniera illegittima, posto che il potere di nomina ai sensi dell’art. 17 del D. Lgt. n. 233/1946 prevede che la nomina debba avvenire con Decreto del Capo dello Stato. Né vale opporre la diversa previsione di cui all’art. 1 della legge n. 13/1991, in quanto tale norma prescrive che il decreto del Presidente delle Repubblica sia necessario per tutte le nomine e conferimento di incarichi direttivi a magistrati sia ordinari che speciali, tra i quali rientra anche la CCEPS. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 7- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza in quanto la CCEPS ha giudicato nella vicenda con la partecipazione di soli quattro membri (il Presidente, cons. Pasca, e tre giudici a latere, Gaudiano, Nume e Mora), il tutto in evidente violazione dell’art. 17 del D. Lgt. n. 233/1946 che per la validità delle decisioni prescrive la presenza di non meno di cinque membri, compreso il Presidente. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 111 e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU; nonché violazione dell’art. 28 del DLCPS n. 233/1946, in relazione all’art. 66 del DPR n. 221/1950, con assenza o mera apparenza della motivazione. Si sostiene che sarebbe avvenuta la trattazione unitaria dei primi cinque motivi di opposizione, senza avvedersi che si trattava della paragrafazione dei diversi profili in cui si articolava il ricorso. Ma in ogni caso la motivazione ha eluso le critiche poste dal ricorrente, stante anche il richiamo della CCEPS a precedenti della Corte Costituzionale privi di pertinenza, ed offrendo una lettura dell’art. 32 Cost. mai avallata dal giudice delle leggi. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 25 co. 2, e 117 co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed all’art. 1 Prot. Add. CEDU, per insufficiente determinatezza delle fattispecie di illecito disciplinare contestate e per l‘imprevedibilità della loro applicazione. Necessaria interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt. 7, co. 3, e 28 del DLCPS n. 233/1946, come specificata dagli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, o in alternativa sollevazione di una questione di legittimità costituzionale sulle medesime disposizioni. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 8- Si deduce che le norme del codice deontologico applicate si espongono ad un evidente contrasto con i principi di determinatezza e prevedibilità della fattispecie di illecito, principi suscettibili di trovare applicazione anche rispetto a sanzioni non formalmente penali, quali quelle disciplinari. Le previsioni di cui al DLCPS conterrebbero delle deleghe in bianco con il rinvio a norme di rango inferiore, le quali descrivono l’illecito con previsioni dal contenuto del tutto vago e generico che a loro volta contrastano con principi costituzionali e convenzionali. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 25 c. 2, e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed all’art. 1 Prot. Add. CEDU, nonché degli art. 7 co. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946 per erronea applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, non più vigenti nel tempus commissi delicti. Si deduce che sarebbero state applicate delle sanzioni in applicazione di norme del codice deontologico che non erano più vigenti alla data della commissione delle condotte contestate, esseno nelle more stato emanato un nuovo codice deontologico. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 21 Cost. in combinato disposto con gi artt. 33 e 32 Cst., nonché con l‘art.117 co. 1 Cost., in relazione all’art. 10 CEDU, con violazione e falsa applicazione degli artt. 7. C. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946 in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, stante la necessità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di queste disposizioni, o in alternativa la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 9- Si deduce che la condotta contestata non è inerente all’esercizio della professione medica, ma alla manifestazione delle opinioni del ricorrente in ambito scientifico ovvero nel dibattito politico - legislativo. La radiazione può giustificarsi solo per le condotte che siano strettamente correlate all’attività di cura dei pazienti, ma non può farsi derivare invece dall’attività informativa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anche il divario delle opinioni circa l’utilità dei vaccini nella comunità scientifica, le opinioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene non condivise dala maggioranza degli studiosi, sono espressione di libera manifestazione del pensiero e non possono quindi essere represse con il rimedio della sanzione disciplinare. Si palesa quindi erronea l‘interpretazione delle norme deontologiche offerta dal giudice speciale, non potendosi reputare che vi sia stato un effettivo bilanciamento tra il diritto dell’individuo ad esprimere la propria opinione e la tutela della salute collettiva. L’art. 55 del codice deontologico obbliga il medico ad adottare cautela nell’informazione data al cittadino, ma non può comprimere in maniera così grave la libertà di espressione del sanitario, essendo quindi necessario leggere la norma in conformità dei principi costituzionali e convenzionali. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, 25 co. 2, 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 ed 8 CEDU ed 1 Prot. Add. CEDU, anche n combinato disposto con l‘art. 14 EDU per assenza di proporzionalità della sanzione e di idonei criteri legali volti a limitare la discrezionalità degli organi disciplinari nella sua individuazione. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 10- Si sostiene la necessità di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt. 7 co. 3 e 28 del DLCPS n. 233/1946, come specificata dagli artt. 40 e 41 del DPR n. 221/1950 e dagli artt. 1, 2, 4 e 55 del Codice deontologico del 2006/2007, ovvero in alternativa la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Si assume che la sanzione della radiazione sia del tutto sproporzionata rispetto ai fatti di causa, essendo stata omessa una adeguata motivazione sul punto. La rilevanza e l’incidenza della radiazione impongono invece una particolare attenzione e motivazione. Ove si opinasse in senso diverso, e si ritenesse che nella discrezionalità del giudice speciale rientri la possibilità di irrogare la radiazione anche per condotte come quelle poste in essere dal ricorrente, allora la norma nazionale si porrebbe in evidente contrasto sia con i principi costituzionali in tema di determinatezza e prevedibilità della pena, sia con gli analoghi principi convenzionali. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha specificato che (Cass. nn. 596 e 597 del 2015) la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è un organo di giurisdizione speciale chiamato ad esaminare, tra l'altro, i ricorsi avverso i provvedimenti degli Ordini e Collegi professionali locali in materia di albo e di irrogazione di sanzioni disciplinari. La nomina e la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 17. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 11- In base a questa disposizione, la Commissione centrale è "nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al sesto. Fanno altresì parte della Commissione: (...) a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti". Questa disposizione ha ricevuto alcune modifiche implicite di dettaglio, e tra queste, rilevano, ai fini del motivo in esame, la circostanza che l'atto di nomina non assume più la forma del D.P.R., ma quello del D.P.C.M., in forza dellaL. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2(Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del D.P.R.), ai sensi del quale "Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del D.P.R., sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri, sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". La disciplina, così modificata, è tuttora vigente e l'organo continua ad operare in base ad essa. IlD.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 15, comma 3-bis (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), aggiunto dalla Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 12- 189, ha, infatti, stabilito: "In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui allaL. 4 novembre 2010, n. 183, art. 2, comma 4e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui alD.L. 28 giugno 2012, n. 89, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dallaL. 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo. Ne consegue che la designazione dei componenti della CCEPS con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è legittima, rivelandosi quindi il motivo privo di fondamento. 3.Viceversa deve reputarsi fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi quindi dare continuità a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, la decisione assunta dalla Commissione centrale, formata da meno di cinque componenti, così come richiesto dall'art. 17 del d.lgs. del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n. 233 del 1946, è nulla (Cass. n. 2817 del 31/01/2023). La composizione della [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dall'art. 17 del d.lgs.vo del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n.233 del 1946, che, per quanto di interesse, prevede al primo comma che "Presso l'[OSCURATO:PERSONA] per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 13- consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°". Il settimo comma dell'art. 17 d.lgs. 233/1946 dispone che per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica. Sulla vicenda della composizione della Commissione è, a suo tempo, intervenuta laCorte Costituzionale che, con sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 per via della illegittima composizione della Commissione stessa, poiché di essa facevano parte due dirigenti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], Ministero che è, a sua volta, parte necessaria del procedimento, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 769 del 6 febbraio 2018 nel ribadire che la [OSCURATO:PERSONA], soprattutto con riferimento ai suoi poteri disciplinari, ha natura giurisdizionale "alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni dell'ordinamento in materia e, comunque, di quelle già contenute nella disciplina del 1946, e che - come la dottrina ha osservato - il sistema della c.d. giurisdizione professionale rimonta a tempi precedenti alla Costituzione, a tempi, cioè, in cui la disciplina della giurisdizione, per usare le parole di tale dottrina, e la tutela stessa delle situazioni soggettive "era molto diversa, e certamente rigorosa, rispetto a quella della Carta costituzionale", e pur manifestando l'auspicio che il legislatore intervenga con una disciplina della Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 14- materia più moderna, più organica e più rispettosa dei principi costituzionali ed europei, allo stato della legislazione vigente, quale rimodulata dalle pronunce della Corte costituzionale, ha però ritenuto che il d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, era illegittimo, quanto alla nomina di due componenti della CCEPS, di cui uno effettivo e l’altro supplente. Si trattava, infatti, di due dirigenti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene designati dal Consiglio Superiore di Sanità e non più, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, dallo stesso Ministero della [OSCURATO:PERSONA], non fornivano, stavolta sul piano sostanziale, i prescritti requisiti di autonomia e indipendenza dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] stesso, riproducendo la stessa situazione censurata dal giudice delle leggi. E’ stato quindi dato l’invito all’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla designazione e alla nomina di due membri, effettivo e supplente, della Commissione che forniscano, da un lato, per ambito attitudinale, professionalità e competenza e, dall'altro, per l'assenza di qualsivoglia soggezione del proprio status economico e giuridico al Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in sostanziale e non solo formale conformità a quanto ha stabilito la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016, le necessarie e sufficienti garanzie di imparzialità e di indipendenza nel proprio operato di componenti della Commissione stessa, quale organo decisionale della giurisdizione speciale in sede disciplinare. Analogo contenuto presenta anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 4059 del 2018, che ha ribadito come, anche a seguito dell’intervento della Consulta, la composizione della [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 15- centrale per gli esercenti professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale, è disciplinata dall'art. 17, d.lg. 13 settembre 1946, n. 233, senza che sul punto sia necessario, per il suo perdurante funzionamento, un intervento normativo a rimodularne la composizione, il cui numero si è ridotto da nove a sette membri. Così riassunto il quadro normativo, anche alla luce della parziale dichiarazione di incostituzionalità della norma, resta però tuttora applicabile la previsione di cui all’art. 17 sopra riportata che individua in 5 il numero di membri minimo per la validità delle decisioni (comma 7), avendo peraltro di recente questa Corte affermato che nulla osta a che la CCEPS possa decidere anche con un numero pari di componenti, stante la previsione di cui all'art.65 del d.p.r. 221/1950 che prevede che "Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti" (Cass. n. 23253/2021). Il caso esaminato dal precedente ora richiamato, se avalla la legittimità delle decisioni adottate dalla CCEPS con un numero di componenti superiore a quello minimo di cinque, e ciò anche se il numero sia pari, trovando la norma il rimedio per l’ipotesi di parità di voti tra i componenti nella prevalenza accordata al voto del Presidente, non può in alcun modo avallare una soluzione che consenta di superare la previsione in merito al numero minimo dei partecipanti alla decisione, previsione a presidio della quale è appunto posta la sanzione della validità della decisione. Come si ricava dal testo del provvedimento impugnato, effettivamente lo stesso risulta essere stato deciso da soli quattro componenti (il Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], e tre componenti, Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 16- dott. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), e con l’assistenza del segretario verbalizzante, dott. [OSCURATO:PERSONA], funzionario del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che non può che determinarne la nullità. Né vale addurre, come sostenuto dalla difesa erariale, che si tratti di scelta imposta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e del successivo annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016 di nomina dei nuovi componenti, posto che, come ricordato dal precedente del Consiglio di Stato sopra riportato, è pur vero che il numero dei componenti della CCEPS si era ridotto a sette, ma che si tratta in ogni caso di un numero che consente il rispetto della prescrizione minimale di cui al settimo comma dell’art. 17. Così come del pari priva di fondamento è la deduzione del Consiglio dell’Ordine dei medici, non potendosi reputare che il vizio denunciato implichi il difetto di giurisdizione del giudice adito (peraltro da eccepire dinanzi alla stessa CCEPS in composizione difforme da quella legale), dovendosi peraltro ribadire che la decisione con un numero di giudici inferiore a quello minimo imposto dalla legge costituisce una alterazione strutturale dell’organo decidente, che determina un vizio di costituzione del giudice di particolare gravità suscettibile di essere denunciato in sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 38598/2021). Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione gravata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla CCEPS, in diversa composizione. 4. L’accoglimento del secondo motivo determina poi l‘assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Ric. 2021 n. 18256 sez. S2 -ud. 09-04-2024 - 17- 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da d